Cassazione Civile, Sentenza n. 25857/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La contribuente impugnava sei avvisi di accertamento (IRPEF anni 2001-2006) che contestavano l'omessa indicazione nel quadro RW di redditi di capitale esteri per complessivi € 650.000, ritenuti detenuti tramite la Fondazione Calibria (Vaduz, Liechtenstein) di cui la ricorrente risultava beneficiaria. L'Agenzia basava l'accertamento su documentazione acquisita tramite cooperazione internazionale (informatica/estratti conto e dichiarazioni del management bancario estero) e, per il 2001, qualificava la somma come reddito di capitale; per il 2002-2006 applicava la presunzione di fruttuosità sui capitali. La ricorrente denunciava: inammissibilità e illegittima acquisizione dell'informativa internazionale, violazione delle norme sul procedimento amministrativo, inversione dell'onere della prova, carenza delle presunzioni gravi, precise e concordanti, omissione di motivazione su fatti decisivi, mancata pronuncia su domande e eccezioni di primo grado e altri vizi processuali e sostanziali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima l'utilizzazione delle informative internazionali acquisite ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e della Direttiva comunitaria 77/799/CEE (e successive modifiche), nonché la valenza probatoria degli estratti conto e delle dichiarazioni estere presentate in originale e tradotte; tali documenti potevano costituire presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a giustificare l'attribuzione delle disponibilità alla ricorrente salvo prova contraria, prova che la contribuente non ha fornito. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la valutazione di merito sulla notifica degli atti, sulla competenza dell'Agenzia delle Entrate e sull'applicazione dell'aliquota progressiva e delle sanzioni (assenza di comprovata incertezza normativa che giustifichi esclusione o riduzione). Ha confermato che in appello le questioni non accolte in primo grado dovevano essere specificamente riproposte, per cui alcune eccezioni non sono state esaminate per mancata rituale riproposizione. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e conferma i provvedimenti impugnati.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 38
il comma terzo ammette che l'accertamento possa essere fondato anche su "altri atti o documenti" in possesso dell'amministrazione
Le informative e documenti acquisiti da amministrazioni estere, conformemente agli strumenti di cooperazione, possono integrare la prova a fondamento dell'accertamento tributario
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 41 bis
Richiamato quale norma procedurale in materia di accertamento fiscale; la Cassazione conferma la legittimità degli accertamenti fondati anche su informazioni internazionali nel quadro delle disposizioni sull'accertamento
Direttiva CEE 77/799 del 19/12/1977 (recepita)
art. 4 disciplina lo scambio spontaneo di informazioni
Lo scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali degli Stati membri è strumento valido per acquisire elementi probatori utili alla determinazione delle imposte e legittima l'uso di documentazione straniera nell'accertamento
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - art. 44, lett. h
Definizione di redditi di capitale; utilizzata per qualificare la natura del reddito oggetto di accertamento
d.l. 28 giugno 1986, n. 167 (conv. legge 4 agosto 1990, n. 227) - art. 6
Disciplina della presunzione di fruttuosità applicata dall'amministrazione per gli anni successivi al primo, consentendo di imputare reddito sulla base della fruttuosità presunta dei capitali
legge 7 agosto 1990, n. 241
Richiamata dalla ricorrente in relazione ai principi di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa; la Corte valuta che lo scambio di informazioni è avvenuto nei limiti normativi e non viola tali principi
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 56
Norme sul processo tributario: in appello la parte vittoriosa in primo grado deve riproporre specificamente le domande/eccezioni non accolte per evitare la preclusione
d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 - art. 62
Attribuisce all'Agenzia delle Entrate le funzioni concernenti le entrate tributarie; giustifica la competenza dell'Ufficio accertatore
Codice civile - artt. 2696 e 2729
Richiamati in relazione all'onere della prova e al valore delle presunzioni; la Corte ritiene che le evidenze acquisite costituiscono presunzioni idonee e non semplici ipotesi
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente) - artt. 7 e 10
Menzionati dalla ricorrente in tema di diritti del contribuente; la Corte non ritiene violati tali diritti in ragione della corretta acquisizione e utilizzazione delle informazioni estere
Costituzione della Repubblica Italiana - art. 97
Richiamato dalla ricorrente in tema di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, senza che la Corte rilevi violazioni tali da inficiare l'accertamento
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - artt. 6 e 8
Evidenziati dalla ricorrente per censure relative al giusto processo e alla vita privata; la Corte non ritiene sussistenti violazioni rilevanti nel concreto
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13, comma 1-quater
Richiamato in sede di liquidazione delle spese processuali e per dare atto dei presupposti per l'eventuale contributo
Massime di principio
- Le informative e i documenti acquisiti da amministrazioni estere, se ottenuti secondo gli strumenti di cooperazione previsti (es. Direttiva 77/799/CEE e norme nazionali), possono essere utilizzati come prova dall'Amministrazione finanziaria e costituire presunzioni gravi, precise e concordanti, salvo che il contribuente non le confuti con prove adeguate
- Documentazione estera prodotta in originale e corredata da traduzione italiana è generalmente utilizzabile e non è in sé "anonima"; la loro autenticità e provenienza devono poter essere desunte dagli atti
- L'onere di fornire prove contrarie non configura un'illegittima inversione dell'onere della prova quando l'Amministrazione ha prodotto presunzioni qualificate; il contribuente deve fornire elementi specifici per superarle
- In sede di appello la parte che è stata totalmente vittoriosa in primo grado deve riproporre espressamente le domande ed eccezioni non accolte per evitare la preclusione (occorre una riproposizione chiara e univoca, non un generico richiamo agli atti del primo grado)
- La competenza dell'Agenzia delle Entrate per le attività di accertamento è prevista dalla normativa sulle agenzie fiscali (d.lgs. 300/1999); contestazioni sulla competenza richiedono fondatezza normativa per essere accolte
- L'esclusione o la riduzione delle sanzioni tributarie è possibile solo se il contribuente dimostra una oggettiva e comprovata incertezza normativa; la mera difficoltà di difesa o contestazione formale non è sufficiente
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