Cassazione Penale, Sentenza n. 585/2023 del 11/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugna la sentenza del Tribunale di Pescara che, pur avendo assolto Zito ai sensi dell'art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità), ha applicato quale sanzione amministrativa accessoria la sospensione della patente di guida invece della revoca prevista per il reato aggravato ex art. 186 c.2-bis c.d.s.; si deduce violazione di legge per l'omessa revoca.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria, disponendo la revoca della patente in sostituzione della sospensione. La Corte ha ritenuto che l'art. 186, c. 2-bis, c.d.s. impone la revoca della patente come sanzione obbligatoria e non consente l'opzione per la sospensione, anche quando il giudice ha assolto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Norme richiamate
Codice della strada, art. 186, comma 2-bis
La norma impone la revoca della patente come sanzione amministrativa accessoria per il caso aggravato disciplinato dal comma 2-bis; non ammette la sostituzione con la sospensione.
Codice della strada, art. 186, comma 2, lett. c)
Riferimento al fatto tipico contestato (circostanza che integra la fattispecie aggravata) utile a qualificare la sanzione accessoria prevista dal comma 2-bis.
Codice penale, art. 131-bis
La causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis comporta l'assoluzione ma, secondo la Cassazione, non impedisce l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie che la norma penale disciplina come obbligatorie.
Codice di procedura penale, art. 620, comma 1, lett. I)
Consente alla Corte di Cassazione, quando del caso, di annullare senza rinvio e adottare i provvedimenti necessari in relazione alle sanzioni o misure accessorie, procedendo direttamente alla modifica dell'atto impugnato.
Massime di principio
- Quando la legge penale prevede una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria (es. revoca della patente ex art. 186 c.2-bis c.d.s.), il giudice non può sostituirla con una misura meno grave (es. sospensione), neppure se pronuncia l'assoluzione per causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p.
- L'assoluzione per non punibilità ex art. 131-bis non equivale a una mancata accertamento del fatto: la giurisprudenza di legittimità riconosce che tale pronuncia non impedisce l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie obbligatorie previste dalla norma penale.
- Il pubblico ministero può proporre ricorso in Cassazione limitatamente all'omessa applicazione di una sanzione amministrativa obbligatoria; la Cassazione può annullare senza rinvio e disporre direttamente la sostituzione della sanzione ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- In casi simili la difesa, per contrastare la revoca, dovrà mirare a dimostrare l'inapplicabilità della specifica aggravante normativa (escludendo il presupposto dell'art. 186 c.2-bis) o proporre rimedi straordinari nei limiti consentiti dalla legge.
- Provvedimenti amministrativi obbligatori previsti dalla legge penale richiedono particolare attenzione procedurale in sede di impugnazione: anche quando il fatto penale si risolve con effetto estintivo o con non punibilità, gli effetti amministrativi possono permanere se la norma li prevede espressamente.
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