Cassazione Civile, Ordinanza n. 15934/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società di servizi postali)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento di 32 assegni di traenza non trasferibili, complessivamente pari a euro 90.311,40, emessi su richiesta e provvista di società del gruppo assicurativo e negoziati presso uno sportello postale da soggetti poi ritenuti diversi dai beneficiari effettivi. La Corte d'appello aveva condannato la società postale ritenendo che non avesse adottato la diligenza necessaria nell'identificazione dei presentatori: secondo il giudice di merito, la sola esibizione di documenti di identità e del codice fiscale non bastava, soprattutto alla luce di circostanze ritenute sospette, come l'apertura contestuale di libretti postali e l'assenza di precedenti versamenti, e avrebbe dovuto essere seguito anche il protocollo prudenziale indicato da una circolare ABI (doppio documento con fotografia). La ricorrente ha impugnato con tre motivi: 1) violazione dell'art. 1176, comma 2, c.c., sostenendo di aver correttamente identificato i prenditori con documento valido, che non esiste un obbligo legale di acquisire due documenti, e che la carta d'identità è lo strumento tipico di identificazione anche alla luce della normativa antiriciclaggio; 2) violazione degli artt. 1218, 1189 e 1992 c.c., assumendo che il pagamento fosse stato effettuato ai beneficiari effettivi o comunque a creditore apparente, con effetto liberatorio; 3) violazione di varie norme sul servizio postale e sugli artt. 1227, 1218, 2043 e 2056 c.c., deducendo il concorso colposo della danneggiata, per avere spedito i titoli con posta ordinaria anziché assicurata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ha respinto il secondo nei limiti in cui prospettava l'applicazione degli artt. 1189 e 1992 c.c. e lo ha ritenuto inammissibile nella parte in cui contestava l'accertamento di fatto sul pagamento a soggetti diversi dai beneficiari; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la questione del concorso colposo della danneggiata non risultava trattata nella sentenza impugnata né adeguatamente riportata come dedotta nei gradi di merito. Di conseguenza ha cassato la sentenza d'appello e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame e per le spese. La ratio decisoria favorevole alla ricorrente è l'affermazione che, nella negoziazione di assegni di traenza non trasferibili, l'identificazione del presentatore tramite un documento di identità valido e privo di indizi di falsità integra, in linea di principio, la diligenza professionale richiesta; non è esigibile, come regola generale, un controllo ulteriore non previsto dalla legge, né la circolare ABI ha valore vincolante.
Norme richiamate
art. 1176, comma 2, c.c.
La diligenza professionale dell'operatore va valutata alla luce degli standard dell'ordinamento e della realtà sociale; nel caso della banca/poste negoziatrice, l'identificazione del prenditore con un documento d'identità valido e non sospetto può essere sufficiente a integrare la diligenza richiesta.
art. 43, comma 2, L. assegni
È norma speciale rispetto agli artt. 1189, comma 1, c.c. e 1992, comma 2, c.c.; disciplina anche l'errore nell'identificazione e fonda una responsabilità che, per l'operatore professionale, può sorgere anche per colpa lieve.
art. 1189 c.c.
Non si applica in via principale alla fattispecie, perché assorbito dalla disciplina speciale dell'assegno di traenza ex art. 43, comma 2, legge assegni.
art. 1992 c.c.
Non governa la responsabilità in esame, essendo superato dalla regola speciale dell'assegno di traenza.
art. 1218 c.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo nel caso; la Corte non fonda la decisione su tale norma.
art. 1227 c.c.
Censurato dalla ricorrente per il dedotto concorso colposo del danneggiato; la questione è stata dichiarata inammissibile per difetto di specifica deduzione nei gradi di merito.
art. 2056 c.c.
Richiamato in relazione alla quantificazione del danno e al concorso del danneggiato, ma non esaminato nel merito.
d.lgs. n. 231 del 2007, art. 19, comma 1, lett. a)
La normativa antiriciclaggio indica modalità tipiche di identificazione della clientela: in presenza del cliente è sufficiente il controllo del documento di identità non scaduto prima dell'instaurazione del rapporto continuativo.
d.lgs. n. 231 del 2007, art. 19, comma 1, lett. b)
Misure ulteriori e commisurate al rischio sono previste per clienti persone giuridiche, trust o soggetti analoghi, non per la normale identificazione di persone fisiche.
artt. 3 e 4, r.d. n. 773 del 1931
Richiamati come base dell'idea che la carta d'identità costituisca lo strumento fondamentale di identificazione personale.
art. 1, lett. c) e d), d.P.R. n. 445 del 2000
Richiamato a sostegno della valenza tipica del documento di identità quale mezzo di identificazione.
art. 292 r.d. n. 635 del 1940
Richiamato a sostegno della disciplina dell'identificazione personale tramite documento.
art. 83 d.P.R. n. 156 del 1973
Richiamato nel terzo motivo in tema di servizio postale, senza che la Corte ne esamini nel merito l'incidenza.
DD.MM. Ministero delle Comunicazioni 9 aprile 2001 e 26 febbraio 2004
Richiamati nel terzo motivo, ma non decisivi per l'esito.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma procedurale richiamata per la trattazione camerale e le memorie delle parti.
Massime di principio
- Nella negoziazione di un assegno di traenza non trasferibile, l'operatore professionale adempie normalmente al dovere di diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c. se identifica il presentatore mediante un documento di identità valido, non scaduto e privo di indizi di falsità, salvo la presenza di concreti elementi anomali ulteriori.
- Le prassi interne o associative, come una circolare ABI, non assumono di per sé valore normativo vincolante; possono al più fungere da parametro indiziario, ma non possono imporre controlli ulteriori non previsti dall'ordinamento.
- La disciplina speciale dell'assegno di traenza prevale sulle regole generali in tema di pagamento al creditore apparente e limita la rilevanza degli artt. 1189 e 1992 c.c.; la responsabilità dell'operatore si valuta secondo il parametro speciale e la sua qualità professionale.
- Il vizio di omessa considerazione del concorso colposo del danneggiato è inammissibile in cassazione se la questione non risulta trattata nella sentenza impugnata e non è specificamente indicato dove e come sia stata dedotta nei gradi di merito.
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