Cassazione Penale, Sentenza n. 1062/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato con revoca della sospensione condizionale di pena concessa in precedenti sentenze irrevocabili. Il ricorrente deduce: (1) illegittima revoca della sospensione condizionale (violazione degli artt. 168 c.p.p. e 1 c.p.), sostenendo che la revoca del beneficio intervenuta il 22.1.2018 era nulla perché eccedeva il termine quinquennale previsto (art.163 c.p.); (2) omessa valutazione della continuazione con altri reati (art.81 c.p.); (3) intervenuta prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo non manifestamente fondato ma ha dichiarato ammissibile il ricorso e ha fatto propria la valutazione sulla decorrenza della prescrizione. Tenuto conto degli artt. 157 e 161 c.p. la prescrizione del reato è maturata il 15.7.2020; in mancanza di elementi idonei per una pronuncia assolutoria immediata, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 168 cod. proc. pen.
Rilevata nella doglianza come norma che disciplina la revoca della sospensione condizionale; la Corte considera la questione della revoca rilevabile in ogni stato e grado ma non ha ritenuto il primo motivo manifestamente fondato nel merito
art. 1 cod. pen.
Invocato in relazione al principio di legalità della pena; il ricorrente sostiene che la revoca illegittima avrebbe violato tale principio
art. 163 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente per il termine quinquennale utile a contestare la tempestività della revoca della sospensione condizionale
art. 81 cod. pen.
Richiamato per sostenere l'esistenza del vincolo della continuazione tra reati commessi in un breve arco temporale; la Corte non ha ritenuto necessario approfondire tale motivo in presenza dell'esito per prescrizione
art. 157 cod. pen.
Utilizzato con l'art.161 per il calcolo del termine di prescrizione applicabile al reato in contestazione
art. 161 cod. pen.
Combinato con l'art.157 per determinare la durata della prescrizione (qui ritenuta pari a 12 anni con decorrenza dal 15.1.2008)
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato per la possibilità, in presenza di cause di non punibilità, della dichiarazione di estinzione del reato o dell'assoluzione immediata; la Corte ha escluso la sussistenza degli elementi per un'assoluzione immediata e ha optato per l'annullamento per prescrizione
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena può essere contestata anche in sede di cassazione e, in generale, la questione relativa alla legittimità della revoca è rilevabile d'ufficio, ma la fondatezza della censura va valutata caso per caso.
- Prima di decidere il merito di motivi accessori (es. continuazione), il giudice di legittimità deve verificare l'eventuale presenza di cause estintive come la prescrizione: se questa è intervenuta, la pronuncia si concentra sull'estinzione del reato e assorbe gli altri motivi.
- Il calcolo della prescrizione richiede l'esame preciso delle date di decorrenza e delle eventuali cause di sospensione o interruzione; un errore nel computo può determinare l'annullamento della sentenza per estinzione del reato.
- L'esistenza di una revoca ritenuta illegittima della sospensione condizionale attiene all'esecuzione della pena e può dar luogo a sindacato anche tardivo, ma non sempre conduce automaticamente all'assoluzione se non emergono dagli atti elementi 'ictu oculi' che escludano il fatto o la responsabilità.
- In presenza di prescrizione intervenuta post sentenza di secondo grado, la Suprema Corte può annullare senza rinvio per estinzione del reato quando non sussistano elementi per pronunciarsi con sentenza di assoluzione immediata.
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