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Ordinanza

Ordinanza n. 961/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del verbale di inottemperanza e atto di diffida del 02.02.2026 emesso dal Comune di Napoli, Area Sicurezza - Servizio Coordinamento Strategico Operativo della Polizia Locale a carico del sig. Paesano Vincenzo, in qualità di titolare e legale rappresentante dell'omonima azienda agricola, con insegna “Antica Fattoria Paesano”, sita alla Via Posillipo n. 85, notificato in pari data, in quanto ritenuto destinatario del “provvedimento di invito e diffida all'immediata cessazione” dell'azienda in ottemperanza a quanto disposto dal Dirigente del Servizio Tutela Ambiente, Salute e Paesaggio, con Ordinanza Dirigenziale n. 1072I/202572 del 16.01.2025, notificato, unitamente alla stessa, in data 02.02.2026; b) del Verbale di diffida per inottemperanza a Ordinanza Dirigenziale n. 1072I/2025 del 16.01.2025, emesso dal Comune di Napoli, Area Sicurezza - Polizia Locale - U.O.I.A.E.S. emesso a carico del sig. Paesano Vincenzo, in qualità di titolare dell'attività di allevamento sita in Napoli, alla Via Posillipo n. 85, notificato in data 10/02/2026, unitamente all'Ordinanza Dirigenziale in esso richiamata, con diffida “a provvedere immediatamente alla completa ottemperanza dell'Ordinanza Dirigenziale n. 1072I/2025 del 16.01.2025, procedendo alla chiusura dell'attività entro e non oltre 25 giorni dalla ricezione della presente”, con espresso avviso che decorso il suddetto termine, “l'Ente procederà senza ulteriore preavviso:- all'esecuzione forzata del provvedimento di chiusura, con apposizione dei sigilli, provvedendo alla nomina del custode dei sigilli; - alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per la valutazione dei profili di responsabilità penale ai sensi dell'art. 650 c.p.”; c) nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso e direttamente e/o indirettamente lesivo degli interessi del ricorrente. Con espressa riserva di motivi aggiunti e di azione di risarcimento del danno.

Giustizia amministrativa202601493

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: verbali di inottemperanza e diffide comunali diretti alla chiusura di un'attività di allevamento e alla possibile esecuzione forzata con apposizione dei sigilli

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il titolare dell'attività ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, due verbali comunali di inottemperanza e diffida notificati nel febbraio 2026, nonché gli atti presupposti, consequenziali e connessi. Gli atti contestati gli intimavano di ottemperare all'ordinanza dirigenziale comunale del 16 gennaio 2025, disponendo la chiusura dell'attività entro venticinque giorni e preannunciando, in caso di mancata ottemperanza, l'esecuzione forzata mediante apposizione dei sigilli e la segnalazione all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 c.p. Dal testo dell'ordinanza cautelare non risultano esposti né esaminati specifici motivi di legittimità relativi a violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere; il TAR rileva soltanto possibili profili di inammissibilità del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. In particolare, ha considerato che i verbali si limitano a constatare l'inottemperanza all'ordinanza comunale di divieto di prosecuzione dell'attività commerciale del 16 gennaio 2025, adottata anche in attuazione della precedente sentenza della stessa Sezione, che aveva accertato lo svolgimento dell'attività di allevamento in assenza di titolo sanitario e/o edilizio. L'ordinanza non definisce nel merito i possibili profili di inammissibilità del gravame né la legittimità definitiva degli atti; rigetta esclusivamente la tutela cautelare. Le spese della fase cautelare sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    non sussistono i presupposti di cui all’art. 55 c.p.a. per l’accoglimento dell’invocata tutela cautelare

    La sospensione cautelare è stata negata per l'insussistenza dei presupposti richiesti dalla disciplina cautelare del processo amministrativo.

  • art. 650 c.p.

    segnalazione all'Autorità Giudiziaria per la valutazione dei profili di responsabilità penale ai sensi dell'art. 650 c.p.

    La disposizione è richiamata nell'avviso contenuto nella diffida comunale quale possibile conseguenza della mancata ottemperanza; non è oggetto di autonoma valutazione da parte del TAR.

Massime di principio

  • Non sussistono i presupposti per la tutela cautelare quando gli atti impugnati si limitano a constatare l'inottemperanza a un precedente provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, adottato anche in esecuzione di una sentenza che ha accertato l'assenza dei necessari titoli abilitativi, sanitari o edilizi.
  • In sede cautelare il giudice può rilevare l'esistenza di possibili profili di inammissibilità del ricorso senza definirli nel merito, qualora ritenga comunque insussistenti i presupposti per la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelarePubblici esercizi e somministrazione
RamiProcesso amministrativoCommercio e attività produttive
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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