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Sentenza

Sentenza n. 5862/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d'Italia in Islamabad sull’istanza volta ad ottenere la fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto d'ingresso per motivi di studio e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti a provvedere, fissando con urgenza un appuntamento utile alla formalizzazione della predetta domanda di visto, entro un termine perentorio da stabilirsi, con ogni statuizione conseguente, anche in ordine alla nomina di un Commissario ad acta e alla condanna al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c.

Giustizia amministrativa202511946

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell’Ambasciata d’Italia in Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito contro l’inerzia dell’amministrazione, deducendo l’illegittimità del rifiuto o mancato riscontro alla richiesta di fissazione di un appuntamento presso l’Ambasciata d’Italia in Islamabad, necessario per formalizzare la domanda di visto d’ingresso per motivi di studio, dopo la preiscrizione universitaria. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo di provvedere, l’ordine di fissare l’appuntamento entro un termine perentorio, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo ai sensi dell’art. 117, comma 4, c.p.a. e dell’art. 614-bis c.p.c. Nel corso del giudizio l’appuntamento è stato concesso. Il giudice ha inoltre rilevato che l’ulteriore domanda, formulata in corso di causa, volta a ottenere l’adozione del provvedimento espresso sul visto non era ammissibile, sia per la dubbia natura di procura speciale ad litem della procura conferita, sia perché non era compresa nelle conclusioni originarie e, comunque, alla data di proposizione del ricorso non era ancora iniziato il termine per la decisione sulla domanda di visto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nelle more del giudizio, l’amministrazione ha fissato l’appuntamento richiesto, consentendo al ricorrente di presentare la domanda di visto. Il termine di 90 giorni previsto dall’art. 5 del d.P.R. n. 349/1999 decorre dalla presentazione della domanda, resa possibile dall’appuntamento; resta fermo l’obbligo dell’amministrazione di fissare tempestivamente l’appuntamento su richiesta dell’interessato. Le ulteriori richieste di ottenere direttamente un provvedimento espresso sul visto non sono state esaminate nel merito perché inammissibili per i motivi indicati. Le spese sono state compensate, in ragione delle eccezionali esigenze organizzative connesse all’ingente flusso di domande affrontato dall’ambasciata e al conseguente contenzioso.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    art. 117, comma 4, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base per la richiesta di misure dirette ad assicurare l’adempimento dell’obbligo di provvedere, inclusa la possibilità di prevedere conseguenze per il ritardo.

  • art. 614-bis c.p.c.

    È stato invocato dal ricorrente per ottenere la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza; la pronuncia non ha disposto tale misura per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 5 d.P.R. n. 349/1999

    termine di 90 giorni per provvedere

    Il termine per la decisione sulla domanda di visto decorre dalla presentazione della domanda, non dalla richiesta dell’appuntamento; l’amministrazione deve tuttavia fissare tempestivamente l’appuntamento richiesto, che consente la formalizzazione della domanda.

Massime di principio

  • Quando l’interessato non è ancora posto in condizione di presentare la domanda di visto, l’azione avverso il silenzio può avere ad oggetto l’obbligo dell’amministrazione di fissare tempestivamente l’appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda.
  • Il termine per provvedere sulla domanda di visto decorre dalla sua effettiva presentazione; la mera richiesta di un appuntamento, antecedente alla formalizzazione della domanda, non fa decorrere tale termine.
  • La concessione dell’appuntamento richiesto nelle more del giudizio soddisfa l’interesse azionato e determina la cessazione della materia del contendere, anche se non è ancora intervenuta la decisione sulla domanda di visto.
  • Una domanda volta a ottenere direttamente la decisione sulla domanda di visto non può essere accolta se non era compresa nelle conclusioni originarie e, al momento della proposizione del ricorso, non era ancora decorso il termine per provvedere.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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