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Sentenza

Sentenza n. 4587/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500316

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna che aveva respinto la domanda di accertamento del diritto all’inquadramento nella dirigenza di seconda fascia, con conseguenze economiche

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’interessato aveva chiesto l’accertamento del diritto all’inquadramento dirigenziale, dapprima nei ruoli del Ministero della Difesa e poi in quelli del Ministero della Giustizia, invocando l’idoneità conseguita in un concorso per dirigenti delle cancellerie militari, la mancata utilizzazione della relativa graduatoria oltre i vincitori, la ritenuta comparabilità con altre procedure dirigenziali e la valorizzazione dei titoli di servizio al momento del transito nei ruoli del Ministero della Giustizia. In appello ha censurato la sentenza per avere ristretto il thema decidendum, frammentato l’esame della vicenda, escluso la comparabilità delle procedure concorsuali e negato tutela alla posizione derivante dall’idoneità. Ha inoltre richiamato una presunta disparità di trattamento, la disciplina di tutela del dipendente segnalante e, in via subordinata, un pregiudizio da perdita di chance. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di specificità dei motivi e ne hanno contestato il merito, sostenendo che lo scorrimento fosse discrezionale, che l’idoneità non attribuisse un diritto all’assunzione e che il transito fosse stato correttamente disposto sulla base della qualifica formalmente rivestita. Il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibili i motivi di appello, ma infondati nel merito.

La decisione

L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha escluso, anzitutto, che il TAR avesse illegittimamente ristretto il thema decidendum: nel giudizio di riassunzione ex art. 11 c.p.a. la cognizione era delimitata dalla pronuncia del giudice ordinario che aveva declinato la giurisdizione soltanto sulle contestazioni relative all’organizzazione delle procedure concorsuali e all’utilizzo delle graduatorie. Non era quindi possibile reintrodurre questioni già definite, anche in rito, dal giudice ordinario, né ottenere un accertamento globale del diritto all’inquadramento. Quanto alla graduatoria del concorso per dirigenti delle cancellerie militari, il Collegio ha ribadito che lo scorrimento non costituisce un obbligo giuridico dell’amministrazione, ma una scelta di discrezionalità organizzativa, da esercitare considerando esigenze funzionali, vincoli ordinamentali e disponibilità finanziarie. Il candidato idoneo non vincitore vanta un interesse legittimo all’esercizio del potere, non un diritto soggettivo all’assunzione o all’inquadramento. Le procedure concorsuali poste a confronto erano inoltre riferite a ruoli diversi, con autonome dotazioni organiche ed esigenze funzionali; le successive evoluzioni normative sul ruolo unico della dirigenza non avevano efficacia retroattiva. Non sono stati dimostrati profili di macroscopica irragionevolezza o sviamento. Anche il mancato inquadramento dirigenziale presso il Ministero della Giustizia è stato ritenuto legittimo, poiché il transito era stato effettuato sulla base della qualifica formalmente rivestita e la disciplina della mobilità non prevedeva alcun automatismo di valorizzazione della mera idoneità concorsuale non seguita da nomina. La richiesta di considerare sostanzialmente il percorso professionale e i titoli maturati avrebbe introdotto un riconoscimento extra ordinem privo di fondamento normativo. La censura relativa alla tutela del whistleblower è stata dichiarata inammissibile perché riproponeva una questione già definita dal giudice ordinario e, comunque, infondata, non essendo stata individuata una specifica ritorsione causalmente collegata agli esiti concorsuali. La perdita di chance avrebbe potuto eventualmente fondare una domanda risarcitoria, ma non una pronuncia sostitutiva diretta a riconoscere l’inquadramento non conseguito. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 1, c.p.a.

    Il requisito di specificità dei motivi d’appello è soddisfatto quando dall’atto emergono con chiarezza le ragioni essenziali di dissenso rispetto alla sentenza impugnata; non è necessario censurare analiticamente ogni singolo passaggio argomentativo.

  • art. 11 c.p.a.

    Nel giudizio di riassunzione conseguente a una declinatoria di giurisdizione, il giudice amministrativo deve rispettare i limiti oggettivi fissati dalla pronuncia del giudice che ha dichiarato il difetto di giurisdizione; non possono essere reintrodotte questioni già definite, anche in rito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo riassunto dopo una declinatoria di giurisdizione, il thema decidendum è circoscritto alle domande e alle questioni per le quali il giudice originario ha dichiarato il difetto di giurisdizione; non è consentito utilizzare la riassunzione per ottenere un accertamento più ampio o per riproporre questioni già definite, anche in rito.
  • Lo scorrimento di una graduatoria concorsuale non costituisce, per l’idoneo non vincitore, un diritto soggettivo all’assunzione o all’inquadramento, ma una scelta rimessa alla discrezionalità organizzativa dell’amministrazione, da esercitare in relazione alle esigenze funzionali, ai vincoli ordinamentali e alle disponibilità finanziarie.
  • Procedure concorsuali riferite a ruoli diversi, dotati di autonome dotazioni organiche ed esigenze funzionali, non diventano comparabili per il solo effetto di successive evoluzioni normative dell’ordinamento della dirigenza, prive di efficacia retroattiva sulle procedure originarie.
  • Nel transito o nella mobilità del personale pubblico, l’inquadramento deve essere determinato sulla base della qualifica formalmente rivestita al momento del trasferimento quando la disciplina applicabile non preveda un diverso meccanismo; la mera idoneità concorsuale non seguita da nomina non produce un automatismo di riconoscimento della qualifica dirigenziale.
  • La perdita di chance può, in astratto, fondare una tutela risarcitoria ove ne ricorrano i presupposti, ma non consente al giudice di sostituirsi all’amministrazione riconoscendo direttamente il risultato professionale non conseguito né trasforma un interesse legittimo in un diritto soggettivo all’inquadramento.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMobilità, trasferimenti e comandiAppelloGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàEffetto conformativo e riedizione del potere

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