Cassazione Penale, Sentenza n. 34595/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Noia del 19 gennaio 2021, depositata il 19 aprile 2021, che lo aveva condannato per avere esercitato, senza la prescritta autorizzazione, un impianto con emissioni in atmosfera destinato alla saldatura e alla verniciatura di parti di autoveicoli. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 279, comma 1, e 269, commi 1 e 8, del d.lgs. 152/2006, contestando che la sua qualità di gestore e la responsabilità fossero state desunte dalla presenza sul posto durante il controllo, dall'accettazione della custodia giudiziaria del locale e dall'attivazione per smaltire i materiali sequestrati; ha inoltre lamentato che non fosse stata acquisita la prova della proprietà dell'immobile in capo a un altro soggetto e ha contestato che l'impianto fosse in funzione al momento dei controlli. Con il secondo motivo ha dedotto vizi di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che tali statuizioni fossero incoerenti con l'incensuratezza, con la concessione della sospensione condizionale e con l'applicazione della sola pena pecuniaria, peraltro superiore al minimo edittale; ha lamentato anche carenza di motivazione sulle due richieste.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché generico e non correlato in modo specifico alle ragioni della sentenza impugnata. Il primo motivo si limitava a contestare assertivamente la valutazione di merito e a prospettare la proprietà altrui dell'immobile senza allegare elementi a sostegno né spiegare perché tale circostanza escludesse la gestione dell'attività; la sentenza di primo grado aveva valorizzato la presenza dell'imputato, i numerosi attrezzi da carrozzeria, le parti di autovetture nell'area esterna, l'accettazione della custodia giudiziaria e l'interessamento allo smaltimento dei materiali sequestrati. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e infondato: l'incensuratezza, da sola, non impone il riconoscimento delle attenuanti generiche; il giudice aveva motivato il diniego con l'assenza di elementi positivi e la condotta non collaborativa. La sospensione condizionale e le attenuanti generiche hanno presupposti e finalità diversi, sicché la concessione della prima non è incompatibile con il diniego delle seconde. Anche la censura sulla particolare tenuità era generica; dalla motivazione complessiva risultavano la consistenza dell'attività e la presenza di attrezzature indicative di emissioni in corso, elementi coerenti con l'esclusione della particolare tenuità. La Corte ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e, ritenuta non scusabile la causa d'inammissibilità, ha disposto il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Il dispositivo riportato nel testo è tronco dopo la dichiarazione d'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 279, comma 1, d.lgs. 152/2006
Il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato.
La censura in cassazione deve confrontarsi con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; non è sufficiente contestare genericamente la ricostruzione dei fatti.
art. 269, commi 1 e 8, d.lgs. 152/2006
Dall'altra parte, inoltre, le censure in esame risultano travolte dalla validità delle argomentazioni formulate dal giudice di merito, che ha evidenziato la presenza di numerosi attrezzi per attività di carrozzeria con la compresenza di parti di carrozzerie di autovetture nell'area esterna al locale interessato, occupato al momento dell'accesso dal solo imputato.
Nel caso concreto la Corte ritiene non utilmente censurata la valutazione che aveva individuato nell'imputato il gestore dell'attività in assenza di autorizzazione, sulla base degli elementi fattuali indicati dal giudice di merito.
art. 62-bis c.p.
per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato
L'incensuratezza, considerata isolatamente, non è sufficiente a fondare la concessione delle attenuanti generiche.
art. 133 c.p.
la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio
Il giudice può fondare la decisione sulle attenuanti generiche anche su un elemento ritenuto prevalente tra quelli rilevanti ai fini della commisurazione, purché la motivazione renda comprensibile la valutazione sulla gravità del fatto e sulla personalità dell'autore.
art. 131-bis c.p.
Quanto al mancato riconoscimento della particolare tenuità, da una parte il ricorso è generico ( così già risultando di per sé inammissibile), invocandosi senza migliore illustrazione le modalità della condotta e "l'esiguità del danno" oltre alla incensuratezza ( di per sé irrilevante anche ai fini in questione), dall'altra, attraverso la lettura complessiva della sentenza - atteso che in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ( cfr. Sez. 1, Sentenza n. 27825 del 22/05/2013 Ud. (dep. 26/06/2013 ) Rv. 256340 - 01) - emerge la rappresentazione di un quadro contravvenzionale rilevante, con la presenza di numerosi attrezzi dimostrativi di una attività in corso con relative emissioni, come confermato anche dalla scelta di applicare la pena pecuniaria in misura superiore al minimo, così da implicitamente attestarsi la esclusione di forme di particolare tenuità.
La richiesta di applicazione della particolare tenuità deve essere specificamente argomentata; la motivazione complessiva può dar conto del suo diniego anche senza una risposta separata alla deduzione, quando rappresenti elementi concreti incompatibili con la tenuità del fatto.
art. 616 c.p.p.
la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
La dichiarazione d'inammissibilità comporta per il ricorrente l'obbligo di sostenere le spese del procedimento.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, oltre a formulare censure intrinsecamente generiche, non si confronta con le specifiche ragioni della decisione impugnata e si limita a sollecitare una diversa valutazione dei fatti riservata al giudice di merito.
- La qualità di gestore di un'attività può essere desunta da una valutazione complessiva di elementi fattuali, quali la presenza sul posto, le attrezzature e i materiali pertinenti all'attività, l'accettazione della custodia giudiziaria dei locali e l'interessamento allo smaltimento dei beni sequestrati; la mera allegazione della proprietà altrui dell'immobile, priva di supporto e di spiegazione della sua rilevanza, non confuta tale inferenza.
- L'incensuratezza, da sola, non impone la concessione delle attenuanti generiche; il giudice può negarle in assenza di elementi positivi e deve motivare in misura sufficiente la valutazione di adeguamento della pena alla gravità del fatto e alla personalità dell'autore.
- Il diniego delle attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena non sono incompatibili, perché i due istituti rispondono a finalità e presupposti distinti: commisurazione della pena nel primo caso e giudizio prognostico nel secondo.
- La censura sul mancato riconoscimento della particolare tenuità deve indicare in modo specifico gli elementi rilevanti; l'incensuratezza, isolatamente considerata, non basta. Il diniego può risultare dalla motivazione complessiva, ove questa descriva un quadro fattuale incompatibile con la tenuità del fatto.
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