Cassazione Penale, Sentenza n. 26874/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 10/01/2024 che, in parte in riforma del provvedimento del G.i.p., ha confermato o rideterminato condanne per estorsione pluriaggravata e partecipazione ad associazione camorristica (capo A) e relative aggravanti. Le doglianze variano per ciascun imputato: - alcuni (Aricò, De Mase, Liccardo, Maglione, Riso) hanno rinunciato ai motivi d'appello accettando il concordato sulla pena ex art. 599 e 599-bis c.p.p.; - altri (De Luca, Di Girolamo) censurano l'insussistenza della prova del dolo concorsuale e della consapevolezza che la fornitura dei gadget fosse funzionale a estorsioni; - Papa contesta la qualificazione come associato mafioso e la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo d'appartenenza), la configurabilità delle estorsioni per taluni capi e la quantificazione della pena; - Sinistro deduce in particolare questioni sulla temporalità della partecipazione associativa e sull'applicazione della riforma dell'art. 416-bis, nonché vizi di motivazione. In sintesi: contestazione della valutazione probatoria (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori di giustizia), della qualificazione giuridica (assocazione mafiosa, estorsione ambientale), della prevalenza o meno di attenuanti/aggravanti e della corretta applicazione della normativa penale più favorevole o meno (temporalità di applicazione).
La decisione
La Corte di cassazione ha disposto quanto segue: - Aricò Massimiliano, Domenico De Mase, Giuseppe Liccardo, Vincenzo Maglione e Michele Riso: i ricorsi sono dichiarati inammissibili in quanto i ricorrenti avevano rinunciato ai motivi di gravame nell'ambito del concordato ex art. 599-bis; non sono stati quindi riesaminati i rilievi di merito (salvo pena manifesta illegale, non contestata). - Maria De Luca e Domenico Di Girolamo: il primo motivo (mancanza di adeguata motivazione circa il concorso di persone e la consapevolezza dell'uso estorsivo della fornitura dei gadget) è stato ritenuto fondato; la sentenza è stata annullata in parte e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio volto a colmare le carenze motivazionali, in particolare sulla prova del contributo partecipativo e della consapevolezza dell'uso estorsivo della merce. Gli altri motivi risultano assorbiti. - Raffaele De Panicis: il motivo relativo al bilanciamento fra attenuanti generiche e aggravanti è stato ritenuto infondato; la motivazione della Corte territoriale è considerata sufficiente. - Antonio Papa: i ricorsi, in larga parte, sono stati rigettati (inammissibili o infondati); la Corte ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la valutazione della Corte d'appello sull'attendibilità del collaboratore e sulle intercettazioni, nonché sulla sussistenza dell'affiliazione stabile e del ruolo centrale di Papa nel settore estorsivo; le censure relative a determinati capi e alla determinazione della pena non sono state ritenute meritevoli di accoglimento. - Giuseppe Sinistro: il ricorso è stato parzialmente accolto. In particolare la Cassazione ha ritenuto che vada verificato, con orientamento garantista, se la partecipazione al clan si sia protratta fino al periodo cui è stata riferita la contestazione (e dunque quale regime sanzionatorio sia applicabile in base alla riforma dell'art. 416-bis); la questione è stata rinviata alla Corte territoriale per un accertamento specifico. Risultato complessivo: la maggior parte dei ricorsi è stata dichiarata inammissibile o rigettata; due posizioni (De Luca e Di Girolamo) sono state annullate e rinviate per carenze motivate; la posizione di Sinistro è stata parzialmente riaperta con rinvio su profilo temporale e sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 599 c.p.p.
norma sul concordato tra le parti in appello; la Corte ricorda che chi ha concordato la pena e ha rinunciato ai motivi d'appello è precluso dal rinnovare censure di merito salvo vizi essenziali o pena illegale
art. 599-bis c.p.p.
disciplinando la ratifica del concordato sulla pena in Corte d'appello, limita la cognizione del giudice ai motivi non rinunciati; la Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi coperti dalla rinuncia
art. 416-bis c.p.
criteri per la configurazione dell'associazione di tipo mafioso e relative aggravanti; la Corte ha ritenuto possibile desumere l'aggravante da riscontri storici e sentenze passate e dalla convergenza probatoria, ma ha anche sottolineato che, quando è posta la questione temporale per l'applicazione di una riforma più grave, il pubblico ministero deve fornire elementi per dimostrare la persistenza del vincolo associativo
art. 629 c.p.
definizione di estorsione e aggravanti; la Corte ha confermato che la minaccia può essere anche implicita/indiretta (estorsione ambientale) e che l'ingiusto profitto è implicito nell'imposizione contrattuale
art. 62-bis c.p.
beneficio delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che il giudizio di prevalenza tra attenuanti e aggravanti sia discrizionabile dal giudice di merito e insindacabile in cassazione salvo illogicità motivazionale
art. 192 c.p.p.
richiamo al principio del riscontro esterno delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; la Corte ha valorizzato la convergenza tra collaboratori e intercettazioni come riscontro
Massime di principio
- Se l'imputato ha accettato in appello un concordato sulla pena (art. 599/599-bis c.p.p.) e ha rinunciato ai motivi di gravame, le censure di merito risultano inammissibili salvo che la pena inflitta sia illegale o siano presenti vizi formali legati alla volontà di adesione al concordato
- Per ritenere la responsabilità concorsuale di chi fornisce beni o servizi a soggetti che poi commettono estorsioni è necessaria prova della consapevolezza che la fornitura fosse diretta a sostenere concretamente l'attività estorsiva: la mera ripetizione di operazioni commerciali atipiche non basta
- La minaccia estorsiva può essere implicita (estorsione "ambientale") se è idonea, nel contesto territoriale e personale, ad incutere timore e a coartare la volontà delle vittime; intercettazioni e storia criminale del territorio sono elementi rilevanti per tale valutazione
- La qualificazione dell'appartenenza a un'associazione mafiosa (art. 416-bis) può essere fondata anche su elementi storici e sentenze irrevocabili che dimostrino disponibilità di armi e modalità delinquenziali, ma occorre altresì verificare la consapevolezza del singolo e la stabile partecipazione
- In caso di modifiche legislative peggiorative intervenute nel periodo contestato (es. riforma dell'art. 416-bis), il pubblico ministero deve fornire elementi specifici che dimostrino la protrazione della condotta associativa oltre la data della riforma; il giudice non può presumere automaticamente la persistenza del vincolo fino alla sentenza
- Le questioni sulla sussistenza e sulla quantificazione di attenuanti/aggravanti e sulla continuazione sono valutazioni tipiche del merito e, se motivate in modo non manifestamente illogico, difficilmente sovvertibili in Cassazione
- Quando la motivazione del giudice del merito non spiega in modo compiuto il nesso causale o la consapevolezza soggettiva (es. nel concorso al reato), la Cassazione può annullare e rinviare per approfondire quei profili probatori
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