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Sentenza

Sentenza n. 2225/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 651/2024 del Tribunale di Busto Arsizio del 09/10/2024.

Giustizia amministrativa202503353

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancato pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza n. 651/2024 del Tribunale di Busto Arsizio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 651/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, lamentando il mancato pagamento delle somme oggetto della pronuncia da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Nel corso del giudizio, con nota depositata il 15 aprile 2026, il ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto il pagamento delle somme dovute.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il pagamento intervenuto nel corso del giudizio abbia integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Il Collegio non ha quindi esaminato ulteriormente il ricorso. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché il pagamento è stato effettuato soltanto dopo l'instaurazione del giudizio. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente l’obbligazione oggetto del giudizio e il ricorrente dichiara di aver ricevuto quanto dovuto, viene meno l’interesse alla decisione e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude necessariamente la condanna alle spese: se l’amministrazione adempie solo dopo l’instaurazione del giudizio, le spese possono essere poste a suo carico in applicazione del criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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