Cassazione Penale, Ordinanza n. 21973/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo era generico e ripetitivo rispetto alle deduzioni già formulate in appello. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva qualificato il fatto come ricettazione ex art. 648 c.p., lamentando che la condotta dovesse essere inquadrata nella forma lieve di cui all'art. 648, comma 4, c.p. Il ricorso è stato ritenuto fondato su una mera riproposizione delle censure già svolte in appello e già disattese dal giudice di merito: in particolare, la Corte territoriale aveva valorizzato il valore del bene oggetto di contestazione, un iPad di marca pregiata, e l'assenza di elementi contrari idonei a dimostrarne lo scarso valore. La doglianza è stata giudicata non specifica e solo apparente, perché non conteneva una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come ricettazione, valorizzando il valore del bene oggetto di condotta per escludere la forma lieve.
art. 648, comma 4, c.p.
La forma lieve non è stata riconosciuta, poiché non emergevano elementi che dimostrassero lo scarso valore del bene.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche e contenere una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di motivi già dedotti in appello e già disattesi è inammissibile.
- Ai fini della distinzione tra ricettazione ordinaria e fattispecie lieve, il valore del bene oggetto della condotta è un elemento rilevante: la pregiata qualità e il valore non esiguo del bene possono escludere la qualificazione attenuata in mancanza di elementi contrari.
- La doglianza che non si confronta effettivamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata è solo apparente e non supera il vaglio di ammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21929/2025 del 11/06/2025
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21930/2025 del 11/06/2025
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21931/2025 del 11/06/2025
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21932/2025 del 11/06/2025
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21933/2025 del 11/06/2025
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21934/2025 del 11/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →