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Sentenza

Sentenza del 02/03/2018 n. 4956 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli eredi hanno impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva respinto la revocazione della precedente decisione relativa ad avvisi di liquidazione ICI per gli anni 1996-1998, riguardanti tre immobili. La revocazione era fondata, da un lato, sulla presunta violazione del termine di almeno trenta giorni per la comunicazione dell’udienza e, dall’altro, sull’asserito errore di fatto del giudice nel ritenere ultimata, e non ancora allo stato rustico, una mansarda per la quale si invocava l’esenzione ICI. In cassazione sono stati denunciati omessa pronuncia, violazione delle norme sulla revocazione e contraddittorietà della motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la mancata pronuncia sul termine di comunicazione dell’udienza non imponesse la cassazione, poiché la questione avrebbe dovuto essere fatta valere con ricorso ordinario per cassazione per omessa pronuncia, non mediante revocazione. Quanto allo stato rustico dell’immobile, la Corte ha escluso l’errore revocatorio, rilevando che si trattava, al più, di un errore di valutazione delle prove o di applicazione della legge, non di una svista percettiva immediatamente riconoscibile. Anche la dedotta contraddittorietà avrebbe dovuto essere denunciata contro la sentenza originaria con gli ordinari mezzi di impugnazione. Nessuna pronuncia sulle spese, data la mancata costituzione del Comune. È stato disposto il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • Art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Vi è errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, purché il fatto non costituisca un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato.

    La revocazione è ammessa soltanto per un errore di fatto percettivo, oggettivo e immediatamente verificabile dal confronto tra gli atti e la sentenza. Non può essere utilizzata per contestare la valutazione delle prove, la ricostruzione dei fatti o l’interpretazione giuridica.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le violazioni di legge, l’omessa pronuncia e i vizi motivazionali devono essere fatti valere con il ricorso ordinario per cassazione, quando riguardano la sentenza impugnata, e non mediante revocazione.

  • Art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia su una domanda, eccezione o specifica censura ritualmente proposta integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e deve essere denunciata con ricorso per cassazione.

  • Art. 31, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La comunicazione dell’avviso di udienza nel processo tributario deve essere effettuata almeno trenta giorni liberi prima dell’udienza; la regola tutela il diritto di difesa e il contraddittorio. La relativa violazione può determinare la nullità della decisione, ma deve essere fatta valere con gli ordinari strumenti di impugnazione.

  • Art. 64, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Disciplina la revocazione delle sentenze tributarie, rinviando ai presupposti propri dell’istituto e senza consentire di trasformare la revocazione in un ulteriore grado di giudizio sul merito.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto dell’impugnazione, sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • La revocazione non è un mezzo per ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti già esaminati: l’errore deve consistere in una svista percettiva evidente e non in un dissenso interpretativo.
  • L’omessa pronuncia su una censura o domanda deve essere denunciata con il mezzo ordinario previsto per la sentenza interessata, normalmente mediante ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., e non tramite revocazione.
  • La violazione delle regole sulla comunicazione dell’udienza può comportare la nullità della decisione per lesione del contraddittorio, ma la relativa eccezione deve essere proposta tempestivamente e con l’impugnazione appropriata.
  • Se il giudice ha esaminato e deciso il punto controverso, anche una valutazione ritenuta erronea sull’ultimazione di un immobile o sulla spettanza di un’esenzione fiscale costituisce, in linea generale, errore di giudizio e non errore revocatorio.
  • La revocazione non può diventare un ulteriore grado di merito: eventuali errori nella ricostruzione probatoria, nell’applicazione della legge o nella motivazione devono essere contestati con gli strumenti processuali ordinari e nei relativi termini.

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