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Sentenza

Sentenza n. 541/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento prot. n° -OMISSIS-, notificato il successivo 2 ottobre 2025, adottato dal Questore di Catania e con cui è stato disposo a carico del ricorrente il divieto di accesso alle manifestazioni sportive (cd. DASPO) per la durata di anni due, nonché per la stessa durata, anche a tutti i luoghi ove si svolgono gli allenamenti ed i ritiri della squadra della “A.S.D. Acireale Calcio 1946”.

Giustizia amministrativa202502300

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: DASPO biennale, esteso anche ai luoghi di allenamento e ritiro della società sportiva

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dirigente sportivo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato dal Questore dopo un episodio verificatosi al termine di una partita di calcio, nel quale egli sarebbe entrato sul terreno di gioco e avrebbe colpito con il braccio ingessato un collaboratore tecnico della squadra avversaria. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 6 della l. 401/1989, il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti, l’illogicità, l’irragionevolezza e la sproporzione della misura, sostenendo che vi sarebbe stata soltanto una lieve spinta e che il comportamento sarebbe stato determinato dalle reiterate provocazioni della tifoseria. Ha inoltre richiamato i referti arbitrali, nei quali non risultavano incidenti, e ha negato che la condotta fosse idonea a turbare l’ordine e la sicurezza pubblica. In secondo luogo, ha contestato l’estensione del divieto agli allenamenti e ai ritiri della squadra, sostenendo che la nozione di manifestazione sportiva non comprenderebbe le attività preparatorie e che gli allenamenti si svolgessero a porte chiuse. In terzo luogo, ha dedotto il difetto di motivazione e la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e gradualità quanto alla durata biennale del DASPO, superiore al minimo legale di un anno.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha respinto la prima censura, ritenendo accertato dai filmati il contatto violento tra il ricorrente e il collaboratore tecnico della squadra avversaria. Il DASPO è stato qualificato come misura di prevenzione, adottabile anche in assenza di una lesione effettiva dell’ordine pubblico o di una condanna penale, quando sussista una prognosi di pericolosità fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti. Il Collegio ha ritenuto rilevanti sia l’episodio del 24 settembre 2025 sia la reiterata presenza del presidente sul terreno di gioco in situazioni conflittuali, osservando che il comportamento di un dirigente sportivo può generare reazioni emulative e disordini. Le eventuali provocazioni subite dal ricorrente non giustificano la condotta, e l’assenza di pubblico o le risultanze dei referti arbitrali non escludono il pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, riferibile anche agli atleti, tecnici e dirigenti presenti. È stata invece accolta la seconda censura: l’estensione del divieto agli allenamenti a porte chiuse è stata ritenuta difficilmente giustificabile, in mancanza di pubblico e di soggetti di squadre avversarie coinvolti. È stata altresì accolta la terza censura limitatamente alla durata: l’art. 6, comma 5, della l. 401/1989 impone una motivazione specifica per ogni durata superiore al minimo di un anno, mentre il provvedimento non aveva adeguatamente motivato la scelta biennale. Il DASPO è stato quindi riformato, ferma la durata minima di un anno e salva l’adozione di un diverso provvedimento motivato. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 401/1989

    Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime.

    La norma attribuisce al Questore un potere preventivo e discrezionale esercitabile nei confronti di chi abbia tenuto condotte violente, minacciose o intimidatorie idonee a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative dell’ordine pubblico. È sufficiente una prognosi di pericolosità fondata su elementi gravi, precisi e concordanti; non è necessaria la prova di una lesione effettiva dell’ordine pubblico o una condanna penale. La durata superiore al minimo di un anno deve essere specificamente motivata.

  • art. 6, comma 5, l. 401/1989

    Il range applicativo [è] compreso tra uno e cinque anni.

    La scelta di una durata superiore al minimo edittale di un anno richiede una motivazione adeguata e specificamente rapportata agli episodi posti a fondamento della misura.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti e le parti siano state avvisate.

  • art. 2-bis, comma 1, d.l. 20 agosto 2001, n. 336

    È stato richiamato dal ricorrente in relazione alla contestazione dell’estensione del divieto agli allenamenti, ma la decisione fonda l’accoglimento soprattutto sull’art. 6 della l. 401/1989 e sulla mancanza di un concreto turbamento dell’ordine pubblico negli allenamenti a porte chiuse.

Massime di principio

  • Il DASPO è una misura amministrativa di prevenzione, non una sanzione penale o repressiva: può essere adottato anche senza una condanna penale e senza la prova di una lesione effettiva dell’ordine pubblico, quando la condotta concreta consenta una prognosi di pericolosità fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti.
  • L’esercizio del potere di DASPO richiede l’attribuzione personale al destinatario di una condotta concretamente riconducibile, con chiarezza e univocità, a episodi di violenza, minaccia o intimidazione idonei a creare pericolo per la sicurezza pubblica o turbative dell’ordine pubblico.
  • La valutazione preventiva della pericolosità può riguardare anche condotte poste in essere in assenza di pubblico, poiché l’ordine e la sicurezza da tutelare comprendono quelli degli atleti, tecnici, dirigenti, arbitri e altri soggetti presenti nell’impianto sportivo.
  • L’estensione del DASPO ai luoghi di allenamento richiede una concreta giustificazione in rapporto alla finalità preventiva della misura; essa è difficilmente configurabile quando gli allenamenti si svolgono a porte chiuse e non coinvolgono il pubblico né squadre avversarie.
  • Quando la legge prevede un intervallo temporale per il DASPO, la determinazione di una durata superiore al minimo edittale deve essere sorretta da una motivazione specifica, collegata agli episodi contestati e alla loro effettiva gravità e pericolosità.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni sportiveOrdine e sicurezza pubblicaDecisione e riti speciali
RamiSportAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazionePrincipi di precauzione e prevenzione

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