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Ordinanza

Ordinanza n. 1381/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502628

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha ancora definito il giudizio. Ritenendo necessaria la prova documentale del passaggio in giudicato della sentenza azionata, ha ordinato alla parte ricorrente di depositare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, l'attestazione rilasciata dalla competente cancelleria, avvertendo che, in mancanza, il ricorso sarà dichiarato inammissibile. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 24 giugno 2026.

TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del giudice ordinario della quale è stata chiesta l'ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La parte ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario. Tuttavia, non ha depositato l'attestazione di passaggio in giudicato rilasciata dalla competente cancelleria, producendo soltanto un'attestazione sottoscritta dal difensore. Il TAR ha rilevato che, per le sentenze e gli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, il passaggio in giudicato costituisce presupposto indefettibile dell'azione di ottemperanza e che l'autocertificazione del ricorrente o del difensore non è sufficiente a comprovarlo.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario rientra tra le azioni esperibili davanti al giudice amministrativo; per le sentenze del giudice ordinario il passaggio in giudicato è presupposto indefettibile dell'azione.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato

    Il ricorso per ottemperanza deve essere corredato dalla prova documentale del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario azionata; non è sufficiente un'attestazione sottoscritta dal difensore.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    La disposizione è stata richiamata quale base per ordinare il deposito della documentazione mancante, assegnando un termine per adempiere a pena d'inammissibilità.

Massime di principio

  • Per le sentenze e gli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, il passaggio in giudicato costituisce presupposto indefettibile per proporre l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la prova del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario deve risultare da documentazione rilasciata dalla competente cancelleria; non è sufficiente un'autocertificazione del ricorrente o del suo difensore.
  • Quando manca la prova documentale del passaggio in giudicato, il giudice amministrativo può assegnare alla parte un termine per produrla, rinviando la trattazione e avvertendo che l'inosservanza comporterà l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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