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Ordinanza

Ordinanza n. 1954/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del TAR Lombardia Milano, n. 942/2017 del 21 aprile 201, confermata con la sentenza del Consiglio di Stato, n. 1630/2020 del 5 marzo 2020; con dichiarazione di nullità in parte qua, della Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, pubblicata e trasmessa in data 26 novembre 2025, n. 490/2025/R/gas, del 18 novembre 2025, recante: “Disposizioni relative ai crediti non riscossi afferenti alle partite economiche del bilanciamento insorte nel periodo 1 dicembre 2011 – 23 ottobre 2012”; della comunicazione delle “risultanze istruttorie relative ai crediti non riscossi afferenti alle partite economiche del bilanciamento”; di qualsiasi atto presupposto e preordinato, incluse le relative “risultanze istruttorie”; nonché, in via gradata, per il riconoscimento di somme ai sensi dell’art. 112, comma 3 c.p.a. in particolare a titolo di interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza n. 942/2017, pubblicata il 21 aprile 2017; in via gradata e subordinata, previa conversione del rito, per l’annullamento della detta Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, pubblicata in data 26 novembre 2025, del 18 novembre 2025, n. 490/2025/R/gas, recante: “Disposizioni relative ai crediti non riscossi afferenti alle partite economiche del bilanciamento insorte nel periodo 1 dicembre 2011 – 23 ottobre 2012”; della comunicazione delle “risultanze istruttorie relative ai crediti non riscossi afferenti alle partite economiche del bilanciamento”.

Giustizia amministrativa202600434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Deliberazione ARERA n. 490/2025/R/gas, relativa ai crediti non riscossi afferenti alle partite economiche del bilanciamento insorte nel periodo 1 dicembre 2011 – 23 ottobre 2012, nonché la comunicazione delle relative risultanze istruttorie

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ha promosso un giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia n. 942/2017, confermata dal Consiglio di Stato n. 1630/2020, chiedendo la dichiarazione di nullità, in parte qua, della deliberazione ARERA n. 490/2025/R/gas e degli atti istruttori presupposti, in quanto asseritamente contrastanti con il giudicato. Ha inoltre chiesto, in via subordinata, il riconoscimento di somme ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., in particolare per interessi maturati dopo il passaggio in giudicato, e, previa conversione del rito, l'annullamento della deliberazione e della comunicazione delle risultanze istruttorie. Il TAR ha rilevato che alcune censure, tra cui quelle relative al calcolo degli interessi, non riguardano un contrasto tra l'atto impugnato e le statuizioni della sentenza n. 942/2017, che sul calcolo degli interessi non si era pronunciata, ma prospettano un contrasto diretto con la normativa di riferimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che il ricorso contenesse, oltre alla domanda di ottemperanza, anche un'ordinaria azione di annullamento. Poiché le censure concernenti, tra l'altro, il calcolo degli interessi esulano dall'ambito oggettivo del giudicato e investono la legittimità della nuova deliberazione rispetto alla normativa applicabile, il giudice ha disposto la conversione dal rito speciale dell'ottemperanza al rito ordinario. È stata fissata per il prosieguo l'udienza pubblica del 19 novembre 2026. L'ordinanza non ha ancora deciso nel merito la legittimità della deliberazione né la domanda di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale base della domanda subordinata di riconoscimento di somme, in particolare per interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

  • Delibera ARERA 45/11

    Richiamata quale atto istitutivo del fondo presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, destinato al recupero di determinati crediti insoluti.

  • Delibera ARERA 11 dicembre 2015 n. 608/2015/R/gas

    La sentenza n. 942/2017 ne aveva accertato la parziale illegittimità, nella parte in cui non aveva riconosciuto il diritto al recupero di alcuni crediti insoluti mediante il fondo istituito con la delibera 45/11.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la verifica del contrasto tra l'atto adottato in esecuzione del giudicato e la sentenza deve restare entro l'ambito oggettivo delle statuizioni contenute nel giudicato; una questione non esaminata dalla sentenza, come il calcolo degli interessi, non può essere qualificata automaticamente come violazione o elusione del giudicato.
  • Quando il ricorso di ottemperanza contiene censure che prospettano la diretta illegittimità dell'atto sopravvenuto per contrasto con la normativa di riferimento, e non soltanto la sua difformità dal giudicato, il giudice può disporre la conversione dal rito speciale dell'ottemperanza al rito ordinario di annullamento.
  • La conversione del rito è necessaria quando, accanto alla domanda di ottemperanza, sia stata proposta un'ordinaria azione di annullamento avente ad oggetto profili di legittimità estranei alle statuizioni del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti specialiRegolazione dell'energia (ARERA)
RamiProcesso amministrativoAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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