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Sentenza

Sentenza n. 5980/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202503869

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva respinto il ricorso contro gli atti comunali di rettifica catastale, trascrizione dell’acquisizione al patrimonio comunale e sgombero delle aree confiscate per lottizzazione abusiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente esecutore della confisca)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha appellato la sentenza del TAR deducendo, anzitutto, omessa pronuncia su diverse censure formulate contro la determina comunale del 2023, con la quale erano stati rettificati gli identificativi catastali delle aree oggetto della confisca urbanistica e disposta la trascrizione a favore del Comune. L’appellante sosteneva che il Comune non fosse competente a correggere errori presenti nella sentenza penale che aveva disposto la confisca, prospettando nullità per difetto assoluto di attribuzione, violazione dei presupposti dell’autotutela, carenza e contraddittorietà dei presupposti. Contestava inoltre la trascrizione della determina comunale anziché della sentenza penale, deducendo violazione degli artt. 2643 e seguenti del codice civile e sviamento. Sosteneva poi che l’ordine di sgombero del 2023 fosse illegittimo perché adottato senza una previa acquisizione del bene al patrimonio indisponibile comunale, in violazione dell’art. 823 c.c., e perché fondato su atti presupposti sospesi o caducati dal precedente giudizio davanti al TAR. Deduceva la violazione degli obblighi di comunicazione e partecipazione procedimentale, dei principi di buona fede e correttezza, nonché dell’art. 21-bis della legge n. 241/1990. Contestava, infine, l’inclusione di particelle asseritamente in comproprietà con soggetti estranei al giudicato penale e l’entità delle spese di lite liquidate dal TAR. In appello veniva anche prospettata, in subordine, la rimessione all’Adunanza Plenaria della questione relativa ai presupposti dell’autotutela esecutiva sul patrimonio disponibile comunale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l’appello. Ha ritenuto infondate le censure relative alla rettifica catastale, osservando che la determina comunale si era limitata a correggere errori materiali di numerazione delle particelle, sulla base di una relazione di conformità catastale, senza innovare la realtà giuridica né esercitare discrezionalità. La rettifica riguardava inoltre una precedente ordinanza comunale adottata dallo stesso ente, sicché non sussisteva il dedotto difetto di competenza; in ogni caso, trattandosi di una correzione meramente ricognitiva e vincolata, non era necessario un ulteriore intervento del giudice penale. Il TAR aveva annullato gli atti precedenti soltanto per l’omessa rettifica dei dati catastali, confermandoli nel resto e validando quindi l’acquisizione dell’area al patrimonio comunale: non vi era, pertanto, alcuna caducazione degli atti presupposti. La contestazione della trascrizione è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, poiché il vincolo ablatorio era già stato definitivamente disposto con l’atto comunale del 2021; comunque, è stata ritenuta infondata, poiché l’atto comunale costituiva il titolo esecutivo riferibile al Comune e soggetto a trascrizione ai sensi degli artt. 2643 e 2645 c.c. Quanto all’ordine di sgombero, il Collegio ha ritenuto che esso si inserisse nella sequenza esecutiva della confisca urbanistica e non costituisse un’autonoma azione rivendicatoria a tutela del patrimonio disponibile. L’acquisizione al patrimonio comunale risultava formalizzata dall’ordinanza comunale e l’ordine di sgombero costituiva l’atto terminale esecutivo della demolizione e dell’acquisizione conseguenti alla repressione della lottizzazione abusiva. In tale ipotesi l’autotutela esecutiva è ammissibile anche indipendentemente dalla natura disponibile o indisponibile del bene. È stata quindi esclusa la necessità di rimettere la questione all’Adunanza Plenaria, non essendo ravvisabile un significativo contrasto giurisprudenziale. Le censure relative alla mancata partecipazione e comunicazione sono state respinte perché la rettifica aveva natura meramente materiale, dichiarativa e ricognitiva, non produceva nuovi effetti limitativi e non avrebbe potuto avere contenuto diverso; il Collegio ha richiamato anche l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. La doglianza relativa alle particelle in comproprietà è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse dell’appellante e comunque infondata, poiché, in caso di bene indivisibile, la confisca può colpire l’intero bene, restando al terzo estraneo la possibilità di rivalersi sul ricavato della vendita giudiziale. È stata infine respinta la censura sulle spese, rientrando la loro liquidazione nella discrezionalità del giudice di primo grado, salvo il limite della manifesta abnormità o sproporzione, non ravvisato nel caso concreto. Anche la contestazione del risarcimento richiesto dal Comune per l’occupazione senza titolo è stata disattesa, non essendo stata formulata come autonomo motivo di appello e non essendo stati annullati gli atti presupposti. La società appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 8.000 complessivi, in parti eguali a favore delle due amministrazioni appellate costituite.

Norme richiamate

  • art. 44 d.P.R. 380/2001

    confisca con gratuita acquisizione al patrimonio comunale dell’area oggetto di lottizzazione abusiva

    La norma costituisce il fondamento dell’acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale e impone al Comune di dare esecuzione alla confisca disposta dal giudice penale.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La dedotta nullità per difetto assoluto di attribuzione è stata esclusa, poiché il Comune aveva operato una mera rettifica materiale nell’ambito dell’esecuzione di propri atti e del giudicato penale.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il richiamo ai presupposti dell’annullamento d’ufficio non è risultato pertinente, poiché la determina impugnata non costituiva annullamento o convalida, ma rettifica ricognitiva di errori materiali.

  • art. 21-bis l. 241/1990

    La comunicazione dell’atto limitativo non era necessaria per una rettifica meramente dichiarativa che non produceva nuovi effetti ablatori, già derivati dal precedente provvedimento di acquisizione.

  • art. 7 l. 241/1990

    La partecipazione procedimentale è stata ritenuta non necessaria, trattandosi di attività vincolata e meramente ricognitiva, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Anche l’eventuale omissione partecipativa non avrebbe determinato l’annullabilità dell’atto, poiché l’amministrazione non avrebbe potuto adottare una determinazione diversa.

  • artt. 2643 e 2645 c.c.

    Sono soggetti a trascrizione gli atti che costituiscono, modificano o estinguono diritti reali immobiliari; nel caso concreto il titolo da trascrivere era l’atto comunale esecutivo dell’acquisizione, non la sola sentenza penale.

  • art. 823, comma 2, c.c.

    Sebbene l’autotutela esecutiva sui beni pubblici presupponga normalmente la natura indisponibile del bene, tale requisito non opera quando lo sgombero costituisce l’atto terminale dell’esecuzione di poteri repressivi urbanistico-edilizi dotati di esecutorietà.

  • art. 99 c.p.a.

    La rimessione all’Adunanza Plenaria non è necessaria in assenza di un significativo contrasto giurisprudenziale sulla questione interpretativa.

  • art. 26 c.p.a.

    La statuizione sulle spese appartiene alla discrezionalità del giudice di primo grado ed è sindacabile in appello soltanto in caso di manifesta abnormità o macroscopica sproporzione.

Massime di principio

  • La rettifica da parte dell’amministrazione degli identificativi catastali erroneamente riportati in propri precedenti atti esecutivi della confisca urbanistica è legittima quando abbia natura meramente materiale, ricognitiva e non innovativa, sia fondata su un’istruttoria tecnica catastale e non richieda valutazioni discrezionali sull’oggetto dell’ablazione.
  • Quando l’amministrazione comunale esegue una confisca urbanistica definitivamente disposta dal giudice penale, gli atti comunali di acquisizione e di rettifica meramente materiale degli identificativi catastali costituiscono esercizio di attività vincolata e doverosa, non integrano un’autonoma modifica del giudicato e non richiedono il previo rinvio al giudice penale per la correzione di errori evidenti di numerazione.
  • L’ordine di sgombero che costituisce l’atto terminale della sequenza di repressione della lottizzazione abusiva, demolizione e acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale può essere eseguito coattivamente dall’amministrazione anche senza il previo accertamento della natura indisponibile del bene, poiché trova fondamento nei poteri esecutori propri della vigilanza e repressione urbanistico-edilizia e non in una mera tutela possessoria o rivendicatoria del patrimonio comunale.
  • La trascrizione dell’acquisizione conseguente alla confisca urbanistica deve avere come titolo l’atto comunale che, in esecuzione della sentenza penale e dell’art. 44 d.P.R. 380/2001, formalizza l’acquisizione a favore del Comune, quando la sentenza penale abbia disposto la confisca senza disciplinare direttamente gli adempimenti trascrittivi.
  • La comunicazione di avvio e la comunicazione del provvedimento finale non sono necessarie per un’attività amministrativa meramente ricognitiva e vincolata, priva di nuovi effetti lesivi e destinata soltanto a correggere dati identificativi già contenuti in un precedente atto, soprattutto quando il contenuto della determinazione non avrebbe potuto essere diverso.
  • In caso di confisca di un bene indivisibile formalmente in comproprietà con un soggetto estraneo al reato, il vincolo può riguardare l’intero bene; il comproprietario estraneo conserva la tutela patrimoniale nei confronti del ricavato della successiva vendita giudiziale, mentre la contestazione dell’ablazione da parte di chi non ricavi un concreto vantaggio dall’accoglimento è inammissibile per difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimentoAppelloLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiEfficacia ed esecutorietàLegittimazione e interesse a ricorrereVizi formali non invalidantiEccesso di potere

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