Regolamento (UE) 2023/2845
Regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi e che modifica il regolamento (UE) n. 236/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento riforma in modo mirato il quadro UE sui depositari centrali di titoli, con l’obiettivo di ridurre gli oneri, rafforzare l’efficienza del regolamento e migliorare la vigilanza, soprattutto nei contesti transfrontalieri e per i CSD di paesi terzi. Vengono rivisti il regime dei mancati regolamenti, le penali pecuniarie e la possibile introduzione di procedure di acquisto forzoso obbligatorio, oltre a introdurre collegi di vigilanza obbligatori in casi di attività sostanziali in più Stati membri ospitanti. Il testo interviene anche su governance, partecipazioni qualificate, conflitti di interesse, piani di risanamento/liquidazione ordinata e servizi accessori di tipo bancario.
Modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 sulla disciplina di regolamento e sui depositari centrali di titoli, introducendo nuove regole su mancati regolamenti, acquisti forzosi, vigilanza, servizi transfrontalieri, servizi bancari accessori, CSD di paesi terzi e partecipazioni qualificate, e modifica il regolamento (UE) n. 236/2012.
Ambito di applicazione
Si applica ai depositari centrali di titoli (CSD) stabiliti nell’Unione, ai CSD di paesi terzi che prestano servizi in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro, alle controparti centrali (CCP), alle sedi di negoziazione, ai partecipanti ai sistemi di regolamento titoli e, per alcune disposizioni, agli enti creditizi designati o autorizzati a prestare servizi accessori di tipo bancario. Incide sui servizi di regolamento titoli, sulla tenuta accentrata dei conti, sui collegamenti tra CSD, sulla prestazione transfrontaliera dei servizi e sulla vigilanza; prevede inoltre regole specifiche per strumenti negoziati o compensati e per talune situazioni escluse, come i mancati regolamenti non imputabili ai partecipanti, le operazioni non considerate di negoziazione, i partecipanti in insolvenza e talune operazioni con CCP o con sede principale di negoziazione in un paese terzo. Le modifiche si applicano in parte dal 17 gennaio 2024, in parte dal 1° maggio 2024 e in parte dal 17 gennaio 2026, con alcuni regimi transitori fino al 17 gennaio 2025 o 2027.
Modifica del quadro UE sui depositari centrali di titoli e sugli acquisti forzosi
Il regolamento interviene in modo esteso sul regolamento (UE) n. 909/2014 per semplificare e rendere più proporzionato il quadro applicabile ai CSD, migliorare l’efficienza del regolamento e rafforzare la vigilanza nei casi transfrontalieri. Il legislatore collega le modifiche all’esigenza di ridurre gli oneri regolamentari, mantenendo al contempo un elevato livello di sicurezza, resilienza e stabilità finanziaria.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le nuove regole riguardano i CSD stabiliti nell’Unione, i CSD di paesi terzi che operano su strumenti emessi secondo la normativa di uno Stato membro, le CCP, le sedi di negoziazione, gli emittenti, i partecipanti ai sistemi di regolamento titoli e gli enti creditizi coinvolti nei servizi accessori di tipo bancario. Sono disciplinati il regolamento titoli, la disciplina dei mancati regolamenti, l’accesso transfrontaliero ai servizi, la vigilanza, la governance dei CSD e il regime delle partecipazioni qualificate.
Disciplina di regolamento, mancati regolamenti e penali
L’articolo 7 viene riscritto con un impianto più articolato: i CSD devono istituire sistemi di monitoraggio dei mancati regolamenti, segnalare regolarmente i dati alle autorità e pubblicare ogni anno, in forma anonima e aggregata, informazioni sui mancati regolamenti. Le penali pecuniarie sono calcolate giornalmente per ciascun giorno lavorativo successivo alla data prevista di regolamento e non devono generare profitto per il CSD. Sono esclusi dal meccanismo i mancati regolamenti non imputabili ai partecipanti, le operazioni non considerate di negoziazione, i casi di insolvenza del partecipante inadempiente e talune operazioni con CCP.
L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, deve elaborare norme tecniche di regolamentazione sui dettagli del sistema di monitoraggio, sulla riscossione e redistribuzione delle penali e sulle condizioni per qualificare un inadempimento come costante e sistematico. Inoltre, la Commissione può adottare atti delegati per precisare i parametri di calcolo delle penali, tenendo conto del tipo di attività, della liquidità dello strumento, del tipo di operazione, della durata del mancato regolamento e dell’effetto dei tassi bassi o negativi.
Acquisto forzoso obbligatorio: misura di ultima istanza
Il nuovo articolo 7 bis introduce una procedura di acquisto forzoso obbligatorio che può essere attivata solo tramite atto di esecuzione della Commissione, previa consultazione del CERS e sulla base dell’analisi costi-benefici dell’ESMA. La misura è subordinata a due condizioni cumulative: l’inefficacia del regime delle penali nel produrre una riduzione sostenibile dei mancati regolamenti e la presenza di un rischio negativo per la stabilità finanziaria dell’Unione.
Una volta attivata, la procedura si applica dopo un periodo di proroga di 5 giorni lavorativi dalla data prevista di regolamento, prorogabile fino a 7 giorni in funzione della liquidità e del tipo di attività, o fino a 15 giorni per strumenti negoziati su mercati di crescita per le PMI. È previsto un meccanismo di trasferimento lungo la catena delle operazioni, così da evitare duplicazioni di costi; se il prezzo di acquisto forzoso differisce dal prezzo originario, la differenza deve essere corrisposta entro il secondo giorno lavorativo successivo alla consegna. Se il buy-in non è possibile o non va a buon fine, il destinatario può optare per il risarcimento in contanti o per il differimento dell’esecuzione.
La procedura non si applica a varie categorie, tra cui operazioni di finanziamento tramite titoli, operazioni che rendono superfluo il buy-in e operazioni soggette all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 236/2012. La Commissione può sospendere la misura per categorie specifiche di strumenti in caso di grave minaccia alla stabilità finanziaria o al funzionamento ordinato dei mercati; la sospensione può durare inizialmente fino a sei mesi ed essere prorogata fino a un massimo complessivo di dodici mesi. L’ESMA deve anche fornire periodicamente analisi costi-benefici e può raccomandare la modifica o abrogazione dell’atto di esecuzione.
Vigilanza, collegi e cooperazione tra autorità
Il regolamento rafforza la cooperazione tra autorità competenti, autorità rilevanti, ESMA e, nei casi pertinenti, ABE. La procedura di autorizzazione di un CSD diventa più flessibile: l’autorità competente può autorizzare un CSD anche se alcuni requisiti non sono ancora pienamente soddisfatti, purché sia ragionevolmente prevedibile che lo saranno all’avvio dell’attività. I pareri delle autorità rilevanti devono essere resi entro tre mesi; se l’autorità competente intende discostarsene, deve motivare la scelta e, se necessario, può essere coinvolta l’ESMA.
Per i CSD la cui attività abbia importanza sostanziale in almeno due Stati membri ospitanti, l’istituzione di un collegio di vigilanza diventa obbligatoria. Il collegio è presieduto e gestito dall’autorità dello Stato membro d’origine e comprende ESMA, autorità d’origine, autorità rilevanti, autorità ospitanti interessate e, in taluni casi, l’ABE. Il collegio serve soprattutto a coordinare lo scambio di informazioni, evitare duplicazioni di vigilanza e favorire pareri non vincolanti su riesami, esternalizzazioni, estensioni delle attività e possibili violazioni connesse ai servizi transfrontalieri.
Servizi transfrontalieri e succursali
L’articolo 23 viene riscritto per chiarire la procedura da seguire quando un CSD intende prestare servizi di base su strumenti emessi secondo la normativa di un altro Stato membro o aprire una succursale in un altro Stato membro. Il CSD deve comunicare allo Stato membro d’origine, tra l’altro, lo Stato ospitante, il programma di attività, le valute trattate e una valutazione delle misure necessarie per consentire agli utenti di conformarsi alla normativa ospitante in materia di azioni. L’autorità dello Stato membro ospitante può formulare un parere non vincolante su tale valutazione entro un mese.
L’autorità dello Stato membro d’origine trasmette le informazioni all’autorità ospitante entro due mesi, salvo dubbi sulla struttura amministrativa o sulla situazione finanziaria del CSD o sull’adeguatezza delle misure previste. Il CSD può iniziare a prestare i servizi o aprire la succursale solo dopo 15 giorni dalla trasmissione. Le modifiche alle informazioni notificate devono essere comunicate con almeno un mese di anticipo. L’ESMA può adottare orientamenti sull’ampiezza della valutazione richiesta.
CSD di paesi terzi e obblighi di notifica
Il regolamento introduce una disciplina più chiara per i CSD di paesi terzi: quando intendono prestare taluni servizi in relazione a strumenti emessi in base alla normativa di uno Stato membro, devono notificare l’ESMA, che informa l’autorità competente dello Stato membro di emissione. Le informazioni da fornire devono essere limitate allo stretto necessario e comprendere, se disponibili, dati sul numero di partecipanti UE, sul numero e volume delle operazioni dell’anno precedente e sul numero e volume delle operazioni regolate dai partecipanti dell’Unione.
Sono inoltre previsti regimi transitori che consentono l’applicazione delle norme nazionali fino al 17 gennaio 2027, salvo decisione precedente dell’ESMA, e termini specifici per la notifica di taluni CSD di paesi terzi già attivi nel mercato UE.
Governance, partecipazioni qualificate e conflitti di interesse
Il regolamento chiarisce il concetto di membro indipendente dell’organo di amministrazione e introduce una disciplina armonizzata per l’acquisizione, l’aumento e la cessione di partecipazioni qualificate nei CSD. Le soglie di notifica sono fissate al 10 %, 20 %, 30 % e 50 % dei diritti di voto o del capitale, oppure al superamento del quale il CSD diventi impresa figlia del candidato acquirente. L’autorità competente dispone di 60 giorni lavorativi per la valutazione, con possibilità limitata di sospensione dei termini per richiedere informazioni supplementari.
La valutazione si basa su reputazione e solidità finanziaria del candidato acquirente, reputazione e competenze delle persone che guideranno il CSD, capacità del CSD di continuare a rispettare il regolamento e rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Gli Stati membri non possono introdurre requisiti più stringenti di quelli previsti dal regolamento e devono pubblicare l’elenco delle informazioni richieste per la notifica.
Sul piano organizzativo, i CSD devono avere procedure efficaci per prevenire e gestire i conflitti di interesse che coinvolgano partecipanti, clienti, dirigenti, amministratori, controllanti e persone con stretti legami. I comitati degli utenti devono esprimere pareri anche sul livello dei servizi, che comprende ormai in modo espresso la struttura operativa, il sistema di compensazione e regolamento, i prodotti trattati, l’uso di tecnologie e le procedure rilevanti.
Regolamento netto differito e requisiti prudenziali per i servizi bancari accessori
L’articolo 47 bis introduce obblighi specifici per i CSD che applicano il regolamento netto differito: devono definire regole e procedure dedicate e misurare, monitorare, gestire e segnalare i rischi di credito e liquidità associati. L’ESMA dovrà specificare i dettagli di tali obblighi tramite norme tecniche.
La disciplina dei servizi accessori di tipo bancario è profondamente rivista. I CSD possono designare enti creditizi o altri CSD autorizzati per regolare i pagamenti in contanti, anche in valute diverse da quella del paese del CSD, entro una soglia che sarà determinata dall’ABE con norme tecniche di regolamentazione. Al di sotto della soglia, possono essere utilizzati conti presso enti creditizi senza piena autorizzazione bancaria, ma il valore totale dei regolamenti in contanti su base annua non deve superare il limite fissato; l’autorità competente controlla almeno annualmente il rispetto della soglia.
Gli enti creditizi designati devono rispettare requisiti prudenziali, mantenere capitale aggiuntivo per i rischi di credito e di liquidità, rendicontare mensilmente all’autorità competente e predisporre un adeguato piano di risanamento. I CSD autorizzati a prestare servizi accessori di tipo bancario e gli enti creditizi designati devono inoltre soddisfare in ogni momento le condizioni di autorizzazione e comunicare tempestivamente ogni modifica significativa.
Piani di risanamento e liquidazione ordinata
Con l’articolo 22 bis, il regolamento impone ai CSD di identificare scenari che possano compromettere la continuità delle operazioni e dei servizi critici e di elaborare piani di risanamento o di liquidazione ordinata. Tali piani devono includere almeno la sintesi delle strategie principali, l’individuazione dei servizi critici, procedure per la raccolta di capitale aggiuntivo, per la liquidazione o ristrutturazione ordinata e per il trasferimento delle attività a un altro CSD.
I piani devono essere approvati dall’organo di amministrazione o da un suo comitato, riesaminati almeno ogni due anni e trasmessi all’autorità competente. Se il CSD è soggetto alla direttiva 2014/59/UE e dispone già di un piano di risanamento o di risoluzione ai sensi di tale direttiva, è evitata la duplicazione degli obblighi, purché i piani coprano tutti gli elementi richiesti dal regolamento.
Obblighi di informazione, relazioni periodiche e riesame finale
L’ESMA e, per i profili bancari, l’ABE devono produrre una serie di relazioni periodiche su efficienza del regolamento, mancati regolamenti, regolamento internalizzato, efficienza rispetto ai mercati di paesi terzi, adeguatezza delle penali, possibili strumenti aggiuntivi per migliorare il regolamento e impatto della soglia sui servizi bancari accessori. L’ESMA deve anche presentare una relazione sulla possibile riduzione del ciclo di regolamento entro il 17 gennaio 2025 e poi ogni due anni.
La Commissione deve riesaminare il regolamento entro il 17 gennaio 2029, valutando tra l’altro la concorrenza, l’efficienza del regolamento, il funzionamento dei collegi, i servizi transfrontalieri, la vigilanza sui CSD di paesi terzi e l’eventuale necessità di ulteriori misure normative.
Modifica del regolamento (UE) n. 236/2012
Il regolamento inserisce l’articolo 15 nel regolamento sulle vendite allo scoperto, stabilendo una procedura di buy-in per le vendite di titoli azionari. Se il venditore non consegna i titoli entro quattro giorni lavorativi dalla data di regolamento dovuta, la procedura di acquisto forzoso si attiva automaticamente; se non è possibile eseguire il buy-in, l’acquirente riceve un importo basato sul valore dei titoli alla data di consegna, maggiorato delle perdite subite. Il soggetto inadempiente deve rimborsare tutti gli importi pagati per l’esecuzione della procedura.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Tuttavia, alcune disposizioni si applicano solo dal 17 gennaio 2026, mentre l’articolo 1, punti 33, lettere a) e b), si applica dal 1° maggio 2024. Sono inoltre previsti termini transitori per l’attuazione di atti delegati, per l’istituzione dei collegi e per gli obblighi di notifica dei CSD di paesi terzi già operativi.
Disposizioni principali
Definizioni e nuovi concetti
Riformula la definizione di "inadempimento" e introduce nuove definizioni, tra cui gruppo, stretti legami, partecipazione qualificata e regolamento netto differito. La partecipazione qualificata è definita come partecipazione diretta o indiretta pari almeno al 10 % del capitale o dei diritti di voto, o tale da consentire un’influenza significativa sulla gestione del CSD.
Disciplina di regolamento e prevenzione dei mancati regolamenti
Rafforza l’articolo 6 sul ruolo dell’ESMA, che deve elaborare entro il 17 luglio 2025 norme tecniche di regolamentazione sulle misure per prevenire i mancati regolamenti e aumentare l’efficienza del regolamento. L’articolo 7 è riscritto: i CSD devono monitorare i mancati regolamenti, segnalarli periodicamente alle autorità e pubblicarne annualmente i dati in forma anonima e aggregata.
Penali pecuniarie e esclusioni
Le penali pecuniarie si applicano su base giornaliera per ciascun giorno lavorativo di mancato regolamento e non possono costituire una fonte di profitto per il CSD. Non si applicano ai mancati regolamenti non imputabili ai partecipanti, alle operazioni non considerate di negoziazione, ai casi in cui il partecipante inadempiente sia una CCP salvo alcune operazioni in cui la CCP non si interpone tra le controparti, né ai casi di insolvenza del partecipante inadempiente.
Acquisto forzoso obbligatorio
Introduce un nuovo articolo 7 bis sulla procedura di acquisto forzoso obbligatorio, attivabile dalla Commissione tramite atto di esecuzione solo se il regime delle penali non ha prodotto una riduzione sostenibile dei mancati regolamenti e se il livello dei mancati regolamenti può incidere negativamente sulla stabilità finanziaria dell’Unione. Il periodo di proroga è di 5 giorni lavorativi, estendibile fino a 7 giorni per talune attività/liquidità, o a 15 giorni per strumenti negoziati su mercati di crescita per le PMI. È previsto un meccanismo di trasferimento lungo la catena di operazioni, una disciplina della differenza di prezzo, il risarcimento in contanti se l’acquisto forzoso non va a buon fine e la possibilità di sospensione temporanea per categorie di strumenti in caso di grave minaccia alla stabilità finanziaria o al funzionamento ordinato dei mercati.
Deroghe e ambito delle misure di acquisto forzoso
La procedura di acquisto forzoso non si applica a varie categorie, tra cui operazioni di finanziamento tramite titoli, altre operazioni che rendono superflua la procedura, e operazioni rientranti nell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 236/2012. Per le azioni, resta esclusa l’applicazione quando la sede principale di negoziazione è situata in un paese terzo.
Vigilanza, autorizzazione e riesame dei CSD
Rafforza la cooperazione tra autorità competenti, autorità rilevanti, ESMA e, ove necessario, autorità nazionali ospitanti. La procedura di autorizzazione è resa più flessibile, consentendo l’autorizzazione di un CSD anche se non soddisfa ancora tutti i requisiti, purché sia ragionevolmente prevedibile che li rispetterà all’avvio dell’attività. I termini per i pareri delle autorità rilevanti sono fissati e, in caso di parere negativo, sono previsti obblighi di motivazione e la possibilità di deferimento all’ESMA.
Collegi di vigilanza obbligatori
Introduce l’articolo 24 bis: i collegi di vigilanza sono obbligatori quando le attività di un CSD sono considerate di importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei titoli e per la tutela degli investitori in almeno due Stati membri ospitanti. Il collegio è presieduto dall’autorità competente dello Stato membro d’origine e comprende ESMA, autorità d’origine, autorità rilevanti, autorità degli Stati ospitanti interessati e, se del caso, l’ABE.
Prestazione transfrontaliera di servizi e succursali
Rivede la procedura per prestare servizi di base in relazione a strumenti emessi secondo la normativa di un altro Stato membro e per aprire succursali. Il CSD deve notificare le informazioni richieste, l’autorità dello Stato membro d’origine trasmette la documentazione entro due mesi salvo dubbi sulla struttura amministrativa o finanziaria, e il CSD può iniziare a prestare i servizi o ad aprire la succursale solo dopo 15 giorni dalla trasmissione all’autorità ospitante.
CSD di paesi terzi
Introducono obblighi di notifica all’ESMA per i CSD di paesi terzi che prestano taluni servizi in relazione a strumenti emessi in base alla normativa di uno Stato membro. Il riconoscimento resta soggetto al quadro dell’articolo 25, con termini chiariti; le informazioni da notificare devono essere limitate allo stretto necessario e comprendere, se disponibili, dati su partecipanti UE, numero e volume delle operazioni e categorie di strumenti interessati.
Governance, indipendenza e partecipazioni qualificate
Chiarisce la nozione di membro indipendente dell’organo di amministrazione e introduce una disciplina dettagliata per acquisizioni, incrementi e dismissioni di partecipazioni qualificate nel CSD. Sono fissate soglie di notifica al 10 %, 20 %, 30 % e 50 %, termini di valutazione fino a 60 giorni lavorativi, criteri prudenziali di idoneità e divieto per gli Stati membri di introdurre requisiti più rigorosi. I CSD devono comunicare e pubblicare le informazioni sulla proprietà e sui cambiamenti di controllo.
Conflitti di interesse e comitati degli utenti
Amplia gli obblighi organizzativi per identificare e gestire i conflitti di interesse tra CSD, partecipanti, clienti, amministratori, dirigenti, controllanti e soggetti a stretti legami. I comitati degli utenti devono esprimere pareri anche sul livello dei servizi, definito in modo più ampio includendo sistema di compensazione e regolamento, struttura operativa, prodotti trattati, tecnologie e procedure rilevanti.
Servizi accessori di tipo bancario e regolamento in moneta commerciale
Riforma la disciplina dei servizi accessori di tipo bancario: i CSD possono designare enti creditizi o altri CSD autorizzati per regolare i pagamenti in contanti in alcune condizioni, anche in valuta diversa da quella del paese del CSD. Viene introdotta una soglia per consentire, sotto certi limiti aggregati, l’uso di conti presso enti creditizi senza piena autorizzazione bancaria; l’ABE dovrà definirla con norme tecniche insieme a requisiti prudenziali e di gestione dei rischi. Sono rafforzati i requisiti su liquidità, credito, concentrazione e piani di risanamento degli enti creditizi designati e dei CSD autorizzati.
Regolamento netto differito
I CSD che applicano il regolamento netto differito devono adottare regole e procedure specifiche e misurare, monitorare, gestire e segnalare i rischi di credito e liquidità derivanti da tale meccanismo. L’ESMA dovrà definire, con l’ABE e il SEBC, i dettagli di tali obblighi tramite norme tecniche.
Obblighi informativi e rapporti periodici
Ricalibra le relazioni dell’ESMA alla Commissione, introducendo un reporting biennale o triennale a seconda dei temi e nuove relazioni su possibili riduzioni del ciclo di regolamento, su ulteriori strumenti per migliorare l’efficienza del regolamento e sui servizi accessori di tipo bancario. L’ABE dovrà inoltre presentare relazioni annuali su CSD che designano altri soggetti per tali servizi e una relazione sulle perdite su crediti residue entro il 17 gennaio 2026.
Entrata in vigore e transizione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Diverse disposizioni si applicano dal 17 gennaio 2026; alcune parti relative al reporting si applicano dal 1° maggio 2024. Sono previsti regimi transitori per autorizzazioni, riconoscimenti dei CSD di paesi terzi, collegi di vigilanza e applicazione di atti delegati precedenti.
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