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Sentenza

Sentenza n. 2541/2026 - Catania, Sezione 2

per l'accertamento e declaratoria dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Adrano sull'istanza di approvazione e stipula della convenzione urbanistica depositata dalla ricorrente in data 5 settembre 2025, relativa al permesso di costruire convenzionato n. 47 del 25 settembre 2024, nonché per la condanna del Comune di Adrano a concludere il procedimento con provvedimento espresso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., con nomina di commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, e per la condanna al risarcimento del danno ex art. 2-bis L. 241/1990.

Giustizia amministrativa202601144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sull'istanza di approvazione e stipula della convenzione urbanistica relativa a un permesso di costruire convenzionato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha dedotto che il Comune non aveva provveduto sull'istanza del 5 settembre 2025, avente a oggetto una proposta di convenzione urbanistica relativa al permesso di costruire convenzionato n. 47 del 25 settembre 2024, nonostante una successiva diffida. Ha quindi proposto azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, la condanna dell'amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e il risarcimento del danno da ritardo ex art. 2-bis l. n. 241/1990. Nelle more, il Comune ha adottato un provvedimento di autotutela annullando il permesso di costruire, sul presupposto della mancata approvazione e stipula della convenzione urbanistica. La ricorrente ha allegato, in termini generici, il rischio di perdita di un finanziamento, l'aumento dei costi, maggiori oneri e la perdita di chance.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda avverso il silenzio per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'inerzia è venuta meno con l'adozione della determinazione comunale di autotutela del 7/9 luglio 2026, intervenuta durante il giudizio. Il giudice ha osservato, per completezza, che nel permesso di costruire convenzionato la convenzione è elemento tipico del modulo procedimentale e che, ai sensi dell'art. 28-bis d.P.R. n. 380/2001, essa deve essere approvata con deliberazione del consiglio comunale e stipulata secondo gli obblighi previsti. La domanda risarcitoria è stata respinta: il danno da ritardo non è in re ipsa, ma deve essere provato quanto all'effettività del pregiudizio e al nesso causale con il ritardo amministrativo; inoltre occorre dimostrare la spettanza del bene della vita. Nel caso concreto, le allegazioni della ricorrente erano generiche e il mancato perfezionamento della convenzione, insieme all'annullamento in autotutela del permesso di costruire, impediva di ritenere spettante l'utilità finale. Le spese sono state poste a carico del Comune secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché il provvedimento espresso è intervenuto solo dopo la notificazione e il deposito del ricorso; la condanna è stata parzialmente compensata in ragione del rigetto della domanda risarcitoria, con liquidazione di euro 1.000, oltre accessori, e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Disciplina l'azione contro il silenzio della pubblica amministrazione. La domanda è stata dichiarata improcedibile perché, durante il giudizio, l'amministrazione ha adottato un provvedimento espresso facendo venir meno l'inerzia.

  • art. 117 c.p.a.

    Prevede il rito dell'azione avverso il silenzio; l'adozione sopravvenuta di un provvedimento espresso ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulla domanda.

  • art. 28-bis d.P.R. n. 380/2001

    Nel permesso di costruire convenzionato la convenzione urbanistica costituisce elemento tipico del modulo procedimentale, deve specificare gli obblighi del soggetto attuatore ed essere approvata con deliberazione del consiglio comunale.

  • art. 11 l. n. 241/1990

    La disciplina degli accordi tra amministrazione e privati si applica anche alla convenzione connessa al permesso di costruire convenzionato.

  • art. 2-bis l. n. 241/1990

    Il risarcimento da ritardo richiede la prova di un danno ingiusto cagionato dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento; il danno non è presunto e deve essere dimostrato anche nel nesso causale e nella spettanza del bene della vita.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato per la regolazione delle spese di giudizio secondo la regola della soccombenza, applicata con il criterio della soccombenza virtuale.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato quale criterio generale per porre le spese a carico della parte sostanzialmente soccombente.

Massime di principio

  • L'adozione, nelle more del giudizio, di un provvedimento espresso sull'istanza cui si riferiva il silenzio elimina l'inerzia e determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell'azione ex artt. 31 e 117 c.p.a., con conseguente improcedibilità della domanda avverso il silenzio.
  • Nel permesso di costruire convenzionato, la convenzione urbanistica è un elemento tipico del modulo procedimentale: deve essere approvata con deliberazione del consiglio comunale e stipulata secondo la disciplina applicabile agli accordi tra amministrazione e privati.
  • Il risarcimento del danno da ritardo non è conseguenza automatica della violazione del termine procedimentale; il ricorrente deve provare l'effettività del pregiudizio, il nesso causale con il ritardo e la spettanza del bene della vita cui l'istanza era diretta.
  • La mancata approvazione e stipula della convenzione urbanistica, unitamente all'annullamento in autotutela del permesso di costruire, può escludere la spettanza dell'utilità finale richiesta e quindi impedire il riconoscimento del danno da ritardo.
  • Quando l'amministrazione adotta il provvedimento espresso soltanto dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere regolate secondo la soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione se il ricorso al giudice è stato reso necessario dalla precedente inerzia.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani attuativi e lottizzazioniTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseRisarcimento del danno da attività amministrativaTermini del procedimento

Testo integrale

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