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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30842/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Nel corso di un procedimento penale nel quale erano state disposte misure reali su somme di denaro riconducibili all'indagato, in relazione anche a un reato associativo in materia di stupefacenti, una terza interessata, ex coniuge dell'indagato, aveva chiesto la revoca parziale del sequestro preventivo per poter ottenere lo svincolo delle somme necessarie al pagamento dell'assegno di mantenimento previsto dalla sentenza di separazione. Il Tribunale, in sede di appello cautelare ex art. 310 c.p.p., aveva accolto l'impugnazione della terza e disposto lo sblocco parziale delle somme. Il pubblico ministero ricorrente ha censurato l'ordinanza per violazione di legge, sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto prevalente il credito di mantenimento rispetto al sequestro preventivo e aveva applicato in modo scorretto la disciplina di tutela dei terzi creditori richiamata dall'art. 104-bis disp. att. c.p.p. e dagli artt. 52 ss. d.lgs. 159/2011; con il secondo motivo ha denunciato contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, contestando che il precedente provvedimento del G.i.p. potesse essere interpretato come autorizzazione continuativa allo svincolo mensile e come fonte di un preteso giudicato cautelare.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso solo nei limiti dell'esame della legittimazione all'appello cautelare, ma ha dichiarato l'inammissibilità originaria dell'appello proposto dalla terza interessata per difetto di legittimazione attiva, ritenendola mero creditore e non soggetto legittimato a impugnare il sequestro preventivo. Ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Trento e dichiarato inammissibile l'appello cautelare. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché deduceva un vizio di motivazione non consentito nel ricorso ex art. 325 c.p.p. contro ordinanze in materia di sequestro preventivo.

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    indicato come base del giudizio di appello cautelare dinanzi al Tribunale.

  • art. 321, comma 3, c.p.p.

    richiamato come norma fondante il sequestro preventivo disposto sulle somme.

  • art. 104-bis disp. att. c.p.p.

    disciplinerebbe l'applicazione della tutela dei terzi del Codice antimafia ai sequestri e confische nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis c.p.p.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 52 ss.

    richiamati per la disciplina della tutela dei terzi creditori, con oneri probatori e procedura di verifica dei crediti.

  • art. 51, comma 3-bis, c.p.p.

    serve a individuare i procedimenti ai quali si estende la disciplina di tutela dei terzi di cui all'art. 104-bis disp. att. c.p.p.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    reato per cui era stato disposto il sequestro; rilevante perché rientra tra i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis c.p.p.

  • art. 322-bis c.p.p.

    "Fuori dei casi previsti dall'articolo 322, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione nonché le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero"

    la legittimazione all'appello cautelare è tassativa e non comprende il mero creditore che non sia titolare della cosa sequestrata né avente diritto alla restituzione.

  • art. 322 c.p.p.

    richiamato solo per il rinvio contenuto nell'art. 322-bis c.p.p.

  • art. 325, comma 1, c.p.p.

    contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, non per vizi di motivazione.

  • art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.

    l'impugnazione proposta da soggetto non legittimato è originariamente inammissibile.

  • art. 591, comma 4, c.p.p.

    l'inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    la relativa questione è rilevabile d'ufficio in cassazione.

  • art. 545 c.p.c.

    richiamato solo nella tesi difensiva del ricorrente in ordine alla natura non alimentare dell'assegno di mantenimento.

  • art. 2751 c.c.

    evocato dalla Corte per osservare che l'eventuale privilegio del credito non muta la non equiparabilità del creditore al proprietario del bene sequestrato.

  • art. 240-bis c.p.

    richiamato quale disposizione cui l'art. 104-bis disp. att. c.p.p. estende la disciplina del Codice antimafia.

  • art. 321, comma 2, c.p.p.

    menzionato nella parte relativa alla sentenza della Corte costituzionale richiamata dalla Corte.

  • art. 322-ter c.p.

    richiamato nella parte relativa alla sentenza della Corte costituzionale.

  • art. 19-quater disp. coord. e trans. c.p.

    indicato nell'elenco dei soggetti legittimati all'appello cautelare ex art. 322-bis c.p.p.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riesame o appello contro un sequestro preventivo, la legittimazione a impugnare è tassativa: il mero creditore dell'indagato, privo di un rapporto di proprietà o di godimento sul bene sequestrato, non è legittimato a proporre appello cautelare per ottenere lo svincolo delle somme.
  • La tutela dei terzi creditori prevista dagli artt. 52 ss. del Codice antimafia, richiamata dall'art. 104-bis disp. att. c.p.p., non anticipa la possibilità di ottenere la restituzione o lo svincolo del bene nella fase cautelare del sequestro, ma opera secondo il sistema previsto per la successiva fase della confisca e nei limiti soggettivi stabiliti dalla legge.
  • In materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione avverso le ordinanze è limitato alla violazione di legge; il motivo che deduce soltanto contraddittorietà o illogicità della motivazione è inammissibile.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione proposta da soggetto non legittimato è originaria, non sanabile e deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche dalla Corte di cassazione.
  • L'eventuale natura privilegiata del credito fatto valere dal terzo non è sufficiente a trasformarlo in soggetto legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo, se la legge collega tale potere solo al proprietario o al titolare di un diritto di godimento sul bene.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestroEsigenze cautelariSpaccio
RamiProcesso penaleMisure cautelariStupefacenti
SottomaterieInammissibilità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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