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Sentenza

Sentenza n. 1320/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601171

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento in autotutela del permesso di costruire formatosi per silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva ottenuto, secondo quanto già accertato con sentenza passata in giudicato, la formazione per silentium del permesso di costruire richiesto per la realizzazione di un opificio produttivo. Il Comune, dopo avere certificato la sussistenza dei presupposti del silenzio-assenso, aveva avviato il procedimento di annullamento del titolo e lo aveva definito con un provvedimento di autotutela. La ricorrente ha dedotto, tra gli altri, la violazione degli artt. 7, 8, 10-bis, 3 e 21-nonies l. 241/1990, dell'art. 20 d.P.R. 380/2001, dell'art. 12 d.P.R. 380/2001 e dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, erroneità, travisamento, sviamento, arbitrarietà e illogicità. In particolare, ha lamentato che il Comune non avesse esaminato le osservazioni presentate in risposta al preavviso di annullamento, ritenendole erroneamente tardive, e che il provvedimento non motivasse sull'interesse pubblico attuale all'esercizio dell'autotutela e sul contemperamento con la posizione giuridica acquisita.

La decisione

Il ricorso è stato accolto con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Il motivo relativo alla violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 è stato ritenuto dirimente: il termine per la presentazione delle memorie endoprocedimentali non è perentorio e la società aveva provato di avere trasmesso tempestivamente le proprie osservazioni. Il Comune aveva dichiarato di non averle esaminate sulla base dell'erroneo presupposto della loro tardività. Tale vizio ha determinato l'illegittimità del provvedimento e ha consentito l'assorbimento degli ulteriori motivi. Il TAR ha comunque rilevato, anche ai fini conformativi, la fondatezza della censura relativa al difetto di motivazione sull'interesse pubblico all'annullamento in autotutela. Anche quando l'annullamento di un titolo edilizio sia esercitato in presenza di un potere vincolato, l'interesse pubblico non è integralmente in re ipsa: l'amministrazione deve motivare, seppure anche sommariamente, sull'illiceità del titolo, sull'interesse pubblico attuale, sul termine ragionevole e sulla considerazione delle posizioni giuridiche acquisite dai destinatari. Nel caso concreto tale valutazione era mancata. Il provvedimento impugnato è stato pertanto annullato. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, anche nella fase cautelare, previo avviso alla parte presente.

  • art. 47 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento dell'opposizione al ricorso straordinario e della conseguente riassunzione del giudizio davanti al TAR.

  • art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001

    È indicato quale base normativa della formazione per silenzio-assenso del permesso di costruire.

  • art. 20, comma 2-bis, l. 241/1990

    Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l’amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica e automatica, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell’intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo.

    Prevede l'obbligo dell'amministrazione di attestare il decorso dei termini e l'intervenuto accoglimento per silenzio-assenso, fermi restando gli effetti già prodotti dal silenzio.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Impone all'amministrazione di esaminare le osservazioni presentate dal destinatario del preavviso di rigetto; il termine per la loro presentazione non è perentorio.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio richiede, oltre all'illegittimità dell'atto, un interesse pubblico attuale, l'esercizio entro un termine ragionevole e la considerazione delle posizioni giuridiche acquisite, con adeguata motivazione.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone la motivazione del provvedimento di autotutela, anche con riguardo all'interesse pubblico attuale e al bilanciamento con le posizioni dei destinatari.

  • art. 12 d.P.R. 380/2001

  • art. 97 Cost.

    È richiamato in relazione ai principi di buon andamento, imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa.

Massime di principio

  • Il termine assegnato al destinatario del preavviso di rigetto per presentare osservazioni ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 non è perentorio; l'amministrazione non può omettere l'esame delle osservazioni sulla base della loro mera tardività e deve considerare quelle comunque presentate prima della conclusione del procedimento.
  • L'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio, anche quando il potere amministrativo sia qualificato come vincolato, non può fondarsi sull'interesse pubblico considerato automaticamente sussistente in re ipsa: il provvedimento deve indicare l'illegittimità del titolo, l'interesse pubblico attuale alla rimozione, il rispetto del termine ragionevole e la considerazione delle posizioni giuridiche acquisite dal destinatario.
  • La formazione del permesso di costruire per silenzio-assenso produce effetti che l'amministrazione deve rispettare; l'eventuale successivo esercizio dell'autotutela richiede il rispetto delle garanzie partecipative e degli specifici presupposti motivazionali dell'annullamento d'ufficio.
  • L'omesso esame delle osservazioni procedimentali presentate dal destinatario del preavviso di rigetto costituisce vizio sostanziale del procedimento quando l'amministrazione dichiari espressamente di non averle valutate, e giustifica l'annullamento del provvedimento conclusivo.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutelaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneLegittimo affidamento

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