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Sentenza

Sentenza n. 700/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 953/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 09.07.2024.

Giustizia amministrativa202501833

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 953/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata il 9 luglio 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 5 maggio 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. Il ricorso è stato quindi proposto per ottenere l'esecuzione delle statuizioni contenute nel giudicato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'amministrazione nell'esecuzione della sentenza definitiva. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha inoltre nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inadempimento e su istanza della ricorrente, quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario delegato, con facoltà di subdelega a un dirigente o funzionario esperto. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione a favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissando il termine per adempiere e prevedendo, in caso di persistente inerzia, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è fondata quando una sentenza passata in giudicato, previamente notificata all'amministrazione e decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione, rimane ineseguita.
  • In presenza di perdurante inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza ordina l'esecuzione delle statuizioni del giudicato entro un termine determinato e può nominare fin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia, da attivare su istanza della parte interessata.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può individuare l'organo o il funzionario chiamato a provvedere in sostituzione dell'amministrazione inadempiente, ammettendo la delega e la subdelega dell'incarico secondo quanto disposto nella sentenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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