Ordinanza n. 345/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Questore di Brindisi del 24.11.2025, cat. -OMISSIS-/ Uff. Armi / Din. n. -OMISSIS-, recante diniego del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso venatorio nonché diniego del rilascio della licenza per uso sportivo/tiro a volo; del decreto del Prefetto di Brindisi prot. n. -OMISSIS- del 02.02.2026, notificato a mezzo PEC in pari data, recante rigetto del ricorso gerarchico; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusa la comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990 del 23.08.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso venatorio e diniego del rilascio della licenza per uso sportivo/tiro a volo, nonché rigetto del ricorso gerarchico prefettizio
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Brindisi che ha negato il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso venatorio e il rilascio della licenza per uso sportivo o tiro a volo, unitamente al successivo decreto del Prefetto di Brindisi di rigetto del ricorso gerarchico e agli atti connessi, compresa la comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990. Ha proposto domanda cautelare di sospensione. Dal testo emergono, quali elementi posti a fondamento del diniego, contestazioni penalmente rilevanti e alcuni controlli di polizia durante i quali il ricorrente era stato trovato in compagnia di soggetti controindicati. Il provvedimento è stato contestato nell’ambito dell’azione di annullamento, ma il testo dell’ordinanza non riporta in dettaglio tutti i motivi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo insussistenti, a un sommario esame, sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. In materia di licenze di porto di fucile, l’autorità di pubblica sicurezza esercita un’ampia discrezionalità, giustificata dall’interesse all’incolumità delle persone e alla sicurezza pubblica. Il giudizio richiesto non è necessariamente un accertamento di pericolosità sociale né presuppone un abuso oggettivo e già verificatosi delle armi: è sufficiente una valutazione prognostica sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza di rischio di abuso, fondata sugli elementi conoscitivi acquisiti dall’amministrazione, anche se costituiti da circostanze assistite da meri elementi di fumus. Le contestazioni penalmente rilevanti e la frequentazione, accertata in occasione di controlli di polizia, di soggetti controindicati sono state ritenute sufficienti, allo stato cautelare, a sostenere la valutazione di inaffidabilità nel corretto uso delle armi. Il giudice ha inoltre affermato che la motivazione dell’atto inibitorio non deve necessariamente esporre in modo particolarmente analitico l’apparato giustificativo e che il sindacato giurisdizionale deve verificare soprattutto l’esistenza di presupposti idonei a escludere l’irrazionalità o l’arbitrarietà della valutazione amministrativa. Quanto al periculum in mora, l’interesse del ricorrente all’esercizio dell’attività venatoria, peraltro non in corso, è stato ritenuto recessivo rispetto all’interesse pubblico al corretto uso delle armi. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato fumus boni iuris e periculum in mora.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale base della comunicazione di preavviso di rigetto impugnata come atto connesso; l’ordinanza non svolge una specifica valutazione sulla sua legittimità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Il diniego del rinnovo o del rilascio di una licenza di porto di fucile può essere fondato su una valutazione prognostica dell’affidabilità del richiedente e dell’assenza di rischio di abuso delle armi; non è necessario che sia stato accertato un precedente abuso oggettivo delle armi né che ricorra una situazione di pericolosità sociale.
- Nell’esercizio del potere di pubblica sicurezza in materia di porto d’armi, l’amministrazione può valorizzare gli elementi conoscitivi acquisiti anche quando consistano in circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus, purché tali elementi siano idonei a porre in dubbio la completa affidabilità del soggetto.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di affidabilità nell’uso delle armi si concentra sulla verifica dell’esistenza di presupposti fattuali idonei a escludere l’irrazionalità o l’arbitrarietà della decisione, senza sostituire la valutazione amministrativa con una propria.
- La motivazione di un provvedimento inibitorio relativo a una licenza di porto d’armi non richiede necessariamente una particolare analiticità dell’apparato giustificativo, purché renda comprensibili gli elementi posti a fondamento della prognosi di inaffidabilità.
- In sede cautelare, l’interesse privato all’esercizio dell’attività venatoria può recedere rispetto all’interesse pubblico alla sicurezza e al corretto uso delle armi, soprattutto quando l’attività venatoria non sia attualmente in corso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 371/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 1407/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 308/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 309/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 310/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 311/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →