Sentenza n. 788/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 7536/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VI, n. 7536/2022, che aveva respinto il ricorso contro l'ingiunzione di demolizione n. 37 del 12 febbraio 2018 relativa al completamento di un manufatto abusivo realizzato in sopraelevazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I proprietari hanno impugnato l'ingiunzione comunale di demolizione e, in appello, la sentenza che aveva respinto il ricorso. Hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 della l. 47/1985, dell'art. 3 della l. 241/1990 e degli artt. 27 e 31 del d.P.R. 380/2001, nonché difetto di istruttoria, falsità dei presupposti e mancata considerazione dell'interesse pubblico alla demolizione. L'immobile, collocato in zona urbanistica D2 e in area di tutela ambientale 1b, era interessato da due istanze di condono edilizio presentate nel 2004, riferite alla realizzazione di una sopraelevazione di un preesistente fabbricato allo stato rustico. L'ordine di demolizione del 2018 riguardava il completamento del manufatto, comprendente finiture interne ed esterne, pavimentazione, impianti, servizi, arredi, tre camere da letto e balconi. Gli appellanti sostenevano che la pendenza delle istanze di condono imponesse la sospensione del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 38 della l. 47/1985 e contestavano inoltre l'affermazione secondo cui l'acquisizione gratuita dell'immobile abusivo sarebbe opponibile anche ai proprietari successivi rispetto all'autore materiale dell'abuso. Deducevano, altresì, la genericità dell'ordine e l'onere dell'amministrazione di verificare preventivamente la condonabilità delle opere.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretta la conclusione secondo cui non era stata dimostrata la riferibilità delle opere di completamento oggetto dell'ordine di demolizione alle opere comprese nelle istanze di condono. Le istanze riguardavano una sopraelevazione di un fabbricato allo stato rustico; non risultava provato che i successivi lavori di completamento fossero già stati realizzati al momento della presentazione delle domande e ne costituissero quindi lo specifico oggetto. Solo in tale ipotesi avrebbe potuto operare la sospensione del procedimento sanzionatorio prevista dall'art. 38 della l. 47/1985. La prova gravava sui proprietari in applicazione del principio di prossimità, ma gli stessi non avevano specificato adeguatamente le opere né dimostrato la loro inclusione nel condono. Il secondo motivo è stato respinto perché l'effetto acquisitivo conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione è opponibile non solo all'autore materiale dell'abuso, ma anche ai proprietari successivi che non si siano attivati concretamente per rimuovere l'abuso. L'abuso edilizio ha natura di illecito permanente e i proprietari attuali contribuiscono a perpetuarlo se, pur consapevoli della sua abusività e in condizione di intervenire, non provvedono alla rimozione. Gli appellanti sono stati condannati al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 38 l. 47/1985
La sospensione del procedimento sanzionatorio opera soltanto quando sia dimostrato che le opere oggetto dell'ordine di demolizione sono comprese nell'istanza di condono pendente e che ne ricorrevano i presupposti temporali e oggettivi.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato dagli appellanti in relazione all'obbligo di motivazione dell'ingiunzione di demolizione; il motivo è stato respinto nel quadro della conferma della legittimità dell'atto.
art. 27 d.P.R. 380/2001
Richiamato dagli appellanti in materia di vigilanza e repressione degli abusi edilizi; il motivo è stato respinto.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La disciplina dell'ingiunzione di demolizione e dell'acquisizione gratuita è stata applicata nel senso che l'effetto acquisitivo per inottemperanza può essere opposto anche ai proprietari successivi, se non si attivano per rimuovere l'abuso.
Massime di principio
- La pendenza di un'istanza di condono edilizio sospende il procedimento sanzionatorio soltanto se il destinatario dimostra che le opere specificamente colpite dall'ordine di demolizione erano già realizzate alla data della domanda e rientravano nel suo oggetto; la mera pendenza di una domanda relativa a opere diverse o a una fase anteriore dell'intervento non impedisce l'adozione dell'ingiunzione.
- In applicazione del principio di prossimità della prova, grava sul proprietario che invoca gli effetti sospensivi del condono l'onere di documentare la corrispondenza tra le opere demolende e quelle oggetto dell'istanza, non potendo tale onere essere trasferito automaticamente sull'amministrazione.
- L'illecito edilizio ha natura permanente e il proprietario attuale, anche se diverso dall'autore materiale dell'abuso, è destinatario degli effetti dell'ordine di demolizione e può essere soggetto all'acquisizione gratuita conseguente all'inottemperanza quando, consapevole dell'abusività, non si attivi concretamente per rimuovere le opere.
- L'acquisizione gratuita dell'immobile abusivo al patrimonio comunale costituisce una sanzione autonoma conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione e può operare nei confronti del proprietario successivo che abbia la disponibilità del bene e sia in condizione di eseguire l'ordine, ma non vi provveda.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 221/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 222/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 223/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 224/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 225/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 226/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →