Cassazione Penale, Sentenza n. 32886/2023 del 27/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Bologna che confermava la condanna per il reato di cui all'art. 624-bis c.p. (furto in abitazione). Esponeva due motivi: 1) nullità per mancata traduzione all'imputato, in lingua a lui nota, del decreto di citazione a giudizio in appello e della sentenza di appello (pur essendo stata disposta la traduzione della sentenza di primo grado); 2) vizio di applicazione della norma penale e di motivazione, sostenendo che la cabina dello stabilimento balneare non potesse essere ritenuta luogo di privata dimora, essendo accessibile al pubblico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prima questione ha ritenuto che, nonostante la previsione di traduzione in calce alla sentenza di primo grado, dagli atti emergesse che l'imputato comprendeva la lingua italiana (processo verbale di arresto, comunicazione della casa circondariale, verbale di convalida) e che in udienza di appello non furono sollevate eccezioni dal ricorrente o dal difensore; ha inoltre richiamato precedenti secondo cui l'omessa traduzione della sentenza di appello non costituisce più automatica causa di nullità. Sul secondo motivo la Corte ha confermato la valutazione del giudice di merito: la cabina presentava suppellettili e elettrodomestici, veniva chiusa a chiave dopo l'orario di apertura e usata come abitazione temporanea del titolare, con esclusione di libero accesso al pubblico; tali elementi, valutati con i criteri giurisprudenziali, giustificano la qualificazione come luogo di privata dimora. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 546, comma 1, cod. proc. pen.
Riferito all'obbligo di fornire traduzione degli atti processuali all'imputato; la Corte ha ritenuto la norma non determinante nel caso concreto perché dagli atti risultava che l'imputato comprendeva l'italiano e non aveva eccepito.
art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai motivi di cassazione attinenti al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito adeguata e non censurabile.
art. 624 c.p. / art. 624-bis c.p.
Norme relative al furto e al furto in abitazione; la Corte ha confermato che, alla luce delle circostanze concrete, il fatto rientrava nella fattispecie aggravata per essere avvenuto in luogo di privata dimora.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente a euro 3.000.
Sez. 5, n. 15056 del 11/03/2019 (Nasim Karima)
Giurisprudenza riportata che afferma che l'omessa traduzione della sentenza di appello non costituisce più automatica causa di nullità, anche perché l'imputato non può proporre personalmente ricorso per Cassazione.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000 e giurisprudenza correlata
Richiamata in merito al regime delle nullità e all'effetto dirimente della mancata contestazione dell'eccezione in udienza; la Corte ha applicato il principio per ritenere non invalicabile la mancata traduzione quando l'imputato comprende la lingua e non obietta.
Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017 (D'Amico); Sez. 4, n. 48767 del 24/10/2019 (Topcic Nisvet); Sez. 5, n. 35677 del 10/06/2022 (Asaro Nicolò)
Precedenti utilizzati per definire i criteri della nozione di luogo di privata dimora: la relazione con la sfera privata può risultare anche da destinazioni temporanee o da beni mobili adibiti a camera da letto, e deve valutarsi caso per caso in base a elementi concreti (arredi, esclusività, chiusura, uso abitativo).
Massime di principio
- L'omessa traduzione di atti processuali non determina automaticamente la nullità quando dagli atti emerge che l'imputato comprende la lingua del procedimento e non ha tempestivamente eccepito tale carenza.
- La comprensione della lingua da parte dell'imputato può essere dimostrata tramite attestazioni in atti (verbale di arresto, comunicazioni della casa circondariale, verbale di convalida) e dalla mancata contestazione in udienza; è opportuno sollevare l'eccezione al primo momento utile.
- La qualifica di 'luogo di privata dimora' si determina con valutazione concreta e fattuale: fattori rilevanti sono arredi e elettrodomestici, possibilità di chiusura e esclusione dell'accesso, uso effettivo per atti della vita privata anche se temporaneo, e consapevolezza dei terzi dell'esclusività dell'accesso.
- Il giudice di merito deve motivare adeguatamente l'applicazione della nozione di privata dimora richiamando elementi fattuali specifici; la Cassazione verifica la coerenza e l'adeguatezza di tale motivazione ma non sostituisce la valutazione di merito.
- Per difendersi efficacemente, chi sostiene l'incomprensione della lingua d'udienza deve documentarla tempestivamente e, ove possibile, richiedere l'interprete/documentare l'impossibilità di comprendere; il difetto non contestato può risultare preclusivo.
- L'inammissibilità del ricorso in Cassazione può comportare condanne alle spese e obblighi verso la Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare dunque la fondatezza e l'ammissibilità del ricorso prima di proporlo.
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