Ordinanza n. 8962/2026 - Roma, Sezione 3
Accesso agli atti ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso documentale relativa alle procedure di predisposizione, correzione e valutazione delle prove del semestre filtro e alla formazione della graduatoria di accesso a Medicina e Chirurgia
Esito
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto gli esami di profitto del cosiddetto semestre filtro, propedeutici all'accesso e all'immatricolazione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025. Ha quindi presentato un'istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 al Ministero dell'Università e della Ricerca, all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e al CINECA. Nel giudizio principale, volto ad ottenere l'annullamento del diniego di ammissione al corso di laurea e l'ammissione, anche in sovrannumero, presso l'Ateneo indicato come prima opzione, il ricorrente ha contestato il silenzio-diniego sull'istanza di accesso. Il TAR ha ritenuto necessario verificare la rilevanza, la strumentalità e la pertinenza della documentazione richiesta rispetto all'azione di annullamento, mettendo in correlazione gli atti richiesti con le modalità concrete di svolgimento della selezione successiva al semestre filtro, di predisposizione e correzione delle prove e di formazione della graduatoria.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di accesso, ma ha disposto un'istruttoria. Ha ordinato al Ministero dell'Università e della Ricerca, al CINECA e all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di fornire entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza documentati chiarimenti e la relativa documentazione: sulle modalità di predisposizione delle domande, comprese quelle a completamento, e di predeterminazione delle risposte e degli eventuali sinonimi caricati sulla piattaforma CINECA; sulle modalità di correzione e validazione degli elaborati da parte del CINECA e delle Commissioni di Ateneo, con specifico riguardo al funzionamento del sistema informatico e agli eventuali margini di discrezionalità delle commissioni nella valutazione dei sinonimi e nella qualificazione delle risposte come corrette o errate; sull'eventuale ampliamento dell'elenco dei sinonimi dopo l'inizio delle correzioni del primo o del secondo appello e sul momento in cui tale modifica sarebbe intervenuta; nonché sulla possibilità per le commissioni di riconoscere come corrette risposte non comprese nell'elenco predeterminato dei sinonimi. La definizione della fase processuale è stata riservata all'esito dell'istruttoria e la trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 24 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
Accesso agli atti ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.
Consente la trattazione nel giudizio amministrativo della domanda di accesso introdotta nel corso del processo; nel caso concreto il TAR ha disposto incombenti istruttori prima di definire la fase relativa all'accesso.
artt. 22 ss. l. 241/1990
istanza di accesso ai documenti ex art. 22 ss. L. 241/1990
Costituiscono il fondamento della domanda di accesso documentale proposta dal candidato nei confronti delle amministrazioni e del CINECA.
d.m. n. 418 del 30 maggio 2025
quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025
Disciplina, per quanto emerge dall'ordinanza, il semestre filtro e le relative prove propedeutiche all'accesso e all'immatricolazione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026.
Massime di principio
- Nel giudizio di accesso introdotto ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., quando la rilevanza, la strumentalità e la pertinenza dei documenti richiesti dipendono dalle concrete modalità di esercizio del potere amministrativo e dall'organizzazione tecnica della procedura, il giudice può disporre un'istruttoria prima di decidere sulla domanda di accesso.
- In una procedura selettiva informatizzata, sono istruttoriamente rilevanti, ai fini della verifica della legittimità della selezione e della graduatoria, i documenti e i chiarimenti relativi alla predisposizione delle domande e delle risposte, al caricamento dei dati sulla piattaforma, ai criteri di correzione e validazione e agli eventuali margini di intervento delle commissioni.
- Quando la correttezza delle risposte a domande a completamento dipende da un elenco predeterminato di sinonimi, può essere necessario accertare se tale elenco sia stato modificato dopo l'inizio delle correzioni e se le commissioni abbiano potuto riconoscere risposte ulteriori rispetto a quelle automaticamente o preventivamente individuate.
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