Sentenza n. 3342/2026 - Milano, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza n.202/2023 del Tribunale di Monza in funzione di Giudice del Lavoro, pubblicata in data 11.05.2023, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice del lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per cinque annualità, per complessivi 2.500 euro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Monza, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero a mettere a sua disposizione, mediante attivazione della Carta docente, 500 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022. Ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato, nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha rilevato d'ufficio un possibile profilo di inammissibilità, consistente nel mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. La sentenza esecutiva era stata notificata agli indirizzi PEC della Direzione Regionale Lombardia e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Monza-Brianza, nonché a un indirizzo estratto dal Registro IPA. Non era stata invece notificata all'indirizzo PEC del Ministero inserito nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni, individuato in uffgabinetto@postacert.istruzione.it. La ricorrente ha inoltre notificato il titolo presso l'Avvocatura dello Stato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 quando l'ottemperanza riguarda un giudicato recante un'obbligazione pecuniaria, anche se l'adempimento deve avvenire mediante accredito di moneta elettronica. Tale termine decorre solo dalla valida notificazione del titolo esecutivo alla sede legale dell'amministrazione debitrice e consente all'amministrazione di attivare e concludere il procedimento di pagamento spontaneo prima dell'avvio dell'esecuzione giudiziale. In caso di notificazione via PEC, il creditore deve individuare l'indirizzo digitale secondo i pubblici elenchi previsti dalla legge. Il Registro IPA può essere utilizzato soltanto se l'amministrazione non abbia indicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni; in presenza di un indirizzo inserito nel Registro delle PP.AA., la notificazione deve essere effettuata a quest'ultimo. Gli indirizzi della Direzione Regionale e dell'Ufficio Scolastico Provinciale non individuavano il Ministero, che era il soggetto condannato dal titolo, mentre l'indirizzo IPA non era utilizzabile perché il Ministero risultava presente nel Registro delle PP.AA. La notificazione presso l'Avvocatura dello Stato non poteva sostituire quella presso la sede legale dell'amministrazione, essendo prevista per finalità processuali e non per gli effetti sostanziali dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Non essendo iniziato il decorso del termine dilatorio, l'azione di ottemperanza era inammissibile. Le spese sono state compensate per la difesa meramente formale dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale la ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato civile.
art. 112 c.p.a.
È richiamato nel testo quale fondamento dell'azione di ottemperanza; il giudizio è qualificato come strumento di esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza avente a oggetto un giudicato recante un'obbligazione pecuniaria, anche quando l'adempimento avvenga mediante moneta elettronica. Il termine decorre solo da una valida notificazione del titolo esecutivo alla sede legale dell'amministrazione debitrice.
art. 16-ter, commi 1 e 1-ter, d.l. n. 179/2012, conv. l. n. 221/2012
in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni [...] è validamente effettuata [...] al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Il domicilio digitale deve essere individuato nei pubblici elenchi previsti dalla legge. L'indirizzo del Registro IPA è utilizzabile per notificare alla pubblica amministrazione soltanto quando l'indirizzo dell'amministrazione non risulti nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni.
art. 3-bis, comma 1-bis, l. n. 53/1994
la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
La disposizione rinvia ai criteri dell'art. 16-ter, comma 1-ter, e non equipara autonomamente il Registro IPA agli altri pubblici elenchi utilizzabili per le notificazioni.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 si applica anche all'azione di ottemperanza quando il giudicato da eseguire impone alla pubblica amministrazione il pagamento o l'attribuzione di una somma di denaro, anche mediante accredito su una carta elettronica.
- Il termine di 120 giorni decorre soltanto dalla valida notificazione del titolo esecutivo alla sede legale dell'amministrazione effettivamente obbligata dal giudicato; la notificazione a un'articolazione territoriale diversa dal soggetto condannato non è idonea a farlo decorrere.
- Per la notificazione telematica degli atti giudiziari alle pubbliche amministrazioni, quando l'amministrazione debitrice risulta iscritta nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni, deve essere utilizzato il domicilio digitale ivi indicato; il domicilio risultante dal Registro IPA è utilizzabile solo in via residuale, quando l'indirizzo dell'amministrazione non sia presente nel Registro delle PP.AA.
- La notificazione del titolo esecutivo presso l'Avvocatura dello Stato, pur rilevante ai fini processuali della rappresentanza e difesa dell'amministrazione, non sostituisce la notificazione presso la sede legale dell'amministrazione debitrice richiesta per il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- La mancata valida notificazione del titolo esecutivo impedisce l'inizio del termine dilatorio di 120 giorni e rende inammissibile l'azione di ottemperanza proposta prima del suo decorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1384/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1386/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1387/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1388/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1389/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1390/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →