Sentenza n. 297/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento commissariale prot. N. 0060192 del 23 luglio 2021; - della nota commissariale in data 22 giugno 2021; - della nota commissariale prot. n. 0056450 in data 13 luglio 2021; - del piano degli interventi della scelta progettuale Gavardo/Montichiari, con codice unico e cronoprogramma dei lavori di realizzazione del progetto in data 19 luglio 2021. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 22 ottobre 2021: - degli stessi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo; C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 4 novembre 2021: del provvedimento commissariale prot. N. 0061918 del 29 luglio 2021; - del provvedimento 9 agosto 2021 sottoscritto dal direttore dell'Ufficio d'Ambito di Brescia e protocollato al Gabinetto della Prefettura di Brescia al n. 64887 del 9 agosto 2021; del provvedimento n. 43 del 5 ottobre 2021 adottato dall'Ufficio d'Ambito di Brescia, conclusivo della conferenza di servizi preliminare indetta in forma semplificata e in modalità asincrona; - del decreto del Commissario Straordinario per la progettazione l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda prot. n. 0081503 del 7 ottobre 2021; - del provvedimento del Commissario Straordinario prot. n. 0083931 del 15 ottobre 2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti commissariali e dell’Ufficio d’Ambito relativi alla scelta, progettazione e approvazione preliminare della soluzione Gavardo-Montichiari per il nuovo sistema di collettamento e depurazione delle acque reflue
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli atti del 2021 con cui il Commissario straordinario e l’Ufficio d’Ambito avevano esaminato, prescelto e avviato l’approvazione della soluzione progettuale Gavardo-Montichiari. Sono stati dedotti, tra gli altri, la nullità o illegittimità degli atti per carenza di potere del Commissario in materia di localizzazione; la violazione dell’art. 4 del d.l. n. 32/2019 per mancato coinvolgimento del Provveditore regionale alle opere pubbliche e mancata intesa con il Presidente della Regione; la mancata previa effettuazione della VAS; il contrasto con il Piano d’Ambito; la violazione dei criteri del regolamento regionale n. 6/2019; l’assenza o insufficienza della motivazione e dell’istruttoria nella scelta localizzativa e nella comparazione delle alternative; la mancata considerazione degli impatti delle condotte, dei contributi partecipativi del Comune e delle criticità del fiume Chiese; la violazione del PTCP e del PTR; nonché l’illegittimità della conferenza di servizi asincrona e del decreto istitutivo di un tavolo tecnico consultivo. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, l’inammissibilità per il carattere endoprocedimentale degli atti e per carenza di interesse concreto, nonché l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la soluzione Gavardo-Montichiari era stata successivamente abbandonata in favore della soluzione Lonato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo sussistente la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Il Collegio ha applicato il criterio dell’incidenza immediata e diretta dell’atto sul regime delle acque pubbliche. Gli atti impugnati riguardavano la realizzazione di un nuovo sistema di collettamento e depurazione delle acque reflue, con diversa localizzazione degli impianti, diverso tracciato delle condotte e diverso recapito finale delle acque depurate, non più nel Lago di Garda ma nel fiume Chiese. Le acque reflue trattate sono state qualificate come acque pubbliche destinate a usi di interesse generale, anche in ragione della nozione di servizio idrico integrato comprendente fognatura e depurazione. Secondo il TAR, gli atti disciplinavano direttamente il decorso, gli utilizzi e la destinazione finale delle acque e incidevano sulla localizzazione di opere idrauliche e sul regime idrico. Le ricadute urbanistiche, ambientali ed eventualmente espropriative erano meramente strumentali rispetto all’oggetto principale, costituito dalla gestione e regimazione delle acque pubbliche; pertanto non radicavano la giurisdizione amministrativa. Ogni ulteriore questione processuale e di merito è stata assorbita. Il processo può essere riproposto dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nelle forme e nei termini di rito. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775/1933
Attribuisce al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la cognizione delle controversie relative ad atti amministrativi che incidono in modo immediato e diretto sul regime delle acque pubbliche, anche se adottati da autorità non istituzionalmente preposte alla loro tutela.
art. 4, comma 1, lett. f), l. n. 36/1994
dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue
La nozione di servizio idrico integrato comprende anche fognatura e depurazione delle acque reflue, rilevanti ai fini della qualificazione delle acque trattate come acque pubbliche destinate a usi di interesse generale.
artt. 6 e 7 l. n. 36/1994
Disciplinano, secondo il richiamo operato dal giudice, le modalità di riutilizzo e trattamento delle acque reflue urbane sottoposte a depurazione.
art. 4 d.l. n. 32/2019
Norma invocata dal ricorrente in relazione al coinvolgimento del Provveditore regionale alle opere pubbliche e all’intesa con il Presidente della Regione; la questione è rimasta assorbita per il difetto di giurisdizione.
art. 14, comma 3, art. 14-bis, comma 2, lett. d), e art. 14-ter l. n. 241/1990
Norme invocate dal ricorrente in relazione alle modalità della conferenza di servizi; le relative censure non sono state esaminate per il difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sussiste per le controversie relative ad atti amministrativi che incidono in modo immediato e diretto sul regime delle acque pubbliche, anche quando gli atti siano adottati da autorità diverse da quelle istituzionalmente preposte alla tutela delle acque.
- Rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche gli atti che, incidendo sulla realizzazione, sostituzione, sospensione o eliminazione di opere idrauliche, stabiliscono o modificano la localizzazione delle opere, il tracciato dei sistemi di collettamento o le modalità di utilizzazione e destinazione delle acque pubbliche.
- La realizzazione di un sistema di collettamento e depurazione delle acque reflue, con modifica della localizzazione degli impianti, del tracciato delle condotte e del bacino idrico di recapito finale, incide direttamente sulla regimazione delle acque pubbliche e ricade nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
- Le questioni urbanistiche, ambientali ed espropriative connesse alla realizzazione di un’opera idraulica non radicano autonomamente la giurisdizione del giudice amministrativo quando assumono carattere strumentale rispetto alla questione principale, costituita dalla gestione e regimazione delle acque pubbliche.
- Ai fini del riparto di giurisdizione, rileva l’incidenza concreta dell’atto sul governo delle acque pubbliche e non la natura formale dell’autorità emanante né la qualificazione settoriale degli interessi ulteriormente coinvolti.
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