Sentenza n. 148/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richiesta di restituzione dell’importo eccedente il massimale degli aiuti di Stato concessi nel primo periodo del Temporary Framework, oltre interessi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la richiesta ministeriale di restituzione dell’eccedenza rispetto al massimale di 800.000 euro previsto dalla sezione 3.1 del Temporary Framework per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021. Ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 6 l. 241/1990, dell’art. 182 d.l. 34/2020, della sezione 3.1 del Temporary Framework, del d.m. 21 settembre 2023 n. 20852 e degli artt. 24, 97 e 111 Cost., nonché eccesso di potere per carenza o inadeguatezza della motivazione, violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta e sviamento. In particolare, ha sostenuto che l’importo eccedente il massimale del primo periodo avrebbe dovuto essere imputato alla soglia successiva, pari a 1,8 milioni di euro, e che il Ministero non avrebbe svolto una verifica effettiva, limitandosi a recepire l’autodichiarazione della beneficiaria. È stata inoltre contestata la mancata notificazione del provvedimento ministeriale presupposto di ammissione alla procedura di restituzione.
La decisione
Il Tribunale ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il d.m. 21 settembre 2023 n. 20852 individui tre distinti scaglioni temporali, ciascuno con un autonomo massimale: 800.000 euro per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021, 1.800.000 euro per quelli dal 28 gennaio 2021 al 18 novembre 2021 e 2.300.000 euro per quelli dal 19 novembre 2021 al 30 giugno 2022. Poiché il contributo era stato concesso integralmente nel dicembre 2020, esso ricadeva nel primo scaglione e non poteva essere imputato al massimale successivo. L’eccedenza può essere compensata soltanto con aiuti successivamente ricevuti o successivamente concessi ma non ancora percepiti; in assenza di tali aiuti, o quando essi non siano sufficienti, deve essere riversata. La richiesta di restituzione costituiva quindi attività vincolata, una volta verificata la dichiarazione della società attestante il superamento del massimale. Non sono state ravvisate carenze di motivazione o di istruttoria, poiché l’atto richiamava l’autocertificazione e il provvedimento ministeriale che ne aveva verificato l’ammissibilità. Quanto al provvedimento presupposto, il giudice ne ha rilevato il carattere generale e non immediatamente lesivo: la lesività concreta si è prodotta soltanto con la successiva richiesta individuale di restituzione, sicché l’impugnazione autonoma dell’atto presupposto sarebbe stata inammissibile. Le spese sono state compensate per la peculiarità della materia.
Norme richiamate
art. 182 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in l. 17 luglio 2020, n. 77
La disposizione ha previsto misure di sostegno per agenzie di viaggio e tour operator colpiti dagli effetti economici della pandemia, nel rispetto dei limiti derivanti dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato.
art. 2 d.m. 21 settembre 2023, n. 20852
Gli aiuti indicati all’articolo 1 del presente decreto sono fruiti nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dalla sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19», pari a 800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021, pari a 1.800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 18 novembre 2021 e pari a 2.300.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 novembre 2021 al 30 giugno 2022».
La norma stabilisce tre massimali autonomi, collegati a distinti periodi temporali; il massimale applicabile dipende dal periodo in cui l’aiuto è stato concesso.
art. 4 d.m. 21 settembre 2023, n. 20852
L’importo eccedente è detratto dagli aiuti di Stato «successivamente ricevuti ovvero successivamente concessi, ma non ancora percepiti dall’impresa»; in assenza di nuovi aiuti, o quando il nuovo aiuto non sia sufficiente, l’importo da recuperare deve essere effettivamente riversato.
L’eccedenza rispetto al singolo massimale può essere compensata esclusivamente con aiuti successivi; in mancanza o insufficienza di questi, il beneficiario deve restituire l’importo eccedente.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
La motivazione della richiesta di restituzione è sufficiente quando richiama l’autocertificazione del beneficiario e il provvedimento ministeriale che ne ha verificato l’ammissibilità alla procedura di recupero.
art. 6 l. 7 agosto 1990, n. 241
Non emerge una violazione degli obblighi procedimentali, poiché l’accertamento dell’eccedenza risultava dalla dichiarazione della beneficiaria e dagli atti ministeriali richiamati.
Massime di principio
- Quando la disciplina degli aiuti di Stato emergenziali stabilisce massimali distinti per periodi temporali diversi, ciascun massimale opera autonomamente e l’aiuto deve essere imputato al periodo nel quale è stato concesso, senza possibilità di trasferire l’eccedenza a un massimale successivo più elevato.
- L’importo di un aiuto concesso oltre il massimale applicabile può essere compensato soltanto con aiuti successivamente ricevuti o successivamente concessi ma non ancora percepiti; in assenza di tali aiuti, o quando essi siano insufficienti, l’amministrazione deve disporre il recupero dell’eccedenza.
- Una volta accertato, sulla base dell’autocertificazione del beneficiario e degli atti di verifica, il superamento del massimale applicabile, la richiesta di restituzione dell’eccedenza costituisce attività amministrativa vincolata.
- Un atto generale che approva l’elenco degli operatori ammissibili a una procedura di recupero, privo della determinazione dell’importo individualmente dovuto e di autonoma lesività, non deve essere impugnato autonomamente; la lesione concreta sorge con il successivo provvedimento individuale di quantificazione e richiesta della restituzione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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