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Ordinanza

Ordinanza n. 392/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari a) della Nota prot. Prot. -OMISSIS-, ad oggetto “Riscontro a istanza di accesso agli atti del 5.7.u.s.”, a firma del Dirigente del Comune di Milano – Area Servizi all’Infanzia – Unità Supporto Giuridico Amministrativo, dott.ssa -OMISSIS-, comunicata allo scrivente difensore a mezzo p.e.c. in data 30 luglio 2024, in cui testualmente ha affermato che “In relazione alla richiesta di rilascio del provvedimento del Dirigente Scolastico attestante il numero di alunni delle classi per l’anno educativo 2024/2025, si precisa che la composizione del numero delle classi viene effettuata ogni anno in base al numero complessivo degli alunni iscritti, secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento (art. 3 del D.P.R n 81 del 20 marzo 2009). La citata normativa relativa alla formazione delle classi nella Scuola dell’Infanzia dispone, all’art. 9, che le sezioni siano costituite con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26. Le iscrizioni e le assegnazioni dei posti sono evidenti dalle graduatorie pubblicate sul sito istituzionale al link https://www.comune.milano.it/servizi/scuola-dell-infanzia-iscrizione. Per la Scuola dell’Infanzia -OMISSIS- al momento della pubblicazione online sul sito istituzionale del Comunicato Iscrizioni, i posti disponibili per le nuove iscrizioni erano 39 (all. 1 - estratto posti disponibili). All’esito dell’espletamento delle procedure (accettazioni e rinunce) relative alla graduatoria, anch’essa pubblicata online (all. 2 – estratto della graduatoria di ammissione), sono 16 i nuovi iscritti alla Scuola dell’Infanzia -OMISSIS- che unitamente ai bambini già frequentanti negli anni precedenti, ha portato ad un numero complessivo di 48 bambini per l’anno educativo 2024/2025. Per questo motivo, a causa della riduzione del numero di iscritti alla Scuola dell’Infanzia -OMISSIS- per l’anno educativo 2024/2025, in applicazione della normativa richiamata del D.P.R. n 81/2009 non è stato possibile, in presenza di 48 bambini iscritti per l’anno educativo 2024/2025, mantenere la terza sezione in quanto la normativa individua 18 come numero minimo per la costituzione. Per questo motivo nella riunione con i genitori del 27.06 u.s., il cui verbale si allega alla presente (all. 3), la Responsabile dell’Unità Educativa ha provveduto a dare comunicazione ai genitori della chiusura della sezione Iris e ha illustrato la nuova composizione delle sezioni Girasoli e Papaveri, formulata seguendo il criterio ritenuto maggiormente rispettoso delle esigenze dei bambini dell’intera Scuola dell’Infanzia. Infine la sospensione della sezione è stata comunicata in data 25/07/2024 all’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, come da nota che sia allega priva di dati non necessari (all. 4)”; b) ove occorra, di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale, se ed in quanto lesivi dei diritti e degli interessi dei ricorrenti, ed in particolare del Verbale della riunione del 27 giugno 2024 e della Nota del 25.7.2024, comunicata all’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, di sospensione di una sezione della Scuola dell’Infanzia “-OMISSIS-”.

Giustizia amministrativa202403104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota di riscontro a un'istanza di accesso agli atti e atti connessi relativi alla soppressione di una sezione di scuola dell'infanzia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare, la nota con cui il Comune di Milano ha riscontrato un'istanza di accesso agli atti relativa al provvedimento attestante il numero di alunni delle classi per l'anno educativo 2024/2025. La nota esponeva che, presso la scuola dell'infanzia interessata, il numero complessivo di bambini iscritti era pari a 48, sicché, in applicazione della disciplina sulla formazione delle sezioni, non sarebbe stato possibile mantenere la terza sezione, essendo previsto un numero minimo di 18 bambini per sezione. I ricorrenti hanno inoltre contestato, ove occorrente, il verbale della riunione con i genitori del 27 giugno 2024 e la nota del 25 luglio 2024 con cui era stata comunicata all'Ufficio scolastico regionale la sospensione di una sezione. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito né sulla legittimità degli atti impugnati. Preso atto della rinuncia alla domanda cautelare depositata dai ricorrenti, ha disposto specifici incombenti istruttori. I ricorrenti devono dichiarare motivatamente, con memoria da depositare entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, se permanga l'interesse alla decisione nel merito e devono aggiornare la situazione di fatto e di diritto, indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di ulteriore istruttoria. Il Comune deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e depositare, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Il giudice ha avvertito che l'inerzia dei ricorrenti sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata quale manifestazione inequivoca di disinteresse processuale e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli articoli 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. La segreteria deve comunicare l'ordinanza alle parti costituite. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati personali e sanitari nei casi previsti dalla normativa sulla protezione dei dati.

Norme richiamate

  • art. 3 d.P.R. 81/2009

    La nota amministrativa richiama la disposizione quale base normativa per la composizione delle classi.

  • art. 9 d.P.R. 81/2009

    La nota richiama la previsione secondo cui le sezioni della scuola dell'infanzia sono costituite con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26.

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato dal TAR tra le disposizioni processuali applicate per l'attività istruttoria.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della possibilità di trarre argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti e, in particolare, dall'eventuale inerzia rispetto all'incombente istruttorio.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato dal TAR tra le disposizioni processuali applicate per l'attività istruttoria.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    L'eventuale mancata dichiarazione della permanenza dell'interesse, nonostante l'ordine giudiziale, potrà condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato dal TAR tra le disposizioni processuali applicate.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione delle categorie particolari di dati personali, con conseguente oscuramento dei dati sanitari.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo ordina al ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane inerte entro il termine assegnato, tale comportamento può essere valutato, ai sensi degli articoli 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca del sopravvenuto disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
  • In presenza di una controversia la cui attualità deve essere verificata, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori sia a carico del ricorrente, chiamato ad aggiornare la situazione e a precisare l'interesse alla decisione, sia a carico dell'amministrazione, chiamata a fornire chiarimenti documentati e a depositare gli atti impugnati e la relativa documentazione.
  • La rinuncia alla domanda cautelare non determina di per sé la definizione del giudizio principale: il giudice può proseguire l'esame del ricorso nel merito, verificando previamente la permanenza dell'interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilitàTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelare

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