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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07854/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I difensori di due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo del 14 febbraio 2024. I motivi erano in larga parte comuni: si deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p. per il trattamento sanzionatorio, lamentando l'apparenza della motivazione nella negazione delle circostanze attenuanti generiche e nella determinazione della pena. Solo per uno dei ricorrenti si censurava anche il diniego della continuazione con fatti giudicati in altro processo. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi aspecifici e diretti, in sostanza, a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, rilevando che i ricorrenti non si confrontavano con la motivazione puntuale resa dal giudice di appello e, quanto alla continuazione, non indicavano elementi utili diversi dalla mera omogeneità dei reati.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure sul diniego delle attenuanti generiche, sulla determinazione della pena e, per uno dei ricorrenti, sulla negazione della continuazione, fossero generiche e non correlate alla motivazione della sentenza impugnata, oltre a sollecitare una rivalutazione del fatto estranea al giudizio di legittimità. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato come parametro per la censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ribadisce che la doglianza deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito e non può risolversi in una richiesta di rivalutazione.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato in relazione alla determinazione della pena; la censura è stata ritenuta aspecifica perché non si confrontava con il percorso argomentativo della sentenza impugnata.

  • art. 606 c.p.p.

    Non è espressamente indicato nel testo, ma la Corte qualifica le doglianze come estranee al sindacato di legittimità, quindi non deducibili nei limiti del ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando è generico o aspecifico e non si confronta in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o proporre criteri di giudizio diversi da quelli adottati dal giudice di appello.
  • La censura sul diniego delle attenuanti generiche o sulla dosimetria della pena deve indicare specifici vizi logico-giuridici della motivazione, non bastando la mera contestazione del risultato raggiunto.
  • Il riconoscimento della continuazione richiede l'allegazione di elementi concreti e specifici idonei a dimostrare il medesimo disegno criminoso; la sola omogeneità dei reati non è sufficiente.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • rami
  • materie
  • sottomaterie
  • istituti_giuridici

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazioneNullità processuale

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