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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31243/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso era diretto avverso l'ordinanza del 24/02/2023 del Tribunale per il riesame di Ancona che, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, aveva esteso la misura cautelare della custodia in carcere a carico di Gennaro Addio anche per ulteriori capi d'imputazione (capi 2), 3), 13), 14) e 28)) relativi a violazioni dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 309/1990. Il G.I.P. di Pesaro aveva inizialmente disposto la custodia in carcere solo per i capi 10) e 32) e si era astenuto dal pronunciarsi su altri episodi, definendoli rimandabili alle fasi successive; il PM aveva quindi appellato l'omessa pronuncia e il Tribunale del riesame aveva ritenuto invece sussistenti gravi indizi anche per gli altri capi e aveva confermato le esigenze cautelari. Il difensore di Addio impugnava l'ordinanza del riesame deducendo inosservanza dell'art. 591 c.p.p., sostenendo che l'appello del PM sarebbe stato inammissibile per carenza di interesse e che l'appello contro una omissione non era il rimedio corretto, potendosi rivolgere nuovamente al G.I.P.; inoltre si sosteneva che l'ammissione dell'appello aveva di fatto eluso il doppio grado del giudizio cautelare.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia all'impugnazione: il difensore ha depositato atto di rinuncia il 21/06/2023, dopo che erano intervenuti mutamenti della situazione (concessione degli arresti domiciliari). Per tale motivo la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. Tuttavia, rilevando che la rinuncia non era stata motivata con riferimento alle ragioni originarie del ricorso come richiesto dall'art. 616 c.p.p., e richiamando la giurisprudenza costituzionale (sent. Corte cost. n. 186/2000), la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. L'ordinanza impugnata è quindi rimasta efficace e non è stato pronunciato un esame nel merito rispetto alle doglianze sull'ammissione dell'appello del PM.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Richiamato per segnalare la competenza del Tribunale del riesame nelle impugnazioni avverso le decisioni del G.I.P.; identifica la norma che regola l'organo competente per il riesame delle misure cautelari

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sostanziale contestata (illecito in materia di stupefacenti). La Corte ne indica l'utilizzo quale titolo di reato per i vari capi d'imputazione per i quali il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti i gravi indizi

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Applicato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso a seguito della rinuncia all'impugnazione; la disposizione disciplina i casi di inammissibilità delle impugnazioni, includendo la rinuncia

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'onere di motivazione della rinuncia; la mancata motivazione della rinuncia rispetto alle ragioni per le quali il ricorso era stato proposto ha giustificato l'irrogazione della sanzione a favore della Cassa delle Ammende

  • sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata come principio di riferimento sulla possibilità di irrogare la sanzione pecuniaria in caso di rinuncia non adeguatamente motivata, a sostegno della condanna alla Cassa delle Ammende

  • art. 28 Reg. Fsec. cod. proc. pen.

    Dispositivo procedurale richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione, se tempestiva e formale, determina in genere l'inammissibilità del ricorso; il giudice procede quindi a non esaminare il merito della doglianza.
  • La rinuncia deve essere motivata con riferimento alle ragioni per cui l'impugnazione era stata proposta; la mancata motivazione può determinare l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende (secondo art. 616 c.p.p. e giurisprudenza costituzionale).
  • La sopravvenuta cessazione dell'interesse (ad es. per il mutamento della misura cautelare) può indurre il difensore a rinunciare al ricorso, ma la rinuncia non annulla automaticamente possibili pronunce sulle spese e sulle sanzioni per mancata motivazione.
  • L'appello del Pubblico Ministero volto a censurare un'omessa pronuncia del G.I.P. può essere uno strumento utilizzabile, ma la sua ammissibilità può essere contestata se manca l'interesse impugnatorio; tuttavia la questione dell'ammissibilità può rimanere inesaminata se la parte ricorrente rinuncia all'impugnazione.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non implica necessariamente l'assoluzione o la valutazione del merito delle censure; le decisioni cautelari confermate restano operative salvo successivi provvedimenti favorevoli all'indagato.

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