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Sentenza

Sentenza del 20/09/2016 n. 5356 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IVA - TIA - Applicazione - Illegittimità - Fondamento -Rapporto di corrispettività - Insussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata accolta: l’applicazione dell’IVA alla TIA è stata dichiarata illegittima, poiché la TIA ha natura sostanzialmente tributaria e non rappresenta il corrispettivo di una prestazione specifica resa al singolo utente. La decisione si pone in linea con Cass. n. 3756/2012 e Cass. n. 2320/2012.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l’applicazione dell’IVA sulla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA), sostenendo che tale prelievo non costituisce un corrispettivo per una prestazione resa individualmente all’utente. Mancavano infatti sia un nesso diretto tra l’attività del servizio e l’entità della somma richiesta, sia un effettivo rapporto di corrispettività, presupposti necessari per l’assoggettamento a IVA ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 3

    L’IVA presuppone una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso. La norma è stata interpretata nel senso che deve esistere un rapporto diretto tra la prestazione e il pagamento richiesto all’utente.

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 4

    La disposizione individua le operazioni rilevanti ai fini IVA nell’esercizio di attività commerciali o assimilate. Nel caso esaminato, l’assenza di un rapporto di corrispettività esclude l’applicazione dell’imposta alla TIA.

Massime di principio

  • Un prelievo è assoggettabile a IVA solo se costituisce il corrispettivo di una prestazione individuabile e resa direttamente al soggetto tenuto al pagamento.
  • La mera fruizione indiretta o collettiva di un servizio pubblico non è sufficiente a configurare un rapporto sinallagmatico rilevante ai fini IVA.
  • Quando l’importo è determinato in base a criteri tariffari o tributari e non in funzione di una prestazione individuale effettivamente resa, il prelievo può avere natura tributaria anziché commerciale.
  • In situazioni analoghe occorre verificare: la natura giuridica del prelievo, i criteri di determinazione dell’importo, l’esistenza di una prestazione individualizzata e il nesso diretto tra servizio e pagamento.
  • L’assenza di un effettivo rapporto di corrispettività costituisce un elemento decisivo per contestare l’applicazione dell’IVA, in coerenza con gli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 e con la giurisprudenza citata.

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