Cassazione Civile, Ordinanza n. 16529/2022 del 23/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla determinazione dell’indennità di espropriazione di un’area di circa 50 mq sita in Roma, ablata nel 2006 per la realizzazione di un marciapiede. La Corte d’appello aveva liquidato l’indennità in euro 14.031, ordinando il deposito della somma presso l’Ufficio competente e condannando l’ente espropriante alle spese. Il proprietario ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sul criterio di stima dell’indennità, sostenendo che il bene doveva essere valutato secondo il suo valore venale tenendo conto della destinazione potenziale a parcheggio e non della mera destinazione attuale a giardino; con il secondo ha censurato la motivazione dell’ordinanza per contraddittorietà e perplessità, lamentando che la Corte territoriale aveva prima affermato di applicare il valore potenziale e poi aveva in concreto adottato un criterio diverso, disattendendo le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio che attribuiva all’area una concreta commerciabilità economica come parcheggio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente. Ha affermato che, in tema di espropriazione di terreni non edificabili, il criterio del valore venale pieno consente di considerare anche utilizzazioni intermedie tra quella agricola e quella edificatoria, purché assentite dalla normativa vigente e supportate da dati oggettivi. Nel caso concreto la Corte d’appello aveva accertato la potenzialità dell’area a parcheggio, ma poi aveva escluso di valorizzarla sulla base di considerazioni soggettive e non supportate da criteri verificabili, in contrasto con i principi applicabili e con la stessa consulenza tecnica. La Corte ha quindi cassato l’ordinanza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 39 e 40 L. 2359/1865
Richiamati dal ricorrente come norme violate in tema di determinazione dell’indennità di espropriazione; la Corte li menziona nel quadro del motivo, ma fonda la decisione sul criterio del valore venale pieno e sulla possibilità di considerare utilizzazioni intermedie oggettivamente accertate.
art. 33 d.P.R. 327/2001
Indicata dal ricorrente come disposizione violata nella liquidazione dell’indennità; la Corte la richiama nel contesto della doglianza relativa al criterio di stima.
art. 42, comma 3, Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla quantificazione dell’indennità di espropriazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma invocata per censurare il vizio motivazionale dell’ordinanza impugnata.
art. 132 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per la dedotta motivazione irriducibilmente contraddittoria o comunque incomprensibile.
artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, c.p.c.
Richiamati nel procedimento di trattazione in camera di consiglio.
Corte cost. n. 181/2011
È il precedente che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del criterio del VAM; la Corte di cassazione lo assume come base del principio del valore venale pieno per la stima dei terreni non edificabili.
Massime di principio
- In tema di indennità di espropriazione di terreni non edificabili, dopo il venir meno del criterio del valore agricolo medio, la stima deve essere effettuata secondo il valore venale pieno del bene.
- La valutazione del bene ablato deve considerare anche utilizzazioni economiche intermedie tra quella agricola e quella edificatoria, purché astrattamente assentite dalla normativa vigente e concretamente dimostrabili.
- La destinazione attuale del bene non esclude, di per sé, la considerazione della sua potenzialità economica diversa e più favorevole, se questa risulti accertata con criteri oggettivi.
- Quando la consulenza tecnica d’ufficio fondi la stima su dati di mercato specifici, certi e riferiti alla zona di interesse, il giudice non può disattenderla con valutazioni meramente soggettive o con argomentazioni incoerenti rispetto alle premesse adottate.
- La liquidazione dell’indennità deve essere ancorata a parametri verificabili e oggettivi, non a mere percezioni di convenienza desunte dal comportamento ipotetico del proprietario.
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