Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3960/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano Sez. Lavoro dell’11 giugno 2024, n. 2645.

Giustizia amministrativa202504217

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, dell'11 giugno 2024, n. 2645, relativa al pagamento delle somme dovute per la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito a una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato, munita di formula esecutiva e ritualmente notificata. Il titolo giudiziale aveva accertato il diritto della ricorrente a usufruire della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate e aveva condannato il Ministero al pagamento delle somme conseguenti. Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con atto di mera forma, senza contestare l'esistenza o l'entità del credito e senza fornire indicazioni sull'eventuale esecuzione. La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di astreinte per l'ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione e le dichiarazioni della ricorrente hanno dimostrato l'assenza di pagamenti; il Ministero, pur costituito, non ha contestato il credito né allegato l'avvenuto adempimento. Il Tribunale ha quindi dichiarato l'inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di effettuare integralmente i pagamenti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per compiere gli atti necessari al pagamento, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'Amministrazione di appartenenza, trattandosi di attività connessa ai suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la domanda di astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché le condizioni concrete rendevano la penalità manifestamente iniqua o comunque eccessivamente afflittiva: sono state valorizzate le difficoltà di adempimento connesse ai vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e, soprattutto, all'esiguità del debito. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ricorrendone i presupposti, disporre una penalità di mora ai sensi del comma 4, lettera e).

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere esclusa quando, in concreto, risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; tali condizioni ricorrono, secondo il giudice, anche in presenza di difficoltà di adempimento del debitore pubblico e di un debito di modesta entità tale da rendere la sanzione eccessivamente afflittiva.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche; decorso tale termine senza pagamento, può essere azionata l'esecuzione del titolo nei confronti dell'Amministrazione.

  • Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15

    È richiamata per il criterio secondo cui l'applicazione dell'astreinte deve essere valutata concretamente, tenendo conto delle peculiarità del debitore pubblico e dell'esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni eccessivamente afflittive.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna divenuta definitiva e ritualmente notificata, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche, in assenza di pagamento anche parziale, consente di dichiarare l'inottemperanza e di ordinare all'Amministrazione l'integrale esecuzione del titolo.
  • Quando l'Amministrazione, pur costituita nel giudizio di ottemperanza, non contesta né l'an né il quantum del credito e non fornisce prova o indicazioni sull'adempimento, il giudice può ritenere accertata l'inottemperanza sulla base del titolo esecutivo, della documentazione prodotta e delle dichiarazioni della parte creditrice.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione oltre il termine assegnato per l'esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compimento degli atti necessari al pagamento entro un ulteriore termine decorrente dalla comunicazione dell'inottemperanza.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando, valutate concretamente le condizioni del debitore pubblico, i vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e l'entità del debito, l'astreinte risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.