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Sentenza

Sentenza n. 4182/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- – Sportello Unico per l’Immigrazione, emesso il 21.05.2024 con prot. n. -OMISSIS-, notificato in pari data, con cui è stato disposto il rigetto dell’istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare presentata in favore del ricorrente.

Giustizia amministrativa202402074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103 d.l. 34/2020, motivato dall'insussistenza del reddito minimo del datore di lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego dell'istanza di emersione presentata in suo favore per lo svolgimento di attività di assistenza e sostegno al bisogno familiare. Ha dedotto: violazione dell'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020 e dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998; violazione delle garanzie partecipative e dell'art. 10-bis l. 241/1990; difetto di motivazione e di istruttoria; manifesta irragionevolezza; eccesso di potere per omessa valutazione di fatti rilevanti ed erronea valutazione dei presupposti. In particolare, ha sostenuto che l'insufficienza reddituale fosse imputabile esclusivamente al datore di lavoro, che il diniego si fondasse sul parere negativo dell'Ispettorato territoriale del lavoro senza un'adeguata istruttoria e che non fossero stati considerati la sua lunga permanenza in Italia, la giovane età e la condizione lavorativa. Ha inoltre lamentato di non avere ricevuto il preavviso di rigetto e ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il reddito minimo del datore di lavoro costituisca un requisito indefettibile e un presupposto di ammissibilità della procedura di emersione, determinato da una soglia normativa generale che non lascia all'amministrazione margini di discrezionalità nella valutazione dell'adeguatezza del reddito. Il diniego è stato ritenuto sufficientemente motivato, poiché richiamava il parere negativo dell'Ispettorato territoriale del lavoro e l'esito delle verifiche dell'anagrafe tributaria; tale parere costituisce, ai sensi dell'art. 103, comma 15, d.l. 34/2020, lo strumento istruttorio principale per verificare la capacità economica del datore di lavoro. Il ricorrente, inoltre, non aveva contestato efficacemente l'incapienza reddituale né in sede procedimentale né in giudizio, non producendo elementi idonei a smentirla. È stata respinta anche la censura relativa all'art. 10-bis l. 241/1990, poiché dagli atti risultava che il ricorrente aveva presentato controdeduzioni personali al preavviso di rigetto, dimostrando di aver partecipato al contraddittorio; il provvedimento finale aveva esaminato tali osservazioni. È stata infine respinta la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione: secondo il giudice, tale titolo presuppone l'accertata sussistenza ab origine dei requisiti di emersione e la successiva cessazione del rapporto di lavoro, mentre non è previsto quando la procedura sia inammissibile fin dall'origine per la mancanza del reddito minimo del datore. Le spese sono state compensate per la particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 103, commi 1, 6 e 15, d.l. 34/2020

    per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri

    La procedura di emersione è subordinata ai requisiti e alle modalità stabiliti dalla legge e dal decreto ministeriale attuativo; lo Sportello Unico acquisisce il parere dell'Ispettorato territoriale del lavoro sulla capacità economica del datore e sulla congruità delle condizioni di lavoro.

  • art. 9 D.M. 20 maggio 2020

    il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi

    La soglia reddituale è un requisito indefettibile e di ordine generale per l'accesso alla procedura di emersione del lavoro domestico; il suo mancato raggiungimento determina l'insussistenza ab origine di una condizione necessaria per la regolarizzazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La garanzia partecipativa è soddisfatta quando il destinatario riceve il preavviso e presenta osservazioni prima dell'adozione del provvedimento finale, anche se le osservazioni non conducono a un esito favorevole.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Non consente il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione quando mancano ab origine i requisiti della procedura di emersione, in particolare il requisito reddituale del datore di lavoro.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • art. 5 e art. 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati in relazione alla tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella procedura di emersione del lavoro irregolare domestico disciplinata dall'art. 103 d.l. 34/2020, il reddito minimo del datore di lavoro previsto dall'art. 9 D.M. 20 maggio 2020 costituisce un requisito indefettibile e un presupposto di ammissibilità della domanda; il suo mancato possesso impedisce il perfezionamento positivo della procedura senza margini di valutazione discrezionale dell'amministrazione.
  • Il provvedimento prefettizio che nega l'emersione per insufficienza reddituale del datore di lavoro è adeguatamente motivato quando indica l'esito delle verifiche dell'anagrafe tributaria e richiama il parere dell'Ispettorato territoriale del lavoro, cui la legge affida la verifica della capacità economica del datore.
  • Il mancato possesso del reddito minimo del datore di lavoro non è una causa ostativa meramente imputabile al datore e superabile in favore del lavoratore, ma determina l'insussistenza ab origine di una condizione normativa necessaria per l'accesso alla procedura di emersione.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone che i requisiti della procedura di emersione sussistessero ab origine e che il rapporto sia successivamente cessato; non spetta quando la regolarizzazione è stata negata per la mancanza originaria dei requisiti, incluso il reddito minimo del datore di lavoro.
  • La garanzia partecipativa prevista dall'art. 10-bis l. 241/1990 è rispettata quando l'interessato ha ricevuto il preavviso di rigetto, ha presentato osservazioni e il provvedimento finale ne ha dato conto, anche se ha ritenuto tali osservazioni inidonee a superare la causa ostativa.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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