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Ordinanza

Ordinanza n. 12/2026 - Catania, Sezione 4

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto Cat. A-12/2025/Imm./n. -OMISSIS-del 18 giugno 2025, con cui il Questore di Catania ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

Giustizia amministrativa202502438

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Catania di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore di Catania ha rigettato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i motivi di ricorso nel merito. In sede cautelare, la ricorrente aveva inoltre chiesto il rinvio dell’udienza per impedimento del difensore; tale istanza è stata respinta perché non indicava l’impossibilità di sostituzione mediante delega a un collega.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo il ricorso privo del fumus boni iuris, con salvezza di ogni ulteriore valutazione in rito e nel merito. Il Collegio ha richiamato l’indirizzo secondo cui le condanne per reati compresi nell’art. 380 c.p.p. costituiscono ex lege indice di pericolosità sociale dello straniero e sono ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. Per tali ipotesi, la valutazione della pericolosità sociale è già stata effettuata dal legislatore, sicché il Questore non deve svolgere un’ulteriore valutazione discrezionale né motivare specificamente sul punto. L’istanza di rinvio per impedimento del difensore è stata respinta, poiché l’impedimento non risultava incompatibile con la sostituzione mediante delega. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 500,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per concedere la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

  • art. 380 c.p.p.

    le condanne per i reati ricompresi nella previsione dell’art. 380 c.p.p. sono indicative - ex lege - di pericolosità sociale del cittadino straniero e, dunque, risultano ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno

    Le condanne per i reati previsti dalla disposizione sono state ritenute dal giudice indice legale di pericolosità sociale e ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, senza necessità di un’ulteriore valutazione del Questore sul punto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente e dei soggetti citati.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la domanda di sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo deve essere respinta quando, anche alla luce della cognizione sommaria propria della fase, il ricorso non presenta un fumus boni iuris sufficiente; resta impregiudicata la decisione sulle questioni di rito e di merito.
  • Le condanne per reati ricompresi nell’art. 380 c.p.p. costituiscono, secondo la valutazione legislativa richiamata dal giudice, indice ex lege di pericolosità sociale dello straniero e ostano al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
  • Quando ricorrono le condanne tipizzate dall’art. 380 c.p.p., la valutazione della pericolosità sociale è già compiuta dal legislatore; pertanto, il Questore non è tenuto a svolgere un’ulteriore valutazione discrezionale né a motivare autonomamente su tale profilo.
  • La richiesta di rinvio dell’udienza per grave impedimento del difensore deve indicare anche l’impossibilità di sostituzione mediante delega a un collega; in mancanza, l’impedimento attiene alla sola organizzazione professionale del difensore e non giustifica il differimento dell’udienza.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTermini del procedimento

Testo integrale

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