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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32101/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di accertamento della proprietà di un fondo sito nel territorio di Capaci, indicato in catasto con le particelle 41 e 290. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello, invece, la Corte territoriale aveva riformato la decisione riconoscendo agli originari attori la proprietà del bene, ritenuta acquisita a titolo originario per usucapione a decorrere dal 1 gennaio 1971, e aveva condannato gli odierni ricorrenti alle spese. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) nullità del procedimento e della sentenza per difetto di contraddittorio, sostenendo che, essendo il bene stato venduto da uno dei convenuti a due acquirenti, avrebbe dovuto essere chiamata anche la coniuge di uno degli acquirenti in regime di comunione legale; 2) vizio di motivazione per avere la Corte d'appello affermato un acquisto a titolo originario dal 1 gennaio 1971, mentre la domanda sarebbe stata proposta come rivendica fondata su titolo derivativo; 3) contraddittorietà della motivazione, poiché la Corte avrebbe da un lato riconosciuto la proprietà del terreno in capo a un soggetto per donazione del 1971 e, dall'altro, ritenuto inattendibili le prove testimoniali sul possesso successivo; 4) insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione di una testimonianza riferita a un verbale di accertamento di abuso, che la Corte d'appello avrebbe ritenuto riscontrata documentalmente senza che vi fosse riscontro negli atti.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei quattro motivi, perché ha rilevato d'ufficio e in via pregiudiziale l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. I ricorrenti avevano dato atto della notificazione della sentenza impugnata, ma nel fascicolo non era depositata la copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione, né risultavano elementi idonei a supplire a tale mancanza. La Corte ha escluso che potessero applicarsi i precedenti delle Sezioni Unite sulla presenza della copia notificata nel fascicolo d'ufficio o depositata da altra parte, così come il principio relativo alle attestazioni di conformità o quello che esonera dal deposito quando il ricorso è notificato entro il termine breve. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato improcedibile; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta

    il deposito della copia autentica della sentenza impugnata, con la relazione di notificazione ove esistente, è un adempimento necessario a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, da eseguire nei termini di legge insieme al ricorso.

  • art. 369 c.p.c.

    la mancanza del deposito tempestivo della sentenza notificata e della relativa relazione di notificazione determina inevitabilmente l'improcedibilità del ricorso, salvo ipotesi eccezionali non ricorrenti nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    quando il ricorso è dichiarato improcedibile, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    costituisce il parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o improcedibilità, richiamato dal giudice nel provvedimento finale.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    richiamato solo come base formale del primo motivo di ricorso per dedurre la nullità del procedimento per difetto di contraddittorio.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    richiamato solo come base formale dei motivi di ricorso relativi ai vizi di motivazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la produzione della copia autentica della sentenza impugnata munita della relazione di notificazione, quando la notificazione sia avvenuta, è un onere processuale essenziale: la sua omissione comporta improcedibilità del ricorso.
  • L'improcedibilità ex art. 369 c.p.c. non è evitata dalla sola allegazione dell'avvenuta notificazione della sentenza, né dalla generica esistenza di attestazioni di conformità, se manca il deposito della relazione di notificazione e dei relativi atti presupposti.
  • La sanatoria o l'esonero dal deposito sono configurabili solo nei limiti rigorosi dei casi in cui la copia notificata risulti comunque agli atti del giudizio di legittimità o nel fascicolo d'ufficio, oppure quando ricorrano le specifiche condizioni individuate dalla giurisprudenza di legittimità.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato improcedibile, il giudice deve provvedere sulle spese secondo soccombenza e dare atto, se ne ricorrono i presupposti, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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