Ordinanza n. 2456/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dichiarazione di non idoneità alle prove di efficienza fisica, con verbale allegato, nonché il bando del concorso nella parte relativa alle modalità di verifica delle prove
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la dichiarazione di non idoneità alla prova di corsa piana sui 1.000 metri, deducendo totale carenza di motivazione, eccesso di potere, violazione degli artt. 24 e 97 Cost., erroneità dei presupposti di fatto, ingiustizia manifesta, violazione della trasparenza, difetto di istruttoria, illegittimo esercizio della discrezionalità e illogicità. In particolare, ha lamentato che il provvedimento non indicasse lo strumento utilizzato per la misurazione del tempo, la relativa taratura e omologazione, né desse conto del ripetuto malfunzionamento dell’arma impiegata per dare il via alla prova, circostanza che avrebbe posto i concorrenti in stato di agitazione. Ha inoltre impugnato, ove occorresse, il bando nella parte in cui non prevedeva espressamente verifiche sulle modalità di espletamento delle prove prima del loro svolgimento. L’Amministrazione ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Sicilia in favore del TAR Lazio, sede di Roma; il ricorrente ha aderito all’eccezione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la propria incompetenza territoriale sull’intera controversia, indicando quale giudice competente il TAR Lazio, sede di Roma. La controversia riguarda infatti una procedura concorsuale nazionale, indetta da un organo centrale dello Stato, con effetti ultraregionali e graduatoria valevole sull’intero territorio nazionale. Ai sensi dell’art. 13, comma 3, c.p.a., la competenza sull’impugnazione dell’atto di non idoneità appartiene al TAR Lazio. Anche l’impugnazione del bando, quale atto generale ministeriale efficace su tutto il territorio nazionale, radica la competenza presso il TAR Lazio secondo l’art. 13, comma 4-bis, c.p.a.; la connessione con gli atti applicativi determina inoltre l’attrazione dell’intera controversia. Il criterio opera anche quando l’impugnazione dell’atto generale sia subordinata, eventuale o proposta in via tuzioristica. Il Collegio non ha esaminato i motivi di merito né la domanda cautelare, poiché l’art. 15, comma 2, c.p.a. impone di decidere previamente sulla competenza e vieta al giudice che si ritenga incompetente di pronunciarsi sulla cautela. Il processo può essere riassunto davanti al TAR Lazio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese della fase sono state compensate, anche in considerazione dell’adesione del ricorrente all’eccezione di incompetenza.
Norme richiamate
art. 13, comma 3, c.p.a.
La competenza territoriale per controversie relative a procedure selettive nazionali, indette da organi centrali e produttive di effetti sull’intero territorio nazionale o su un ambito ultraregionale, appartiene al TAR Lazio, sede di Roma.
art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza.
Gli atti generali o normativi restano soggetti agli ordinari criteri di competenza; nel caso concreto, il bando ministeriale nazionale radica la competenza presso il TAR Lazio e determina, per connessione, l’attrazione degli atti applicativi.
art. 15, comma 2, c.p.a.
In ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa.
La verifica della competenza precede necessariamente l’esame della domanda cautelare; il giudice dichiaratosi incompetente non può pronunciarsi sulla sospensione degli atti impugnati.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Dichiarata l’incompetenza territoriale, il processo può essere riassunto davanti al giudice indicato come competente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
Massime di principio
- Le controversie concernenti procedure concorsuali nazionali, indette da organi centrali dello Stato e produttive di effetti ultraregionali, appartengono alla competenza territoriale del TAR Lazio, sede di Roma, ai sensi dell’art. 13, comma 3, c.p.a., anche quando l’impugnazione riguardi il singolo atto applicativo lesivo adottato nell’ambito della procedura.
- Quando viene impugnato anche un bando o altro atto generale avente efficacia sull’intero territorio nazionale, la competenza territoriale deve essere individuata secondo gli ordinari criteri applicabili agli atti generali; la connessione necessaria con gli atti applicativi può comportare l’attrazione dell’intera controversia presso il TAR competente per l’atto generale.
- Lo spostamento della competenza territoriale al TAR Lazio opera per il solo fatto che sia impugnato un atto di un’autorità centrale con efficacia non limitata territorialmente, senza che rilevi il carattere subordinato, eventuale o meramente tuzioristico della relativa censura.
- Il giudice amministrativo deve decidere sulla competenza prima di esaminare la domanda cautelare e, qualora si dichiari incompetente, non può pronunciarsi sulla sospensione degli atti impugnati; il processo può essere riassunto davanti al giudice indicato come competente entro il termine perentorio previsto dall’art. 15, comma 4, c.p.a.
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