Sentenza del 21/04/2017 n. 10085 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva confermato l'accoglimento del ricorso della contribuente contro due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2006 e 2007. Gli avvisi rettificavano il reddito dichiarato sulla base degli studi di settore. Il ricorso dell'Agenzia è stato però ritenuto improcedibile perché non era stata depositata la copia autentica della sentenza impugnata corredata dalla relazione di notificazione, nonostante l'Agenzia avesse affermato che la sentenza le era stata notificata il 22 marzo 2013.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 369, comma 2, c.p.c., per il mancato deposito della copia autentica della sentenza con la relativa relata di notificazione. È rimasta quindi ferma la decisione favorevole alla contribuente, che aveva annullato o comunque accolto l'impugnazione contro gli avvisi di accertamento. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 13.400 euro per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 369, comma 2, c.p.c.
Il ricorso per cassazione è improcedibile se il ricorrente non deposita, entro il termine previsto, la copia autentica della decisione impugnata con la relazione di notificazione, quando questa sia stata notificata.
La disposizione impone un onere documentale preciso e sanziona con l'improcedibilità il mancato deposito della copia autentica della sentenza corredata dalla relata di notificazione. Non è sufficiente depositare una copia autentica priva di tale relazione quando il ricorrente deduce che la sentenza gli è stata notificata.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il rispetto degli oneri formali e documentali è essenziale: la mancata produzione dei documenti prescritti può impedire l'esame del merito.
- Se la sentenza impugnata è stata notificata, il ricorrente deve depositare la copia autentica completa della relativa relazione di notificazione; il deposito della sola sentenza non è sufficiente.
- L'improcedibilità per un vizio documentale comporta la definizione del giudizio senza esaminare la fondatezza delle censure sostanziali, lasciando ferma la decisione impugnata.
- La parte il cui ricorso è dichiarato improcedibile può essere condannata al pagamento delle spese processuali, anche se la controversia riguarda questioni tributarie di merito.
- In situazioni analoghe, occorre verificare attentamente i requisiti di deposito previsti dal codice di procedura civile e conservare la documentazione relativa alla notificazione della sentenza.
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