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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24031/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva in parte assolto (capo A) e in parte condannato (capo B) per fatti avvenuti il 29/11/2011. I motivi dedotti riguardavano: (i) vizio di motivazione e violazione di legge per la ricostruzione dei fatti, con particolare rilievo alla prova basata sulla sola dichiarazione della persona offesa e alla mancata chiarezza su quale atto d'ufficio si sarebbe opposto l'imputato; (ii) errata valutazione delle circostanze attenuanti e della recidiva (artt. 62-bis, 132, 133, 99 c.p.), con richiesta di riduzione della pena ai minimi edittali; (iii) mancata declaratoria di prescrizione del reato (richiami agli artt. 531 c.p.p., 157, 159, 160 c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso sul profilo della contraddittorietà/insufficienza della motivazione relativa alla ricostruzione dei fatti (in particolare l'apparente inconciliabilità tra la derubricazione/assoluzione del capo A e la confermata responsabilità per il capo B). Tuttavia la Corte ha ritenuto che, a seguito dell'intervenuta prescrizione dei reati commessi il 29/11/2011, non fosse opportuno rinviare per nuovo giudizio di merito. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 314-bis cod. pen.

    Il capo A originariamente era inquadrato in tale titolo (poi riqualificato in primo grado) ma, alla luce della vicenda e della valutazione dei giudici di merito, è stata esclusa la sussistenza del fatto per la mancata contestualità tra le offese e l'atto di ufficio.

  • art. 337 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale)

    Il capo B è stato ritenuto integrato in primo grado e confermato in appello perché l'imputato avrebbe fatto ricorso a violenza e minaccia per sottrarsi al controllo del carabiniere; la Cassazione ha però ravvisato incongruenze tra questa qualificazione e la ricostruzione del capo A.

  • art. 582 cod. pen.

    Norma richiamata nella contestazione originaria (per i fatti relativi); dalla motivazione non emerge una diversa interpretazione specifica se non nell'ambito della rinnovata ricostruzione dei fatti.

  • art. 612 cod. pen. e art. 61 n. 10 cod. pen.

    Richiamati in relazione alla riqualificazione iniziale dei fatti in primo grado; la vicenda processuale ha portato a successive riconsiderazioni della qualificazione della condotta.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti dell'impugnazione in cassazione richiamati; il ricorso è stato esaminato nei limiti ammessi dall'articolo.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per vizio di motivazione e violazione di legge; la Cassazione ha invece rilevato il vizio motivazionale ma ha deciso per l'estinzione per prescrizione.

  • artt. 62-bis, 132, 133, 99 cod. pen.

    Norme relative alle circostanze attenuanti, determinazione della pena e recidiva; il ricorrente censurava la valutazione delle attenuanti e la prevalenza delle stesse sulla recidiva, ma la decisione di esito finale è stata determinata dalla prescrizione.

  • art. 531 cod. proc. pen.; artt. 157, 159, 160 cod. pen.

    Richiamati dal ricorrente in tema di estinzione del reato per prescrizione e durata del processo; la Corte ha effettivamente constatato la prescrizione maturata per i reati contestati.

  • Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Principio richiamato: la contraddittorietà o insufficienza della prova, in assenza di statuizioni civili, non impedisce che si dichiari immediatamente l'esistenza di una causa di non punibilità (es. prescrizione) e che si annulli senza rinvio.

Massime di principio

  • Quando la motivazione di merito risulti contraddittoria o insufficiente, la Cassazione può rilevarlo e annullare la sentenza, ma non sempre disporrà il rinvio a un nuovo giudizio: se nel frattempo è maturata la prescrizione, il giudice di legittimità può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
  • La discrepanza tra la qualificazione di un fatto in un capo e la conferma di responsabilità in altro capo (es. assoluzione per mancata contestualità e condanna per resistenza) richiede una spiegazione coerente da parte dei giudici di merito; l'assenza di tale spiegazione costituisce vizio di motivazione rilevabile in cassazione.
  • La valutazione della credibilità della sola persona offesa richiede valutazione cautelare della attendibilità; l'affidamento esclusivo su tale dichiarazione può essere motivo di censura se non adeguatamente corroborata.
  • Le doglianze relative alla determinazione della pena (attenuanti, recidiva, parametri di cui all'art. 133 c.p.) sono rilevanti solo se la decisione sul merito permane; se la prescrizione estingue il reato, tali profili non conducono a un esito più favorevole per l'imputato nel merito.
  • In presenza di prescrizione ormai maturata e in assenza di questioni civili pendenti, il processo di legittimità può preferire la declaratoria immediata di estinzione del reato anziché disporre nuovo esame del merito.

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