Cassazione Civile, Ordinanza n. 39177/2021 del 09/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Il professionista ha proposto ricorso per revocazione contro una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo ricorso avverso la sentenza d'appello sfavorevole. La vicenda originaria riguardava un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di compensi professionali, poi revocato dal tribunale e con esito confermato in appello e in cassazione. Nel ricorso per revocazione egli ha dedotto un asserito errore di fatto della Cassazione: la supposta inesistenza, nell'ordinanza impugnata, della prestazione d'opera professionale svolta nel periodo 1989-13 febbraio 1993, fatto che egli sosteneva non fosse controverso e che sarebbe invece stato erroneamente negato dai giudici. Ha richiamato documenti e consulenza tecnica d'ufficio per dimostrare l'attività prestata e ha anche evocato l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. In memoria ha insistito sulla valutazione delle prove e sull'adempimento dell'onere probatorio, chiedendo in sostanza una nuova valutazione del merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le censure non integrassero l'errore di fatto revocatorio ex art. 391-bis c.p.c., perché miravano a contestare la valutazione delle prove e a riaprire il merito del precedente giudizio di legittimità, non già a denunciare un mero abbaglio percettivo su un fatto interno al giudizio di cassazione. La Corte ha quindi ribadito che la revocazione delle decisioni di legittimità non può essere usata come revisione del giudizio precedente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
disciplina la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione; il ricorso è ammissibile solo se deduce un vero errore di fatto revocatorio nei limiti rigorosi elaborati dalla giurisprudenza.
art. 395, n. 4, c.p.c.
l'errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione di un fatto risultante dagli atti, non una valutazione o una critica al giudizio compiuto dalla Corte.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la deduzione di omesso esame di un fatto decisivo è estranea al rimedio revocatorio contro le decisioni della Cassazione e attiene ai mezzi di impugnazione della decisione di merito.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per il rito camerale e la proposta di inammissibilità formulata dal relatore.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 115/2002, prevedendo l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
impone, nei casi previsti, il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
indicato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione delle sentenze o ordinanze della Corte di cassazione è ammessa solo per un errore di fatto meramente percettivo, cioè per una falsa rappresentazione di un fatto interno al giudizio di legittimità, risultante dagli atti e decisivo per la decisione.
- Non costituisce errore revocatorio la critica alla valutazione delle prove, la richiesta di nuova lettura del materiale istruttorio o la riproposizione di questioni di merito già esaminate o esaminabili nei gradi precedenti.
- L'errore di fatto revocatorio deve emergere dal contrasto tra quanto affermato nella decisione e quanto inequivocabilmente risulta dagli atti, senza coinvolgere un apprezzamento interpretativo o valutativo della Corte.
- Il rimedio revocatorio non può essere utilizzato come strumento per riaprire il thema decidendum del giudizio definito con la precedente pronuncia di legittimità.
- Quando il ricorso per revocazione è inammissibile, il ricorrente soccombente è tenuto alla rifusione delle spese e, se dovuto, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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