Sentenza n. 2541/2026 - Catania, Sezione 2
per l'accertamento e declaratoria dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Adrano sull'istanza di approvazione e stipula della convenzione urbanistica depositata dalla ricorrente in data 5 settembre 2025, relativa al permesso di costruire convenzionato n. 47 del 25 settembre 2024, nonché per la condanna del Comune di Adrano a concludere il procedimento con provvedimento espresso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., con nomina di commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, e per la condanna al risarcimento del danno ex art. 2-bis L. 241/1990.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sull'istanza di approvazione e stipula della convenzione urbanistica relativa a un permesso di costruire convenzionato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha dedotto che il Comune non aveva provveduto sull'istanza del 5 settembre 2025, avente a oggetto una proposta di convenzione urbanistica relativa al permesso di costruire convenzionato n. 47 del 25 settembre 2024, nonostante una successiva diffida. Ha quindi proposto azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, la condanna dell'amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e il risarcimento del danno da ritardo ex art. 2-bis l. n. 241/1990. Nelle more, il Comune ha adottato un provvedimento di autotutela annullando il permesso di costruire, sul presupposto della mancata approvazione e stipula della convenzione urbanistica. La ricorrente ha allegato, in termini generici, il rischio di perdita di un finanziamento, l'aumento dei costi, maggiori oneri e la perdita di chance.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda avverso il silenzio per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'inerzia è venuta meno con l'adozione della determinazione comunale di autotutela del 7/9 luglio 2026, intervenuta durante il giudizio. Il giudice ha osservato, per completezza, che nel permesso di costruire convenzionato la convenzione è elemento tipico del modulo procedimentale e che, ai sensi dell'art. 28-bis d.P.R. n. 380/2001, essa deve essere approvata con deliberazione del consiglio comunale e stipulata secondo gli obblighi previsti. La domanda risarcitoria è stata respinta: il danno da ritardo non è in re ipsa, ma deve essere provato quanto all'effettività del pregiudizio e al nesso causale con il ritardo amministrativo; inoltre occorre dimostrare la spettanza del bene della vita. Nel caso concreto, le allegazioni della ricorrente erano generiche e il mancato perfezionamento della convenzione, insieme all'annullamento in autotutela del permesso di costruire, impediva di ritenere spettante l'utilità finale. Le spese sono state poste a carico del Comune secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché il provvedimento espresso è intervenuto solo dopo la notificazione e il deposito del ricorso; la condanna è stata parzialmente compensata in ragione del rigetto della domanda risarcitoria, con liquidazione di euro 1.000, oltre accessori, e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Disciplina l'azione contro il silenzio della pubblica amministrazione. La domanda è stata dichiarata improcedibile perché, durante il giudizio, l'amministrazione ha adottato un provvedimento espresso facendo venir meno l'inerzia.
art. 117 c.p.a.
Prevede il rito dell'azione avverso il silenzio; l'adozione sopravvenuta di un provvedimento espresso ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulla domanda.
art. 28-bis d.P.R. n. 380/2001
Nel permesso di costruire convenzionato la convenzione urbanistica costituisce elemento tipico del modulo procedimentale, deve specificare gli obblighi del soggetto attuatore ed essere approvata con deliberazione del consiglio comunale.
art. 11 l. n. 241/1990
La disciplina degli accordi tra amministrazione e privati si applica anche alla convenzione connessa al permesso di costruire convenzionato.
art. 2-bis l. n. 241/1990
Il risarcimento da ritardo richiede la prova di un danno ingiusto cagionato dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento; il danno non è presunto e deve essere dimostrato anche nel nesso causale e nella spettanza del bene della vita.
art. 26 c.p.a.
Richiamato per la regolazione delle spese di giudizio secondo la regola della soccombenza, applicata con il criterio della soccombenza virtuale.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale criterio generale per porre le spese a carico della parte sostanzialmente soccombente.
Massime di principio
- L'adozione, nelle more del giudizio, di un provvedimento espresso sull'istanza cui si riferiva il silenzio elimina l'inerzia e determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell'azione ex artt. 31 e 117 c.p.a., con conseguente improcedibilità della domanda avverso il silenzio.
- Nel permesso di costruire convenzionato, la convenzione urbanistica è un elemento tipico del modulo procedimentale: deve essere approvata con deliberazione del consiglio comunale e stipulata secondo la disciplina applicabile agli accordi tra amministrazione e privati.
- Il risarcimento del danno da ritardo non è conseguenza automatica della violazione del termine procedimentale; il ricorrente deve provare l'effettività del pregiudizio, il nesso causale con il ritardo e la spettanza del bene della vita cui l'istanza era diretta.
- La mancata approvazione e stipula della convenzione urbanistica, unitamente all'annullamento in autotutela del permesso di costruire, può escludere la spettanza dell'utilità finale richiesta e quindi impedire il riconoscimento del danno da ritardo.
- Quando l'amministrazione adotta il provvedimento espresso soltanto dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere regolate secondo la soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione se il ricorso al giudice è stato reso necessario dalla precedente inerzia.
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