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Ordinanza

Ordinanza n. 8962/2026 - Roma, Sezione 3

Accesso agli atti ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.

Giustizia amministrativa202602058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso documentale relativa alle procedure di predisposizione, correzione e valutazione delle prove del semestre filtro e alla formazione della graduatoria di accesso a Medicina e Chirurgia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto gli esami di profitto del cosiddetto semestre filtro, propedeutici all'accesso e all'immatricolazione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025. Ha quindi presentato un'istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 al Ministero dell'Università e della Ricerca, all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e al CINECA. Nel giudizio principale, volto ad ottenere l'annullamento del diniego di ammissione al corso di laurea e l'ammissione, anche in sovrannumero, presso l'Ateneo indicato come prima opzione, il ricorrente ha contestato il silenzio-diniego sull'istanza di accesso. Il TAR ha ritenuto necessario verificare la rilevanza, la strumentalità e la pertinenza della documentazione richiesta rispetto all'azione di annullamento, mettendo in correlazione gli atti richiesti con le modalità concrete di svolgimento della selezione successiva al semestre filtro, di predisposizione e correzione delle prove e di formazione della graduatoria.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di accesso, ma ha disposto un'istruttoria. Ha ordinato al Ministero dell'Università e della Ricerca, al CINECA e all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di fornire entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza documentati chiarimenti e la relativa documentazione: sulle modalità di predisposizione delle domande, comprese quelle a completamento, e di predeterminazione delle risposte e degli eventuali sinonimi caricati sulla piattaforma CINECA; sulle modalità di correzione e validazione degli elaborati da parte del CINECA e delle Commissioni di Ateneo, con specifico riguardo al funzionamento del sistema informatico e agli eventuali margini di discrezionalità delle commissioni nella valutazione dei sinonimi e nella qualificazione delle risposte come corrette o errate; sull'eventuale ampliamento dell'elenco dei sinonimi dopo l'inizio delle correzioni del primo o del secondo appello e sul momento in cui tale modifica sarebbe intervenuta; nonché sulla possibilità per le commissioni di riconoscere come corrette risposte non comprese nell'elenco predeterminato dei sinonimi. La definizione della fase processuale è stata riservata all'esito dell'istruttoria e la trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 24 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Accesso agli atti ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.

    Consente la trattazione nel giudizio amministrativo della domanda di accesso introdotta nel corso del processo; nel caso concreto il TAR ha disposto incombenti istruttori prima di definire la fase relativa all'accesso.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    istanza di accesso ai documenti ex art. 22 ss. L. 241/1990

    Costituiscono il fondamento della domanda di accesso documentale proposta dal candidato nei confronti delle amministrazioni e del CINECA.

  • d.m. n. 418 del 30 maggio 2025

    quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025

    Disciplina, per quanto emerge dall'ordinanza, il semestre filtro e le relative prove propedeutiche all'accesso e all'immatricolazione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026.

Massime di principio

  • Nel giudizio di accesso introdotto ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., quando la rilevanza, la strumentalità e la pertinenza dei documenti richiesti dipendono dalle concrete modalità di esercizio del potere amministrativo e dall'organizzazione tecnica della procedura, il giudice può disporre un'istruttoria prima di decidere sulla domanda di accesso.
  • In una procedura selettiva informatizzata, sono istruttoriamente rilevanti, ai fini della verifica della legittimità della selezione e della graduatoria, i documenti e i chiarimenti relativi alla predisposizione delle domande e delle risposte, al caricamento dei dati sulla piattaforma, ai criteri di correzione e validazione e agli eventuali margini di intervento delle commissioni.
  • Quando la correttezza delle risposte a domande a completamento dipende da un elenco predeterminato di sinonimi, può essere necessario accertare se tale elenco sia stato modificato dopo l'inizio delle correzioni e se le commissioni abbiano potuto riconoscere risposte ulteriori rispetto a quelle automaticamente o preventivamente individuate.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoAccesso programmato ai corsi universitariIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzo

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