Sentenza n. 1775/2026 - Catania, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 621/2024 del Tribunale di Messina Sezione Lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di complessivi 3.000 euro sulla carta elettronica del docente, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con cui era stato accertato il suo diritto all'accredito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docente per gli anni scolastici 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023, per complessivi 3.000 euro, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo. L'amministrazione, benché ritualmente intimata, non si è costituita e non risultava avere adempiuto. Il ricorso è stato notificato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione, previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato, che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso e che l'amministrazione non aveva adempiuto agli obblighi derivanti dalla pronuncia. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione, ovvero dalla sua notificazione su istanza di parte se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 90 giorni e senza compenso aggiuntivo, ritenendo applicabile per analogia la disciplina sull'assenza di compenso per il dirigente del medesimo Ministero. Ha invece respinto la domanda di penalità di mora, poiché l'esecuzione dell'accredito della carta elettronica implica un procedimento complesso con il coinvolgimento di più soggetti e la nomina del commissario ad acta è stata ritenuta sufficiente ad assicurare il soddisfacimento in tempi ragionevoli. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione
Il termine dilatorio deve essere decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione.
art. 147, comma 1, lett. a), l. 388/2000
Norma richiamata quale disposizione modificativa dell'art. 14 d.l. 669/1996.
art. 44, comma 3, lett. a), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Norma richiamata quale ulteriore disposizione modificativa dell'art. 14 d.l. 669/1996.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario appartenente alla stessa amministrazione è stata ritenuta applicabile per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi ad altre condanne pecuniarie.
art. 1, comma 777, lett. l), l. 208/2015
Norma richiamata in relazione alla disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza di condanna dell'amministrazione, il giudice può ordinare l'integrale esecuzione della pronuncia quando essa sia passata in giudicato, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e risulti l'inadempimento dell'amministrazione obbligata.
- In caso di persistente inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta appartenente alla stessa amministrazione, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva entro un termine ulteriore e con facoltà di delega a un funzionario dotato della necessaria professionalità.
- La disciplina che esclude un compenso aggiuntivo per il dirigente della stessa amministrazione nominato commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
- La penalità di mora può essere negata quando l'esecuzione della condanna richieda un procedimento complesso con il coinvolgimento di più soggetti e la nomina del commissario ad acta sia già idonea ad assicurare il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli.
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