Cassazione Penale, Sentenza n. 21975/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della sua responsabilità per concorso in rapina aggravata, lesioni personali e tentata estorsione. I motivi principali erano: 1) nullità del decreto di giudizio immediato per mancata allegazione, nella richiesta del P.M., dell'elenco delle conversazioni telefoniche e ambientali ai sensi dell'art. 454, comma 2-bis c.p.p.; 2) vizio di motivazione e violazione di legge sul piano della valutazione della prova, soprattutto riguardo alla attendibilità del testimone oculare Brini Mirko, indicato come fonte esclusiva dell'accusa; 3) mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 116 c.p. anche con riferimento al reato di lesioni personali; 4) errore nel riconoscimento della recidiva (contestata come infraquinquennale e/o non rilevante) e nella valutazione del bilanciamento tra recidiva e circostanze attenuanti. In aggiunta, il secondo difensore ha prospettato elementi relativi alle condizioni di salute del ricorrente che avrebbero impedito la sua partecipazione ai fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché proposti per motivi non consentiti e, comunque, generici. Sulla questione della presunta nullità del decreto di giudizio immediato la Corte ha ritenuto che, anche ove sussistesse, non si tratterebbe di una nullità assoluta e sarebbe coperta/sanata dalla scelta del rito abbreviato. Quanto alla valutazione delle prove e all'attendibilità del teste Brini, la Corte ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fornito adeguata motivazione e indicato riscontri estrinseci (tra cui tabulati telefonici e dichiarazioni concordi di altri testimoni) idonei a escludere intento calunnioso, e che le censure difensive fossero generiche e non superassero la prova di resistenza. Sulla recidiva la Corte ha confermato che la contestazione era di recidiva reiterata e specifica e che la Corte territoriale aveva motivatamente applicato la circostanza aggravante; inoltre il bilanciamento tra recidiva e attenuanti, operato conformemente all'art. 69, comma 4 c.p., non poteva dare luogo a valutazione più favorevole per l'imputato. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 454, comma 2-bis c.p.p.
La norma impone al P.M. di allegare l'elenco delle conversazioni di cui chiede la trascrizione nella richiesta di giudizio immediato. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che l'eventuale omissione non configurasse una nullità assoluta capace di incidere sull'improcedibilità del procedimento, essendo la vicenda coperta dalla scelta del rito abbreviato
art. 116 c.p.
Riferita come circostanza attenuante invocata dal ricorrente: la Corte territoriale ha riconosciuto l'attenuante per il reato di rapina ma ha motivatamente escluso la sua estensione al reato di lesioni personali, ritenendo che la lesione fosse evento concreto e non prevedibile dall'imputato nella sua misura reale
art. 69, comma 4 c.p.
Norma richiamata nella valutazione del bilanciamento tra circostanze aggravanti (recidiva) e attenuanti: il principio impedisce che il giudice, nel bilanciamento, adotti una valutazione che produca un risultato più favorevole al reo rispetto ai limiti previsti, e la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di equivalenza effettuata dalla Corte d'appello
giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco)
Principio secondo cui, in tema di recidiva facoltativa, il giudice deve fornire specifica motivazione sia quando affermi sia quando escluda la recidiva; la Corte territoriale ha ritenuto di aver assolto a tale obbligo con motivazione succinta ma idonea
Massime di principio
- Le nullità procedurali non assolute possono essere sanate dalla scelta del rito abbreviato: le doglianze su tali profili devono dimostrare la sussistenza di una nullità assoluta per essere efficaci in Cassazione
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente la valutazione della prova fattuale e della credibilità dei testimoni: le censure devono dimostrare specifici vizi logico-giuridici o contraddizioni, non semplici richieste di diversa valutazione del merito
- La presenza di riscontri estrinseci (es. tabulati telefonici, dichiarazioni concordi di altri testimoni) rafforza la credibilità del racconto del testimone oculare e rende meno efficaci censure generiche sull'attendibilità
- Per l'applicazione della recidiva facoltativa è necessaria una motivazione specifica che indichi la prosecuzione di un processo delinquenziale; il giudice deve esplicitare il bilanciamento tra recidiva e attenuanti in modo da consentire controllo sulla correttezza del ragionamento
- Atti difensivi che ripropongono osservazioni di merito già valutate dal giudice di merito senza nuovi elementi probatori rischiano l'inammissibilità o l'insuccesso in Cassazione
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