Cassazione Penale, Ordinanza n. 16084/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, definito con rito abbreviato e già condannato in appello a dieci mesi e venti giorni di reclusione e 300 euro di multa per detenzione di sostanza stupefacente, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione della prova. Con il secondo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo in sostanza che la condotta dovesse essere qualificata come piccolo spaccio. La Corte ha rilevato che le censure miravano a una rivalutazione del compendio probatorio e riproponevano questioni già disattese dai giudici di merito, senza individuare specifici travisamenti o manifeste illogicità; ha inoltre valorizzato il dato ponderale della sostanza rinvenuta, ritenuto sufficiente a escludere la lieve entità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché volto a ottenere una nuova valutazione delle prove e già adeguatamente esaminato in appello. Ha reputato anche il secondo motivo inammissibile e comunque manifestamente infondato, poiché il giudice di merito aveva correttamente escluso la lieve entità in ragione del rilevante quantitativo di hashish rinvenuto, pari a 494 grammi, da cui erano ricavabili circa 5.000 dosi, con conseguente idoneità del dato ponderale a neutralizzare gli altri parametri dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende per colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice applicata alla condanna per detenzione di stupefacente; il caso riguardava hashish in quantitativo rilevante.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
fattispecie di lieve entità non riconosciuta; la Corte ribadisce che il dato ponderale può avere valore negativo assorbente quando il quantitativo sia molto superiore a quello minimo e, confrontato con gli altri indici, escluda il piccolo spaccio.
art. 616 c.p.p.
è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende per l'inammissibilità del ricorso con profili di colpa.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato in generale come parametro normativo per la valutazione della condotta e della lieve entità del fatto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente denuncia di vizio motivazionale, siano dirette esclusivamente a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura dei fatti già compiuta dai giudici di merito.
- Ai fini del riconoscimento della lieve entità del fatto in materia di stupefacenti, il dato ponderale della sostanza può assumere valore negativo assorbente quando il quantitativo sia particolarmente elevato e incompatibile con un'ipotesi di modesto spaccio.
- Il confronto tra quantità della sostanza e ulteriori indici dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 può essere svolto anche implicitamente nella motivazione, se la descrizione del fatto rende evidente l'incompatibilità con la fattispecie attenuata.
- La lieve entità non può essere riconosciuta quando il quantitativo di droga, per il numero di dosi ricavabili e per la presumibile entità dei profitti, esprima una capacità diffusiva e offensiva incompatibile con il 'piccolo spaccio'.
- Il ricorso inammissibile per colpa del ricorrente comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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