Sentenza del 02/07/2015 n. 6056 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRES - Reddito d'impresa - Deduzioni - Costi per professionisti - Inerenza - Dimostrazione - Genericità di contratti - Insufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa deducibilità dei costi professionali è stata negata. In presenza di contratti generici, spettava al contribuente dimostrare concretamente che le prestazioni erano state effettivamente rese, inerenti all'attività esercitata e riferibili ad attività produttive di ricavi. La documentazione prodotta non è stata ritenuta sufficiente a soddisfare tale onere probatorio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità di oneri sostenuti per prestazioni professionali. I contratti di conferimento degli incarichi avevano un oggetto ampio e generico, tale da non consentire di individuare concretamente le attività svolte, la loro connessione con l'attività d'impresa e il collegamento con la produzione di ricavi. Il contribuente aveva prodotto alcune e-mail, ma queste erano in gran parte riferite a date diverse dall'anno oggetto di accertamento e avevano anch'esse contenuto generico. Pertanto, non è stata fornita una prova sufficiente dell'inerenza e dell'effettività dei costi.
Norme richiamate
Normativa IRES sulla deducibilità dei costi inerenti all'attività d'impresa
Sono deducibili, in linea generale, i costi effettivamente sostenuti e fiscalmente documentati solo se presentano un collegamento concreto con l'attività d'impresa e con la produzione di ricavi. La mera esistenza di un contratto o di una fattura non dimostra automaticamente l'inerenza.
Principio dell'onere della prova a carico del contribuente
Quando l'Amministrazione finanziaria contesta la deducibilità di costi fondati su incarichi generici, il contribuente deve provare l'effettività, la specificità, l'inerenza e la riferibilità temporale delle prestazioni. La prova deve essere concreta e coerente con il periodo d'imposta accertato.
Massime di principio
- I contratti professionali devono descrivere in modo specifico l'oggetto dell'incarico, le attività da svolgere, i compensi e il collegamento con l'attività d'impresa; formulazioni ampie e generiche indeboliscono la deducibilità.
- Fatture, contratti ed e-mail non sono necessariamente sufficienti: occorre documentare concretamente le prestazioni rese, il loro contenuto e il beneficio o collegamento con l'attività aziendale.
- La documentazione deve riferirsi all'esercizio fiscale contestato; documenti privi di data o riferiti ad altri periodi hanno minore efficacia probatoria.
- In caso di contestazione, il contribuente deve dimostrare non solo che il costo è stato pagato, ma anche che è effettivo, inerente all'impresa e collegato, direttamente o indirettamente, alla produzione di ricavi.
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