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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33363/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)

La controversia

Il ricorso era proposto contro l'ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza aveva revocato l'affidamento in prova già concesso. La decisione impugnata si fondava su plurime contestazioni di ricettazione, tra cui un episodio del 18/03/2025, ritenute incompatibili con le prescrizioni della misura e con il percorso rieducativo. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte osserva che la censura mirava in realtà a ottenere una diversa lettura del materiale già valutato dal giudice di merito, quindi a sollecitare un sindacato di merito non consentito in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto legittimo che il tribunale di sorveglianza valutasse anche fatti costituenti ipotesi di reato non ancora definiti in sede penale, purché rilevanti rispetto alla verifica dell'adesione del condannato al trattamento rieducativo e dell'incompatibilità del comportamento con le prescrizioni della misura. Poiché i motivi si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito, la decisione impugnata è rimasta ferma. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 94 ord. pen.

    Non espressamente citato nel testo, ma il provvedimento riguarda la revoca dell'affidamento in prova; la Corte ne conferma la legittimità in presenza di condotte incompatibili con il trattamento rieducativo.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti che integrano ipotesi di reato non ancora definiti con sentenza penale irrevocabile, purché il giudice ne apprezzi la rilevanza ai fini del trattamento rieducativo e della compatibilità con la misura alternativa.
  • La revoca dell'affidamento in prova può fondarsi su condotte recenti e plurime che risultino oggettivamente incompatibili con le prescrizioni imposte dalla misura e con l'adesione al percorso trattamentale.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza di violazione di legge o vizio di motivazione in una mera richiesta di rivalutazione del merito delle emergenze già esaminate dal giudice territoriale.
  • Quando il ricorso è inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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