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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8292/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso denunciava: (1) vizio di motivazione per illogicità nell'accertamento della dinamica del sinistro e per avere i giudici ignorato la consulenza tecnica di parte (ing. Pitolo), con conseguente violazione della regola del "ragionevole dubbio" e delle norme probatorie (artt. 125, 192, 546 c.p.p.); (2) inosservanza/erronea applicazione della normativa penale sulla colpa (eventuale non prevedibilità e non evitabilità dell'evento), sostenendo che l'urto sarebbe avvenuto nella corsia del Castaldo e dunque non evitabile anche osservando le regole cautelari; (3) carenza motivazionale riguardo alla determinazione della pena, per non aver considerato come concausa il mancato uso della cintura di sicurezza da parte della vittima e per non aver adeguatamente giustificato lo scostamento dal minimo edittale (richiamo artt. 132 e 133 c.p.).

La decisione

Il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente e adeguatamente motivato la ricostruzione fattuale del sinistro (sulla scorta della consulenza del P.M. e di indicatori materiali: danni ai veicoli, posizione di quiete, detriti, testimonianze), legittimando la scelta di non accogliere la consulenza della difesa. La Corte ha poi escluso che la doglianza sul "ragionevole dubbio" potesse portare a rivedere la valutazione probatoria già adeguatamente motivata; ha respinto la censura sulla prevedibilità/evitabilità dell'evento perché ancorata a una diversa lettura dei fatti non consentita in sede di legittimità; ha inoltre ritenuto congrua la motivazione sulla pena e il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria per euro 3.000.

Norme richiamate

  • Codice penale - art. 589, comma 2

    art. 589, comma 2, cod. pen.

    Fattispecie applicata: omicidio colposo per violazione delle norme sulla circolazione stradale; la Corte ha confermato che la condotta del conducente, per velocità e invasione di corsia, integra la colpa penale causalmente efficiente nell'evento morte.

  • Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. e

    art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.

    Censura proposta dal ricorrente (vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito congrua e sufficiente, escludendo il vizio dedotto.

  • Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. b

    art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.

    Censura per inosservanza o errata applicazione della legge penale sostanziale (prevedibilità/evitabilità). La Corte ha qualificato il motivo come nuova valutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità.

  • Disp. att. cod. proc. pen. - art. 173, comma 1

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli oneri formali del ricorso in cassazione; il ricorso è stato esaminato ma dichiarato inammissibile sul merito delle censure sostanziali.

  • Codice di procedura penale - artt. 125, 192, 546

    artt. 125, 192 e 546, cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente in relazione al valore e all'apprezzamento delle prove e delle consulenze tecniche. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente valutato le fonti probatorie e motivato il rifiuto delle tesi contrarie.

  • Codice penale - artt. 132 e 133

    artt. 132 e 133, cod. pen.

    Richiamati riguardo alla determinazione della pena e ai criteri di individualizzazione. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sul contemperamento di aggravanti e attenuanti e lo scostamento dal minimo edittale.

Massime di principio

  • La ricostruzione di dinamiche accidentali e la valutazione della responsabilità stradale sono, di norma, questioni di merito riservate al giudice di fatto: la Cassazione non riesamina i fatti se la motivazione è congrua e non illogica.
  • Quando esistono perizie contrapposte, il giudice può scegliere la tesi che ritiene più attendibile purché motivi specificamente il dissenso dalle tesi della parte contraria: una mera divergenza peritale non è di per sé motivo di cassazione.
  • Il principio del "ragionevole dubbio" non autorizza a chiedere alla Cassazione una diversa valutazione delle prove se il giudice di merito ha già soppesato e confutato le ricostruzioni alternative.
  • Per contestare in cassazione la prevedibilità o l'evitabilità di un evento colposo occorre dimostrare che i giudici di merito abbiano travisato i fatti o omesso argomentazioni rilevanti; non è sufficiente proporre una diversa, possibile interpretazione fattuale.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: la Cassazione interviene solo se manca motivazione o v'è macroscopico e illogico travisamento dei criteri stabiliti dagli artt. 132-133 c.p.
  • La rilevanza di comportamenti della vittima (es. mancato uso delle cinture) come concausa deve essere provata e adeguatamente valutata in grado di incidere sul giudizio di causalità e sul trattamento sanzionatorio; la mera ipotesi probatoria non basta per ritenere la motivazione carente.

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