Sentenza del 11/05/2018 n. 5641 - Comm. Trib. Prov. Catania
Ricorso notificato a mezzo poste private - Inesistenza ed insanabilità - Costituzione in giudizio a mezzo poste private - Data di deposito corrispondente alla data di ricezione atto e non di spedizione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la validità e la tempestività degli atti processuali tributari trasmessi tramite poste private. Secondo il principio richiamato, la notifica del ricorso mediante raccomandata con avviso di ricevimento deve essere effettuata tramite il servizio universale di Poste Italiane, poiché soltanto i relativi operatori rivestono la qualifica di pubblici ufficiali e possono certificare con efficacia legale la data di spedizione e le attività di consegna. Gli operatori postali privati non hanno tale qualifica; pertanto, la notifica del ricorso eseguita tramite poste private è considerata inesistente e non può essere sanata dalla costituzione in giudizio del resistente. Diversamente, se la costituzione in giudizio è effettuata tramite poste private, la data di spedizione non è certificabile con efficacia legale e, ai fini della tempestività, rileva la data di ricezione dell'atto.
La decisione
Il ricorso notificato tramite poste private è stato ritenuto inesistente e insanabile, anche se il resistente si è costituito in giudizio. Per la costituzione effettuata tramite poste private, invece, la tempestività deve essere valutata considerando la data in cui l'atto è stato ricevuto, e non quella in cui è stato spedito, poiché soltanto la ricezione risulta certa. L'esito concreto favorisce quindi l'applicazione rigorosa delle forme di notificazione e dei termini processuali.
Norme richiamate
Articolo 20 del D.Lgs. n. 546/1992
La norma disciplina la proposizione e la notificazione del ricorso tributario. La notifica deve avvenire con modalità idonee a garantire certezza legale della spedizione e della consegna; l'uso di poste private non consente di attestare validamente tali elementi quando l'operatore non riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
Articolo 22 del D.Lgs. n. 546/1992
La norma disciplina la costituzione in giudizio del ricorrente e i relativi termini. Se l'atto è inviato tramite poste private, ai fini della tempestività rileva la data di ricezione, poiché l'operatore privato non è abilitato a certificare con efficacia legale la data di spedizione.
Massime di principio
- Per le notifiche processuali che richiedono una raccomandata con avviso di ricevimento, occorre utilizzare il servizio universale di Poste Italiane o altro canale espressamente abilitato, verificando che l'operatore possa certificare legalmente le attività compiute.
- La notifica di un ricorso effettuata tramite poste private da un soggetto privo di qualifica di pubblico ufficiale può essere considerata inesistente e non sanabile neppure mediante la costituzione in giudizio della controparte.
- Quando un atto processuale è inviato tramite poste private, la data di spedizione non è necessariamente opponibile per dimostrare il rispetto del termine; per la costituzione in giudizio può rilevare la data effettiva di ricezione.
- È opportuno conservare la prova della consegna e verificare sempre il termine applicabile, perché l'utilizzo di un vettore non abilitato può determinare l'inammissibilità o la tardività dell'atto.
Testo integrale
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