Sentenza n. 5610/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'esecuzione della Sentenza n. 955/2025, emessa in data 06.02.2025, dal Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro, nel giudizio recante R.G. n. 2614/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro n. 955/2025, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il docente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro del 6 febbraio 2025, passata in giudicato il 7 novembre 2025, che gli riconosceva il beneficio annuo di € 500 tramite Carta elettronica del docente per due anni scolastici, per complessivi € 1.000. Ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, nonostante la notifica del titolo esecutivo il 16 giugno 2025 e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'adempimento, gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: ha ritenuto ammissibile l'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e verificato il rispetto dei termini processuali, la rituale notifica del titolo e il decorso dei 120 giorni senza che fosse provato l'adempimento. Ha ordinato all'amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Poiché il periodo previsto per fruire del beneficio può essere ormai decorso, l'amministrazione deve comunque corrisponderne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo: il ritardo è imputabile all'inerzia amministrativa e questa non può essere invocata per sottrarsi all'obbligo. È stato nominato sin d'ora un dirigente della DGOSV quale commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega, incaricato anche di predisporre gli stanziamenti e compiere tutte le fasi necessarie al pagamento; l'insufficienza di fondi o di cassa non giustifica l'inadempimento. Spese a carico dei resistenti, liquidate in € 500 oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Il TAR ha verificato il rispetto del termine processuale previsto per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Il TAR ha ritenuto rispettato anche il termine processuale applicabile al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ha consentito di procedere all'esecuzione forzata nei confronti dell'amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Al riguardo, va precisato che, in caso di decorso del termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio (due anni dalla pubblicazione della pronuncia), l’amministrazione è comunque tenuta alla erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria, tenuto anche conto che il mancato rispetto del limite temporale fissato dal giudice ordinario non è dipeso dalla parte ricorrente ma è imputabile ad una condotta omissiva dell’amministrazione che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento dell’obbligo.
Il beneficio della Carta elettronica del docente, se non più fruibile per il decorso del periodo stabilito, deve essere adempiuto mediante pagamento del controvalore pecuniario, con interessi legali, quando il ritardo è imputabile all'inerzia dell'amministrazione.
Massime di principio
- L'ottemperanza può essere proposta per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando questa imponga alla pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato nel caso deciso.
- Quando un beneficio economico non è più fruibile secondo le modalità temporali stabilite dal titolo giudiziale a causa dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione deve essere adempiuta corrispondendo il controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo; l'amministrazione non può trarre vantaggio dal proprio inadempimento.
- Nell'esecuzione del giudicato nei confronti di un'amministrazione, la mancanza di stanziamenti o di disponibilità di cassa non costituisce legittima causa di impedimento al pagamento e il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per renderlo possibile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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