Cassazione Penale, Sentenza n. 23890/2025 del 26/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva la manifesta carenza di motivazione relativamente alla statuizione di confisca dei beni sottoposti a sequestro (tra cui due telefoni cellulari, un bracciale e una catenina in oro). Pur emessa nell'ambito della procedura di cui all'art. 444 c.p.p., la misura ablativa richiedeva una motivazione specifica sulle ragioni per cui i beni fossero provento di reato o utilizzati per commettere il reato, ovvero indicazioni sul perché eventuali giustificazioni sulla provenienza lecita dovessero essere ritenute inattendibili. Inoltre alcuni dei beni risultavano successivamente restituiti con provvedimento del G.I.P., circostanza che rendeva ulteriormente insostenibile la confisca disposta con integrazione di sentenza del 26.11.2024.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza integrativa (26.11.2024) con cui era stata disposta la confisca e distruzione dei beni, rilevando l'assenza di motivazione circa il collegamento dei beni al reato e l'insufficiente valutazione delle giustificazioni sulla loro lecita provenienza. La Corte ha inoltre richiamato che alcuni beni erano già stati oggetto di provvedimento di restituzione eseguito il 7.2.2025. Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Pisa per il prosieguo.
Norme richiamate
Norma citata in relazione alla qualificazione del reato o concorso di persone; evocata come parte della fattispecie contestata all'imputato.
Norma sulla ricettazione; indica il reato ascritto all'imputato nell'ambito del capo di imputazione.
Aggravante del furto/reato connesso al fatto contestato; parte della descrizione normativa del reato.
Norma penale concernente la confisca e la distruzione; richiamata come base normativa per la misura ablativa disposta dal giudice di merito.
Norma procedurale che disciplina il sequestro e la confisca nei procedimenti penali; la Corte sottolinea che l'ablazione dei beni non è automatica e richiede adeguata motivazione, specialmente nella procedura ex art. 444 c.p.p.
Procedura di giudizio abbreviato o patteggiamento giudiziale (sentenza ex art. 444); la Corte indica che anche nelle sentenze emesse ai sensi di questa norma occorre motivare la confisca dei beni.
art. 611 c.p.p. (d.lgs. 10.10.2022 n. 150)
Norma processuale relativa al regolamento della trattazione del ricorso in Cassazione (procedura scritta/verbale); richiamata per ricordare il procedimento adottato per la trattazione del ricorso.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 16714 del 12/03/2024, Annunziata, Rv. 286197 – 01
Precedente richiamato in merito alla necessità di motivazione della confisca e al carattere non predeterminato delle statuizioni ablative nell'ambito di procedure speciali.
Massime di principio
- Anche quando la condanna è pronunciata con la procedura di cui all'art. 444 c.p.p., la statuizione di confisca richiede una motivazione specifica: il giudice deve spiegare perché i beni siano provento di reato o utilizzati per commettere il reato, oppure perché le giustificazioni sulla loro provenienza lecita sono inidonee.
- La confisca non è una conseguenza automatica né un accessorio predeterminato; il giudice deve valutare il nesso tra i beni e il fatto criminoso e motivare la scelta di ablazione.
- Se la difesa ottiene il dissequestro e la restituzione dei beni prima o dopo la sentenza integrativa, ciò costituisce elemento rilevante che rende particolarmente necessario motivare eventuale confisca; l'assenza di motivazione può portare all'annullamento della misura.
- Quando i beni ritrovati nella disponibilità dell'imputato non risultano denunciati come provento di furto o sottratti, e appaiono compatibili con effetti personali, la presunzione di liceità pesa a favore dell'imputato e il giudice deve affrontare esplicitamente questo profilo probatorio.
- In situazioni analoghe la difesa può efficacemente contestare la confisca chiedendo specifica motivazione o il dissequestro, e, in caso di carenza motivazionale, proporre ricorso per cassazione mirato all'annullamento della statuizione ablativa.
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